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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03367/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un dipendente della Regione Calabria assegnato presso la Conferenza Stato-Regioni, del diritto a percepire l'indennità di specificità organizzativa prevista dall'art. 18 del CCNI del 15 settembre 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I giudici di merito avevano ritenuto che tale emolumento spettasse anche al dipendente regionale, valorizzando il tenore ampio delle clausole contrattuali che estendevano la disciplina al personale di prestito presso la Presidenza del Consiglio e considerando il riferimento a comando, fuori ruolo e distacco in senso non rigorosamente tecnico. La Presidenza del Consiglio ricorre per cassazione con due motivi: primo, deduce nullità della sentenza e motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato la posizione del dipendente come comando, in contrasto con gli atti che lo indicavano come distaccato; secondo, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contrattazione collettiva, assumendo che il distacco funzionale non sia equiparabile a comando o fuori ruolo, che l'art. 30 d.lgs. 276/2003 non sia applicabile alle pubbliche amministrazioni, e che il CCNI del 2004 avesse limitato l'indennità al solo personale di prestito in comando o fuori ruolo, non ai distaccati funzionali. Sostiene inoltre che solo l'accordo del 29 luglio 2010 avrebbe esteso integralmente il trattamento accessorio al personale regionale in distacco.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Esclude preliminarmente che il richiamo della sentenza impugnata al principio di parità di trattamento costituisca una autonoma ratio decidendi, sicché il ricorso non è inammissibile per mancata impugnazione di tale passaggio. Nel merito, ritiene infondati i motivi, richiamando i precedenti già formatisi in casi analoghi e dando continuità all'orientamento consolidato. Precisa che il d.lgs. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni e che la censura sulla violazione del contratto collettivo integrativo è inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché tale parametro riguarda i contratti collettivi nazionali e, per i contratti integrativi, sono deducibili solo violazione dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali, qui non dedotti. Le stesse considerazioni valgono per l'accordo del 29 luglio 2010. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità; è inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 18 CCNI 15 settembre 2004 Presidenza del Consiglio dei Ministri

    indennità di specificità organizzativa

    la Corte conferma che la questione dell'estensione soggettiva dell'indennità va letta alla luce della disciplina collettiva e dei precedenti conformi, ma nel caso concreto il ricorso è respinto.

  • art. 1 CCNI 15 settembre 2004 Presidenza del Consiglio dei Ministri

    estensione della parte disciplinata dai titoli III e IV al personale di prestito (comando e fuori ruolo)

    la norma è stata oggetto di interpretazione nel senso che il riferimento al personale di prestito non ha condotto, nel caso esaminato, all'accoglimento della tesi del ricorrente.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. n. 303 del 1999

    trattamento accessorio ... al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa

    richiamato come indice del quadro normativo sul trattamento accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio.

  • art. 12 L. n. 400 del 1988

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella disciplina del distacco e del trattamento economico.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 281 del 1997

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina del rapporto del personale presso la Conferenza Stato-Regioni.

  • art. 30, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    la Corte ribadisce che il decreto non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale; quindi la disciplina del distacco lavoristico privato non è dirimente per il caso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge è ritenuta inammissibile quando investe un contratto collettivo integrativo, non un CCNL.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità ai principi espressi dai precedenti conformi senza ripetere integralmente l'argomentazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per omessa impugnazione solo quando il passaggio motivazionale censurato costituisca una vera autonoma ratio decidendi; se si tratta di mera argomentazione di supporto, il motivo resta ammissibile.
  • L'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. consente la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma non si estende, come tale, ai contratti collettivi integrativi; per questi ultimi la censura in cassazione è proponibile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione o del vizio motivazionale.
  • La disciplina del distacco prevista dal d.lgs. 276/2003 non è automaticamente applicabile alle pubbliche amministrazioni, poiché il decreto esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le pubbliche amministrazioni e il loro personale.
  • Quando un orientamento giurisprudenziale è già consolidato in casi analoghi, la parte che lo contesta deve apportare argomenti nuovi e decisivi; in mancanza, la Corte può limitarsi a dare continuità ai precedenti conformi.
  • Nei giudizi che coinvolgono amministrazioni dello Stato, l'esonero dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito impedisce l'applicazione del raddoppio previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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