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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03351/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva insinuato al passivo del fallimento della società datrice vari crediti di lavoro; il giudice di merito gli aveva ammesso alcuni crediti ma aveva escluso quello per indennità sostitutiva del mancato preavviso. L'esclusione era stata giustificata ritenendo che la dichiarazione di fallimento, quale fatto non volontario né illecito, non potesse fondare un diritto risarcitorio e che, quindi, l'indennità non spettasse, richiamando la disciplina fallimentare dello scioglimento del rapporto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, secondo comma, 2119, secondo comma c.c., 72, primo e quarto comma, e 104 l. fall., sostenendo che l'indennità di mancato preavviso non ha natura risarcitoria ma indennitaria-retributiva, e che era dovuta perché il curatore aveva esercitato la facoltà di scioglimento del rapporto con lettera del 1 agosto 2014, in presenza della cessazione dell'attività d'impresa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto del Tribunale di Vicenza e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha ammesso il creditore allo stato passivo del fallimento in via privilegiata per l'ulteriore credito di euro 19.114,67, oltre rivalutazione e interessi legali. Ha inoltre posto le spese dei giudizi di merito e di legittimità a carico della curatela soccombente. La decisione afferma che il fallimento non integra giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., che il rapporto resta sospeso finché il curatore non scelga tra subentro e scioglimento, e che, ove il rapporto sia sciolto senza preavviso, matura l'indennità sostitutiva ex art. 2118 c.c., senza incompatibilità con l'art. 72 l. fall. perché tale indennità ha natura indennitaria e non risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma utilizzata per l'opposizione allo stato passivo del fallimento.

  • art. 72 l. fall.

    il fallimento sospende il rapporto di lavoro; il curatore può scegliere se subentrare o sciogliersi dal rapporto; la facoltà di scioglimento non esclude il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, perché questa non è un danno risarcibile ma una voce indennitaria.

  • art. 104 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel motivo, in relazione alla disciplina dell'esercizio provvisorio e della prosecuzione dei rapporti.

  • art. 2118 c.c.

    se il rapporto si scioglie senza il periodo di preavviso, il lavoratore matura il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

  • art. 2119 c.c.

    la dichiarazione di fallimento non integra giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come principio generale di eccezione di inadempimento cui il sistema fallimentare deroga per la sospensione del rapporto.

  • art. 1461 c.c.

    richiamato come facoltà di sospensione della prestazione da parte della parte non insolvente, rispetto alla quale la disciplina fallimentare si pone in deroga.

  • art. 384 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, una volta accolto il ricorso.

  • art. 2751bis n. 1 c.c.

    ha fondato il riconoscimento del privilegio per il credito di lavoro ammesso al passivo.

  • art. 55 l. fall.

    richiamato per riconoscere rivalutazione e interessi legali sul credito ammesso.

Massime di principio

  • Nel fallimento, il rapporto di lavoro in corso alla data della dichiarazione di fallimento non si estingue automaticamente ma entra in una fase di sospensione, salvo esercizio provvisorio, fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento.
  • La dichiarazione di fallimento non costituisce di per sé giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro; la cessazione del rapporto deriva dalla successiva opzione del curatore di scioglimento, che deve comunque inserirsi nel quadro delle norme sui licenziamenti individuali e collettivi.
  • Quando il rapporto di lavoro si scioglie ad iniziativa del curatore senza che il lavoratore possa prestare il periodo di preavviso, spetta l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 2118 c.c.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura indennitaria e non risarcitoria; pertanto non è preclusa dalla disciplina dell'art. 72 l. fall., che esclude gli effetti risarcitori dello scioglimento del rapporto.
  • Nel giudizio di cassazione, se la controversia è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito, ammettendo direttamente il credito allo stato passivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAccertamento del passivo
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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