Sentenza del 21/02/2023 n. 1327 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale per IRAP, IVA e altri tributi anni 2006-2007 notificata al ricorrente in quanto socio e ritenuto successore della XXX srl, cancellata dal registro delle imprese il 21/09/2012. Il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., non poteva essere considerato responsabile poiché non risultava aver percepito attivo in sede di liquidazione; deduceva inoltre l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28 co.4 d.lgs. 175/2014. L'Agenzia eccepiva invece che vi sono elementi indizianti di svuotamento patrimoniale (scrittura privata autenticata dell'11/05/2011 che documenta cessioni di azienda a società riconducibili allo stesso socio) e che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite n. 619/2021 e successive), i soci possono essere considerati successori della società cancellata anche in assenza di prova di ripartizione di attivo, essendo possibile l'esistenza di beni non contabilizzati o sopravvenienze attive.
La decisione
Il giudice di rinvio ha rigettato l'appello del contribuente e ha confermato la cartella esattoriale a carico di XXX. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite n. 619/2021) e della successiva giurisprudenza, l'art. 2495 c.c. non esclude la legittimazione passiva dei soci della società cancellata quando permangono posizioni creditorie non definite in sede di liquidazione e possono sussistere beni o diritti non ricompresi nel bilancio di liquidazione. Inoltre la Corte ha escluso l'estensione del giudicato favorevole a altro socio (art. 1306 c.c.) perché mancavano le condizioni richieste (prova del passaggio in giudicato tempestivo e identità fattuale delle posizioni) e perché nella presente causa sussistono specifiche circostanze indizianti di artificiale svuotamento patrimoniale imputabili al socio. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite n. 619/2021 e successivo orientamento) l'art. 2495 non incide sulla legittimazione processuale del socio rispetto all'atto di accertamento ma al più sul diverso profilo dell'interesse dei creditori sociali; ciò non impedisce che il socio sia considerato successore della società cancellata e quindi destinatario dell'azione tributaria quando permangono posizioni creditorie non definite e possono esistere beni non compresi nel bilancio di liquidazione.
Collegato all'art. 2495 nell'ambito della responsabilità fiscale dei soci successori; usato insieme alla giurisprudenza di legittimità per giustificare la legittimazione dell'Amministrazione a perseguire i soci dopo la cancellazione della società.
art. 28 co. 4 d.lgs. n. 175/2014
La CTP inizialmente aveva ritenuto applicabile questa disposizione che limita gli effetti dell'art. 2495 per controversie e riscossioni qualora siano trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione; tuttavia la questione della sua retroattività è stata centrale e la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente l'approccio delle Sezioni Unite, con conseguente possibilità di agire sui soci anche quando non vi sia stato riparto di attivo.
Regola l'estensione del giudicato tra condebitori solidali; la Corte ha ricordato i presupposti per l'opponibilità del giudicato (passaggio in giudicato, identità della domanda e delle parti, mancanza di ragioni personali). Nel caso di specie tali condizioni non sono state ritenute sussistenti e quindi il giudicato favorevole a altro socio non è stato esteso.
art. 1 co. 3 Statuto del Contribuente
Invocato dal contribuente per contrastare l'applicazione retroattiva della norma nuova; la questione è stata comunque superata dall'interpretazione consolidata di legittimità favorevole all'Agenzia.
art. 92 co. 2 cod. proc. civ. e art. 15 d.lgs. 546/1992
Richiamati come giustificazione per la compensazione integrale delle spese processuali per ragioni di particolare mutamento giurisprudenziale nella materia.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società, l'Amministrazione finanziaria può agire nei confronti degli ex soci quando permangono posizioni creditorie non definite in sede di liquidazione: la responsabilità del socio non è esclusa automaticamente dall'assenza di riparto di attivo nel bilancio di liquidazione se esistono elementi che fanno ragionevolmente ipotizzare sopravvenienze attive o trasferimenti non contabilizzati.
- L'onere probatorio è cruciale: l'Agenzia deve documentare, almeno con indizi gravi, trasferimenti o operazioni potenzialmente qualificabili come svuotamento patrimoniale; il socio, a sua volta, deve tempestivamente fornire documentazione convincente che attesti l'effettiva assenza di attivo ripartito per neutralizzare gli indizi.
- Le cessioni tra società riconducibili allo stesso soggetto (self-dealing) e le scritture private che attestano trasferimenti di beni sono elementi fortemente indizianti di frode o di artificiale svuotamento patrimoniale e possono incidere sull'affidabilità del bilancio di liquidazione redatto dal liquidatore stesso.
- L'estensione del giudicato tra condebitori solidali (art. 1306 c.c.) richiede condizioni stringenti: passaggio in giudicato della sentenza, identità della questione e assenza di ragioni personali nella decisione. Senza tali requisiti, una sentenza favorevole a un altro socio non vincola automaticamente l'Amministrazione nei confronti del singolo.
- Le novità legislative che incidono sulla materia (es. limiti temporali alla successione dei soci) possono sollevare problemi di retroattività; tuttavia la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite) ha stabilito principi che, se applicati, permettono all'Amministrazione di perseguire i soci anche quando il riparto dell'attivo non risulti documentato, soprattutto se emergono indizi di occultamento.
- Nel contenzioso tributario è essenziale sollevare le eccezioni e produrre prove nella tempestiva sede processuale (ad esempio in appello) perché questioni non riproposte o decise con giudicato interno risultano precluse in sede di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 feb 2023Sentenza del 21/02/2023 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 21 feb 2023Sentenza del 21/02/2023 n. 479 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 21 feb 2023Sentenza del 21/02/2023 n. 884 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 21 feb 2023Sentenza del 21/02/2023 n. 5328 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 feb 2023Sentenza del 21/02/2023 n. 5329 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 feb 2023Sentenza del 21/02/2023 n. 5330 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →