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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29597/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla notifica di cartelle di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria richiedeva la terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni agricoli/edificabili posseduti dai contribuenti e rivalutati nel modello Unico 2008. La rivalutazione era stata effettuata in vista di una futura vendita a una società privata, poi non realizzatasi perché l’ente provinciale aveva espresso parere negativo sull’intervento edilizio previsto. I contribuenti avevano impugnato le cartelle sostenendo, in sintesi: 1) che il mancato perfezionamento della vendita e del cambio di destinazione d’uso, dovuto a un fatto estraneo alla loro volontà, avrebbe impedito il consolidarsi dell’operazione fiscale, con conseguente risoluzione del presunto accordo con il Fisco o mancato avveramento della condizione; 2) che la pretesa sarebbe stata incostituzionale per violazione dell’art. 53 Cost., difettando un presupposto impositivo attuale ed effettivo in assenza della vendita; 3) che, ai sensi dell’art. 7 l. n. 448/2001 e dell’art. 1467 c.c., l’adesione al regime agevolativo non poteva dirsi irreversibile, poiché l’accordo con l’Amministrazione si sarebbe comunque sciolto prima del pagamento della terza rata. La CTR aveva respinto l’appello; il ricorso per cassazione reiterava tali censure.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi, trattandoli congiuntamente perché connessi. Ha anzitutto precisato che, per il decesso di una delle originarie parti, non erano dovute le sanzioni già sgravate, in quanto la relativa obbligazione non si trasmette agli eredi ex art. 8 d.lgs. n. 472/1997. Nel merito, la Corte ha ritenuto che la rivalutazione dei terreni ex art. 7 l. n. 448/2001 è un’agevolazione fiscale volontaria, soggetta a condizioni e termini fissati dalla legge: la scelta del contribuente si perfeziona con il versamento della prima rata (o dell’intero importo) e, una volta rispettati gli adempimenti richiesti, l’obbligazione tributaria si consolida in modo irreversibile. Perciò sono irrilevanti le ragioni soggettive che hanno indotto alla rivalutazione e irrilevante è anche il fatto che la futura vendita non si sia poi realizzata per eventi successivi e indipendenti dalla volontà dei contribuenti. La Corte ha quindi escluso sia la configurabilità di una risoluzione/mancato avveramento di condizione dell’assetto fiscale, sia la violazione dell’art. 53 Cost. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    La disciplina consente la rideterminazione del valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2002 mediante perizia giurata e pagamento di un’imposta sostitutiva; il beneficio si perfeziona con il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, in particolare con il versamento dell’intera imposta o, se rateizzata, della prima rata.

  • art. 8 d.lgs. n. 472/1997

    L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

  • art. 53 Cost.

    La censura è ritenuta inconferente perché si tratta di un’agevolazione fiscale volontaria, liberamente scelta dal contribuente e non di un prelievo privo di presupposto.

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato quale disciplina ordinaria di tassazione delle plusvalenze, contrapposta al regime agevolato di rivalutazione.

  • art. 81 d.P.R. n. 917/1986

    È evocato, in relazione al previgente testo, per indicare l’ambito delle plusvalenze immobiliari cui si collega la rivalutazione dei terreni.

  • art. 64 c.p.c.

    La perizia giurata di stima è redatta con le forme previste per la perizia asseverata richiamata dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione/falsa applicazione di legge dedotte nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rivalutazione fiscale dei terreni prevista dalla l. n. 448/2001 è un’agevolazione a carattere volontario: il contribuente può aderirvi liberamente, ma una volta effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge l’operazione si perfeziona e l’obbligazione tributaria si consolida in modo irreversibile.
  • Ai fini del perfezionamento del regime agevolato conta esclusivamente il rispetto delle condizioni legali previste (perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva, anche rateale secondo i termini di legge); sono irrilevanti le finalità soggettive che hanno indotto alla rivalutazione e le vicende successive della futura compravendita.
  • Non è configurabile, in relazione all’agevolazione fiscale in esame, un contratto o accordo negoziale tra contribuente ed Erario risolvibile per fatti sopravvenuti: la disciplina è interamente legale e non dipende dall’esito della futura vendita del bene.
  • La doglianza di incostituzionalità per violazione della capacità contributiva non è fondata quando il tributo contestato deriva da una facoltà opzionale liberamente esercitata dal contribuente e non da un prelievo imposto in assenza di presupposto.
  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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