Sentenza del 21/02/2023 n. 5328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla validità della cartella di pagamento n. (---) emessa dall'Agente della riscossione (Equitalia) e sulla corretta notificazione dell'avviso di accertamento; le amministrazioni ricorrenti (Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud) deducevano vizi di notifica e violazioni normative (art. 173 TUIR, norme processuali sulla notificazione e impugnazione, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinti i giudizi riuniti (ricorsi iscritti al n. 29960/2015 R.G. e n. 500/2016 R.G.) per cessazione della materia del contendere, attestando che la F. Bio Spa ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. L. n. 225/2016) e ha versato l'intero importo dovuto, estinguendo il credito azionato dall'Agente della riscossione. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992). La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'obbligo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, relativo a pagamenti integrativi del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Gli articoli sono stati invocati per i motivi di cassazione (omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme), ma la Corte non ha deciso sul merito poiché il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
art. 173 TUIR
Richiamato dalle parti in relazione alla presunta necessità di notificare l'avviso di accertamento anche alla società contribuente; la questione non è stata risolta in punto di merito a causa dell'estinzione del processo.
D.L. n. 193/2016
art. 6, conv. L. n. 225/2016
Norma di definizione agevolata utilizzata dalla contribuente per estinguere il debito; l'adesione e il pagamento hanno determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dei ricorsi.
D.Lgs. n. 546/1992
art. 19, art. 21, art. 46 comma 3
Richiamati in relazione a questioni procedurali e di competenza; in particolare l'art. 46 comma 3 è stato applicato per stabilire che le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
D.P.R. n. 602/1973
Riferimenti normativi relativi alla riscossione e alla notificazione delle cartelle, menzionati dalle parti: la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto applicativo per effetto dell'estinzione.
art. 140 e 145 c.p.c.
Richiamati dalle parti in relazione alle norme processuali sulla notificazione; la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni per l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità di tale norma (obbligo di versamento integrativo del contributo unificato da parte della parte impugnante non vittoriosa).
codice civile
artt. 2506‑bis, 2506‑quater, art. 1292
Citati in relazione a questioni societarie e di responsabilità; non sono stati definitivamente interpretati a causa dell'estinzione del procedimento.
Massime di principio
- La definizione agevolata e il pagamento integrale del debito pendente estinguono la controversia e rendono inammissibili o prive di oggetto i ricorsi aperti: se il contribuente aderisce e paga, il giudizio viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo viene estinto per pagamento/definizione, il giudice di legittimità di norma non si pronuncia sulle questioni di merito (es. validità della notificazione); pertanto chi desidera una pronuncia sul merito dovrebbe valutare l'opportunità di non aderire alla definizione.
- Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992: l'estinzione non comporta automaticamente rimborso delle spese.
- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità di alcune sanzioni o oneri collegati all'esito del giudizio (ad es. l'obbligo previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater), perciò quegli obblighi vanno valutati caso per caso alla luce dell'estinzione.
- Le parti che impugnano questioni procedurali delicate (notificazioni, decorrenze, ecc.) dovrebbero valutare i tempi e i rischi di definizione agevolata: aderire alla definizione tutela dall'esposizione economica ma impedisce una pronuncia di merito che potrebbe avere effetti preclusivi o interpretativi a favore del contribuente.
- In sede di cassazione, i motivi basati su omesso esame di fatti decisivi o su violazione di norme processuali restano rilevanti, ma la loro efficacia è annullata se la controversia si estingue per sopravvenienza di causa estintiva (pagamento/definizione).
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