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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 884 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Pubblicità e Pubbliche affissioni - CIP (Canone per l'Installazione di mezzi Pubblicitari) - Versamento in eccesso perché comprensivo delle misure delle cornici - Istanza di rimborso - Diniego - Illegittimità - Regolamento del Comune di Roma - Rileva la "minima figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva versato il Canone per l'Installazione di mezzi Pubblicitari (CIP) per gli anni 2015-2016 includendo nella superficie assoggettata anche le cornici esterne degli impianti e subendo la maggiorazione del 50% prevista per determinate fasce dimensionali. Chiese il rimborso sostenendo che il canone dovesse essere calcolato solo sulla superficie che espone il messaggio pubblicitario (superficie espositiva interna) e che la maggiorazione non potesse essere applicata sulla base di un arrotondamento che avesse portato la superficie dalla misura effettiva inferiore alla soglia alla misura arrotondata sopra la soglia.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della società. Ha ritenuto che, secondo l'art.23, comma 1 del Regolamento comunale n.50/2014, il canone debba essere determinato sulla "superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario", ossia sulla superficie espositiva interna e non sulla superficie esterna comprendente le cornici che non veicolano il messaggio pubblicitario. Ha inoltre ritenuto legittimo il criterio regolamentare dell'arrotondamento ai fini del calcolo del canone, ma ha stabilito che la maggiorazione del 50% prevista per le superfici comprese tra mq 5,5 e 8,5 si deve applicare solo quando la pubblicità misuri effettivamente più di mq 5,5. Ne consegue che, per mezzi con superficie effettiva di mq 5,27 (perizia giurata), la tariffa può essere computata sulla superficie arrotondata a mq 5,50 senza però applicare la maggiorazione del 50%. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio (complessivi € 5.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art.62 del D.Lgs. 446/1997

    Disciplina i criteri generali cui devono conformarsi i regolamenti comunali per il canone; non impedisce ai Comuni di disciplinare criteri di calcolo (es. arrotondamento) ma non autorizza a travisare l'oggetto imponibile rispetto al regolamento locale.

  • Art. 23, comma 1, Regolamento del Comune di Roma n.50/2014

    "si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario" / "si determina in base alla superficie espositiva autorizzata"

    La norma regolamentare è stata interpretata dalla Corte nel senso che l'oggetto del canone è la superficie espositiva interna (la minima figura che contiene il messaggio), escludendo le cornici esterne che non espongono di per sé contenuti pubblicitari.

  • Art. 25, comma 3, Regolamento del Comune di Roma n.50/2014 (maggiorazione)

    "maggiorazione della tariffa del 50% per pubblicità che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5"

    La maggiorazione si applica solo alle pubblicità la cui misura effettiva ricada nella fascia indicata. Non può essere estesa a mezzi la cui superficie reale è inferiore a mq 5,5 solo perché l'arrotondamento formale elevi la misura alla soglia.

Massime di principio

  • Per il calcolo del CIP si deve prendere come base la superficie espositiva effettiva che contiene il messaggio pubblicitario (la minima figura piana regolare che lo circoscrive); le cornici esterne che non recano messaggi non devono essere assoggettate a tassa.
  • I regolamenti comunali possono prevedere criteri di semplificazione come l'arrotondamento delle superfici, e tali criteri sono legittimi purché rispettino i principi di ragionevolezza e gradualità.
  • Le maggiorazioni tariffarie previste per determinate fasce dimensionali devono essere applicate solo quando la superficie misurata effettivamente rientra nella fascia: non è legittimo attivare una maggiorazione sulla base di un arrotondamento che crei artificiosamente il superamento della soglia.
  • In controversie simili è importante produrre perizie tecniche giurate che attestino la superficie reale espositiva, poiché costituiscono prova decisiva per l'applicazione o meno di maggiorazioni.
  • Le amministrazioni locali devono conformare l'applicazione pratica del regolamento al tenore letterale delle norme regolamentari e ai principi generali del d.lgs. 446/1997; interpretazioni estensive che penalizzino il contribuente per artifici di calcolo possono essere disapplicate dal giudice.

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