Sentenza del 30/12/2019 n. 34597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2003-2007, sostenendo principalmente che una parte del fabbricato, costituita da grotte ad alto rischio sismico, era inagibile, inutilizzabile e quindi soggetta alla riduzione dell'imposta del 50%. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione degli avvisi, la mancata opponibilità della rendita catastale non notificata, la violazione del principio di non contestazione e l'omessa pronuncia su sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso, poiché il contribuente deve poter conoscere gli elementi essenziali della pretesa, mentre non è necessario indicare ogni ragione del mancato riconoscimento di eventuali agevolazioni. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che la CTR avrebbe dovuto verificare i documenti, anche di provenienza comunale, idonei a dimostrare l'inagibilità parziale dell'immobile. La riduzione ICI del 50% può spettare anche senza preventiva richiesta del contribuente quando l'inagibilità sia documentalmente nota o accertabile dal Comune. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, mentre il sesto è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5, 7 e 8
L'art. 8, comma 1, prevede la riduzione dell'ICI al 50% per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati.
La riduzione spetta quando lo stato di inagibilità o inabitabilità sia accertato dall'ente locale o comunque dimostrato, anche mediante autocertificazione, e permanga per il periodo d'imposta. Può essere riconosciuta anche senza una preventiva richiesta formale se i presupposti risultano documentalmente noti al Comune.
Legge n. 212 del 2000, artt. 6, comma 4, e 10, comma 1
Al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore; i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede.
L'amministrazione non può ignorare o negare circostanze risultanti da propri atti o documenti. Se l'inagibilità era già conosciuta o accertata dal Comune, non può gravare sul contribuente un ulteriore onere probatorio o formalistico.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
L'avviso di accertamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di contestarne efficacemente fondamento e ammontare.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
La rendita catastale non notificata al contribuente può essere contestata sotto il profilo della sua opponibilità, questione che dovrà essere valutata dal giudice di rinvio se rilevante ai fini della decisione.
I fatti non specificamente contestati possono assumere rilievo probatorio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto necessario verificare se il Comune avesse contestato o conosciuto lo stato di inagibilità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012
In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di anomalie gravi, quali motivazione apparente, mancanza assoluta di motivazione, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente non completa.
Massime di principio
- Per ottenere una riduzione d'imposta su un immobile inagibile occorre dimostrare concretamente l'inagibilità e la sua permanenza nel periodo d'imposta, ma non sempre è indispensabile una preventiva istanza se l'ente impositore conosce già documentalmente la situazione.
- Gli atti, attestazioni e accertamenti provenienti dal Comune possono costituire prova dell'inagibilità; l'amministrazione non può disconoscere senza adeguata valutazione fatti risultanti dai propri documenti.
- L'avviso tributario è sufficientemente motivato se consente al contribuente di individuare immobile, periodo, base imponibile e importo richiesto; non deve necessariamente spiegare ogni agevolazione non applicata, che il contribuente deve allegare e provare.
- In presenza di documenti comunali che attestano l'inutilizzabilità parziale dell'immobile, il giudice deve esaminarli specificamente prima di negare l'agevolazione per assenza di una richiesta formale.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione non attribuisce automaticamente la riduzione d'imposta: il giudice di rinvio deve ancora verificare l'effettiva inagibilità, la sua durata e la riferibilità alla parte dell'immobile tassata.
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