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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 479 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Irritualità e validità della notifica della cartella tramite PEC

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 0XXXXXXXXXX000 notificata via PEC il 03/08/2016 per presunta nullità/inesistenza della notifica: difetto di motivazione, violazione degli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73 per mancata identificazione del soggetto notificante, mancanza della sottoscrizione digitale del ruolo e della relata di notifica; richiesta di accertare l'illegittimità dell'atto per assenza di prova dell'esistenza del ruolo.

La decisione

La CTP di Foggia aveva accolto il ricorso per difetto di notifica. L'Agente della Riscossione ha proposto appello; la Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo valida la notifica effettuata via PEC con allegato documento in formato PDF (copia per immagini) anche in assenza della firma digitale e senza relata, alla luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la cartella indicava gli elementi obbligatori (ruolo, data approvazione, responsabile iscrizione a ruolo) e che la mancata sottoscrizione digitale, se presente, al più determina nullità non inesistenza, con possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo e per la conoscenza effettiva da parte del contribuente. Appello accolto; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 2

    "può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c."

    Autorizza specificamente la notifica delle cartelle di pagamento via PEC secondo le modalità del DPR 68/2005; esclude l'applicazione dell'art.149-bis c.p.c. relativo a formalità diverse, consentendo quindi procedure semplificate per la notifica tramite PEC.

  • D.P.R. 68/2005, art. 1, lett. f)

    "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati"

    Il messaggio PEC costituisce un documento informatico che include testi, dati di certificazione e allegati informatici: quindi l'allegato PDF trasmesso via PEC rientra nella nozione legale di documento informatico ai fini della notificazione.

  • CAD (D.lgs. 82/2005, modifiche D.lgs. 235/2010), art. 1, lett. i-ter

    "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico"

    La copia per immagini costituisce un documento informatico equivalente, in contenuto e forma, al documento cartaceo originario e può essere utilizzata come allegato valido per la notifica via PEC.

  • CAD, art. 1, lett. i-quinquies

    "duplicato informatico" come "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario"

    Il duplicato informatico (atto nativo digitale) è anch'esso riconosciuto come documento informatico valido per la notificazione, alternativa alla copia per immagini.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b) (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Ha introdotto la possibilità di notificare le cartelle di pagamento via PEC (modificando il DPR 602/73), norma richiamata per la legittimità della procedura utilizzata dall'agente della riscossione.

  • Codice Civile, art. 2702

    Riferimento al valore probatorio della sottoscrizione digitale; la Corte rileva però che l'assenza di firma digitale sulla copia informatica non implica automaticamente inesistenza della notificazione quando la normativa non lo impone espressamente.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 156 e 160

    Principio di sanatoria dei vizi di notificazione quando è provato che l'atto ha raggiunto la sua funzione (conoscenza effettiva del destinatario); la Corte applica tali principi per ritenere eventuali vizi superati dalla tempestiva impugnazione.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento via PEC è legittima allegando un documento informatico che può essere sia un duplicato informatico (atto nativo digitale) sia una copia per immagini di documento cartaceo; entrambi i formati sono ammessi.
  • La mancanza di firma digitale sul PDF allegato non è automaticamente causa di inesistenza della notifica: in assenza di prescrizione normativa espressa la sottoscrizione digitale non è sempre necessaria; al massimo la mancanza può determinare nullità formale e non inesistenza sostanziale.
  • Il principio sostanziale prevale su quello formale: se la notificazione ha effettivamente raggiunto lo scopo (il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto, comprovata anche dalla proposizione dell'opposizione nei termini), il vizio formale si considera sanato ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
  • Per la PEC non è richiesta la relata di notifica cartacea: il messaggio PEC con i dati di certificazione e gli allegati costituisce il documento di notificazione rilevante.
  • Nel processo telematico le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono ammesse ed equivalenti, con estensioni diverse (.p7m e .pdf), e tale principio è estendibile anche alle notifiche di cartelle.
  • Per contestare efficacemente una notifica via PEC conviene dimostrare l'assenza di effettiva conoscenza da parte del destinatario o l'inautenticità del documento allegato (es. mancanza del ruolo/elementi essenziali), fornendo prove specifiche; in mancanza di ciò la contestazione rischia di essere rigettata.
  • Prassi operativa consigliata: verificare ricevute PEC e dati di certificazione, controllare la presenza degli elementi essenziali nella cartella (numero ruolo, data di approvazione, responsabile dell'iscrizione a ruolo) e, se si riceve l'atto, impugnare tempestivamente per non perdere il beneficio della sanatoria.

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