Cassazione Civile, Sentenza n. 16742/2021 del 14/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuseppe Vitale domandava la risoluzione del contratto di comodato (2008) concesso alla figlia Serena e il rilascio dell'immobile; sosteneva di aver receduto con raccomandata entro il 31/12/2011. In primo grado ottenne l'accoglimento; in appello la Corte di Appello di Roma accolse l'appello di Serena e Alessandro ritenendo nullo il comodato per mancata registrazione ai sensi della legge n.311/2004 e assegnando loro l'immobile. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, l'errata qualificazione dell'azione come rivendicazione (con conseguente onere di provare la proprietà), e l'erronea esclusione della sanatoria operata dalla registrazione tardiva del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbiti il secondo e il terzo), ritenendo che: a) l'azione proposta dall'attore va qualificata come azione personale di restituzione (per inadempimento del comodato) e non come azione di rivendicazione, per cui non grava sul comodante l'onere di provare il titolo di proprietà come condizione di accoglimento; b) la registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento (comodato/locazione) ha effetto sanante retroattivo (ex tunc) e può stabilizzare gli effetti del contratto anche se intervenuta dopo la data della contestata risoluzione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese; è stata altresì esclusa la necessità per il ricorrente di versare ulteriore contributo unificato ai sensi delle norme citate.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
Riferita alla nullità dei negozi: la Corte ha ritenuto che la nullità per mancata registrazione, richiamata dal ricorrente, possa essere sanata dalla successiva registrazione tardiva nel caso di diritti personali di godimento, con effetto retroattivo
art. 1, comma 346, legge 24 dicembre 2003 n. 311
Norma richiamata dalla Corte territoriale per la nullità del contratto non registrato; la Cassazione interpreta invece che la registrazione tardiva prevista dalla stessa disciplina possa avere effetto sanante ex tunc, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
artt. 1803-1810 c.c.
Norme sul contratto di comodato: la sentenza le richiama come quadro normativa del rapporto (dovere di restituzione), utile a qualificare l'azione come personale di restituzione piuttosto che come azione reale di rivendicazione
art. 447-bis c.p.c.
Norma procedurale citata perché il ricorrente ha utilizzato il rimedio possessorio prevista nella fase iniziale del giudizio
art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5
Fondamenti di cassazione richiamati (omessa o errata applicazione di norme e motivazione contraddittoria/illogica); la Corte ha accolto il motivo di diritto fondato su tale norma
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati con riferimento alla prova e al relativo onere: la Corte chiarisce che, nella azione personale di restituzione basata sul comodato, non è necessario che il comodante provi la titolarità del diritto reale (proprietà); al contrario, tale prova diventa essenziale se l'azione viene qualificata come rivendicazione
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come modificato dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228)
norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto che, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, non sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo richiesto
Massime di principio
- La registrazione tardiva di un contratto che costituisce un diritto personale di godimento (es. comodato, locazione) può avere effetto sanante retroattivo e stabilizzare gli effetti del contratto anche se effettuata dopo la data contestata di cessazione: pertanto la mancata registrazione iniziale non sempre determina una nullità insanabile.
- Un'azione proposta per ottenere la restituzione di un bene consegnato in forza di un rapporto obbligatorio (comodato, locazione, deposito) è azione personale e non azione di rivendicazione: l'attore non è tenuto a dimostrare la titolarità reale (proprietà) del bene per il riconoscimento dell'obbligo di restituzione; al contrario, se l'azione è qualificata come rivendicazione grava l'onere probatorio della titolarità sul richiedente.
- La qualificazione giuridica dell'azione è determinante perché incide sul relativo onere della prova: attenzione ad evitare che il giudice di merito requalifichi la domanda in modo da spostare impropriamente l'onere probatorio.
- Se in appello vengono proposte domande nuove (es. usucapione) non formulate in primo grado, esse possono essere dichiarate inammissibili: le nuove eccezioni o domande devono rispettare i limiti procedurali.
- In controversie sulla cessazione del comodato è fondamentale documentare le comunicazioni di recesso e le date di effettiva consegna; tuttavia la prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della sua persistenza può essere integrata dalla successiva registrazione del contratto, ove effettuata.
- Nel giudizio di cassazione errori di diritto e vizi di motivazione (art. 360 c.p.c.) possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame nel merito, con possibile diversa composizione della Corte d'appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16740/2021 del 14/06/2021
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16743/2021 del 14/06/2021
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16744/2021 del 14/06/2021
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16745/2021 del 14/06/2021
- Sentenza civile · 15 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16891/2021 del 15/06/2021
- Sentenza civile · 15 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16890/2021 del 15/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →