Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IMU - Esenzione - Anche il personale delle Forze armate ha l'onere di presentare l'apposita dichiarazione circa le circostanze sia di fatto che di diritto che danno titolo all'esenzione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 per mancato pagamento di 1.426,00 EUR. La ricorrente sosteneva di essere esente dall'IMU in virtù dell'art. 13, comma 2, lett. d) del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 (esenzione per un unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente delle Forze di polizia/Forze armate), e che tale esenzione operasse di diritto senza l'onere di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013. La resistente ha invece rilevato che l'esenzione introdotta da D.L. n. 102/2013 è subordinata all'onere dichiarativo: il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione IMU, l'apposita dichiarazione ministeriale attestante il possesso dei requisiti e indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio; tale obbligo non è stato abrogato dalla successiva trasposizione della disposizione nell'art. 13 D.L. n. 201/2011 con la L. n. 147/2013.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello della ricorrente confermando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che la modifica normativa operata dalla L. n. 147/2013 non abbia creato una norma autonoma esente dall'onere dichiarativo, ma abbia semplicemente trasfuso nell'art. 13 le esenzioni già previste dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013. Pertanto permane l'obbligo, a pena di decadenza, di presentare l'apposita dichiarazione ministeriale (indicando id. catastali e attestando i requisiti) per beneficiare dell'esenzione. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (900,00 EUR per il grado d'appello).

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, commi 5 e 5-bis

    "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica..."; "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza... apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale..."

    Il giudice ha interpretato il comma 5-bis come norma procedurale vincolante che impone l'onere dichiarativo a pena di decadenza per fruire dell'esenzione prevista dallo stesso articolo; l'obbligo non è stato ritenuto superato dalla successiva riformulazione normativa.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707 (modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011)

    Inserimento nella disciplina dell'art. 13, comma 2, lett. d) della disciplina relativa all'unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia

    La Corte territoriale ha ritenuto che la norma è una modifica sostanziale ma non autonoma rispetto al quadro normativo originario; la trasposizione non abroga né elimina l'onere dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102/2013.

  • Decreto-Legge convertito / normativa IMU e successive disposizioni (richiami: D.L. n. 201/2011 art. 13 e successive modifiche; L. n. 160/2019 art.1 commi 741 e 769)

    Art.1 co. 741 lett. c) n.5 e art.1 co.769 (predisposizione del modello di dichiarazione e attestationi)

    Conferma sistematica che la disciplina agevolativa è accompagnata da oneri dichiarativi previsti da norme successive e confermative; anche nella riformulazione IMU (L. 160/2019) permane l'obbligo di attestazione nel modello di dichiarazione.

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. n. 23680/2020; CTP Taranto n. 610/2022; CTR Molise n. 113/2021)

    Citazioni giurisprudenziali richiamate in sede di discussione

    La ricorrente ha richiamato pronunce favorevoli che distinguono tra detrazione e esenzione; tuttavia il giudice d'appello ha ritenuto prevalente l'interpretazione per cui il requisito procedurale permane e che le pronunce non escludono l'onere dichiarativo quando la norma originaria lo prevede espressamente.

Massime di principio

  • Quando una disposizione agevolativa o di esenzione è stata originariamente introdotta con una norma che prevede un onere dichiarativo a pena di decadenza (es. art. 2 co.5-bis DL 102/2013), la semplice trasposizione o incorporazione del contenuto in altra norma non elimina l'onere dichiarativo, salvo espressa abrogazione.
  • Il soggetto che pretende l'esenzione ha l'onere di rispettare le formalità dichiarative previste dalla legge (presentare il modello ministeriale entro i termini ordinari per le dichiarazioni di variazione IMU, indicare i requisiti e gli identificativi catastali); la mancata presentazione comporta il decadimento del beneficio.
  • La conoscenza 'aliunde' da parte del Comune di talune circostanze materiali (esistenza dell'immobile) non sostituisce l'onere formale di dichiarazione circa circostanze soggettive come la non concessione in locazione o l'appartenenza a specifiche categorie di personale.
  • In presenza di dubbi normativi o di contrastanti pronunce giurisprudenziali, il comportamento prudente per il contribuente è adempiere all'obbligo dichiarativo entro i termini prescritti; in caso di omissione è consigliabile verificare tempestivamente possibilità di autotutela amministrativa o proposizione del ricorso ma con consapevolezza del rischio di soccombenza.
  • La distinzione tra 'detrazione' e 'esenzione' è rilevante: alcune pronunce possono esonerare dall'onere dichiarativo per determinate detrazioni, ma ciò non implica automaticamente che tutte le esenzioni omettano oneri procedurali; occorre leggere la norma istitutiva per verificare l'eventuale onere di attestazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.