Sentenza del 21/02/2023 n. 5329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero IVA sui pagamenti delle quote di ammortamento dei mutui relativi agli impianti idrici, effettuati dall'ente gestore (Acqualatina Spa) in esecuzione della Convenzione di gestione del servizio idrico (2002). L'Agenzia ha sostenuto che quei pagamenti costituiscono corrispettivo per la cessione in uso degli impianti e sono quindi assoggettabili a IVA; il Comune ha contestato che si trattasse di mera cessione di denaro/accollamento interno non rilevante ai fini IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando precedenti decisioni della stessa Corte (n. 39055 e n. 40624 del 2021) e la disciplina e giurisprudenza comunitaria. Ha affermato che la previsione contrattuale che assegna al gestore l'onere del pagamento delle passività pregresse in cambio del diritto d'uso degli impianti configura uno scambio oneroso riconducibile a prestazione di servizi nell'esercizio di attività economica e, pertanto, è imponibile ai fini IVA. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per il prosieguo, con condanna alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norme sul regime IVA richiamate per contestare la non imponibilità: la Corte ha ritenuto violata l'interpretazione della CTR perché gli elementi contrattuali e la disciplina comunitaria qualificano l'operazione come corrispettivo imponibile.
Legge 8 febbraio 1994, n. 36 (legge Galli)
Disciplina originaria delle convenzioni per il servizio idrico che non imponeva la gratuità della cessione in uso e lasciava spazio all'autonomia contrattuale; la Corte ha ritenuto che la Convenzione 2002, fondata su tale norma, potesse prevedere un corrispettivo.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Prevede la concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche; la Corte ha osservato che tale norma è successiva alla Convenzione 2002 e non esclude che la regolazione pattizia antecedente abbia introdotto un corrispettivo imponibile.
Direttiva CE 2006/112 (rifacimento della VI Direttiva)
art. 13 e allegato 1 (ex allegato D VI Direttiva)
La disciplina comunitaria stabilisce che le attività di erogazione d'acqua rientrano tra quelle che non possono essere automaticamente escluse dall'IVA (presunzione di soggettività passiva per talune attività): la Corte ha applicato questa regola per sostenere l'imponibilità quando l'attività è rilevante e non trascurabile.
VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 388
Richiamata per il principio secondo cui enti pubblici possono essere soggetti passivi per determinate attività (allegato D); la Corte usa la portata di tale previsione per qualificare come commerciale l'operazione in esame.
Massime di principio
- Se una convenzione tra ente locale e gestore del servizio idrico prevede che il gestore paghi le quote di mutuo in cambio del diritto d'uso degli impianti, tale pagamento è normalmente considerabile corrispettivo e quindi rilevante ai fini IVA se sussiste un nesso diretto e stabile tra prestazione (cedere l'uso degli impianti) e pagamento.
- La natura privatistica del rapporto (convenzione in luogo di atti autoritativi), l'esplicitazione dei pagamenti come costi ai fini tariffari e la coincidenza temporale con le scadenze dei mutui sono indici forti di sinallagmaticità e di effettività economica che orientano verso l'imponibilità.
- L'accollamento interno o la definizione formale di "cessione di denaro" non escludono l'assoggettamento a IVA quando, nella sostanza economica, il versamento costituisce il controvalore effettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un'attività economica.
- La disciplina comunitaria (Direttiva 2006/112 e giurisprudenza della Corte di Giustizia) pone una presunzione di commerciabilità per le attività connesse all'erogazione d'acqua; anche se il Comune non eroga direttamente l'acqua, la cessione dell'uso delle infrastrutture funzionali a tale servizio può rientrare nell'ambito imponibile.
- Norme successive che prevedono la gratuità della concessione (es. art. 153 D.Lgs. 152/2006) non cancellano automaticamente effetti di patti antecedenti fondati sulla diversa disciplina: va valutato il regime applicabile al rapporto concreto e la volontà pattizia delle parti.
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