Cassazione Civile, Ordinanza n. 03354/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
A seguito di un accertamento ispettivo, alla società venivano richiesti contributi previdenziali, somme aggiuntive, premi INAIL e accessori, in relazione a due rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto ma ritenuti dagli enti e poi dalla Corte d'appello di natura subordinata. In primo grado il Tribunale aveva accolto le opposizioni della società e aveva escluso la riqualificazione dei rapporti. La Corte d'appello, riuniti gli appelli di INPS e INAIL, riformava la decisione e accertava l'obbligo della società di versare contributi, premi, interessi di mora e somme aggiuntive nei limiti di legge, ravvisando una omissione contributiva derivante dalla falsa qualificazione dei rapporti di lavoro. In cassazione la società articolava sette motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza per asserita genericità dell'appello INPS; 2) nullità della sentenza per avere dichiarato ammissibile l'appello; 3) violazione degli artt. 61, 62 e 63 d.lgs. 276/2003, dell'art. 5 l. 204/1985 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che i rapporti fossero autonomi e che, per uno dei lavoratori, il giudicato sulla qualifica di agente fosse ormai formato; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per erronea valutazione delle prove e inversione dell'onere della prova; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato corretto uso del libero convincimento; 6) nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita omessa valutazione delle prove e motivazione apparente; 7) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell'attività di agente e nella contemporanea attività svolta per terzi. La Corte di cassazione ha rigettato tutte le censure: ha ritenuto ammissibili e specifici gli appelli degli enti, ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e comunque privo di decisività, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e ha qualificato come inammissibili le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. e quelle relative al vizio motivazionale, osservando che i fatti invocati erano stati comunque esaminati e che il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. È stata quindi confermata la decisione di appello che riconosceva la subordinazione dei rapporti e l'obbligo contributivo e assicurativo della società, con condanna alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la sentenza d'appello che, riformando il primo grado, aveva riconosciuto la subordinazione dei rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto e aveva quindi dichiarato dovuti contributi INPS, premi INAIL, interessi e somme aggiuntive. Le censure sulla specificità dell'appello sono state respinte; il motivo sulla riqualificazione dei rapporti è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa lettura del merito e non scalfiva gli indici di subordinazione valorizzati dalla Corte territoriale; le doglianze su onere della prova, valutazione delle prove e vizio motivazionale sono state ritenute, per parte inammissibili e per parte infondate, poiché non denunciavano reali errori di diritto ma solo un dissenso sulla ricostruzione fattuale. La società è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di INPS e INAIL ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'appello è ammissibile quando, anche mediante rinvio alle difese di primo grado, consenta di individuare con certezza le critiche mosse alle statuizioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già svolte non comporta di per sé l'inammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è sufficientemente specifico se ricostruisce gli antecedenti processuali rilevanti e consente di inquadrare l'oggetto del contendere senza elementi estranei all'atto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
È rispettato quando il ricorso richiama in modo pertinente gli atti e le risultanze su cui le censure si fondano, rendendo comprensibile il vizio denunciato.
La Corte ne valorizza il ruolo nel distinguere i rapporti a progetto e nel verificare se il rapporto concretamente svolto sia stato genuinamente autonomo oppure subordinato.
Richiamato unitamente alle altre norme sul lavoro a progetto come parametro di qualificazione del rapporto.
Richiamato unitamente alle altre norme sul lavoro a progetto come parametro di qualificazione del rapporto.
art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003
Quando il rapporto a progetto risulti non genuino e la prestazione si configuri in concreto come subordinata, il rapporto si trasforma nel corrispondente rapporto di lavoro subordinato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità della qualifica di agente con l'autonomia del rapporto, ma la Corte ritiene la censura non decisiva rispetto agli altri indici di subordinazione.
Il giudicato si forma sull'unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un determinato effetto; non su ogni singola affermazione della sentenza.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando non consentito; non è ammesso censurare il solo cattivo esercizio del libero convincimento.
La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio rispetto alla fattispecie sostanziale; non quando ritenga raggiunta la prova sulla base del materiale istruttorio.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità, ma la Corte osserva che la doglianza si risolve in una contestazione della valutazione del merito.
La motivazione è nulla solo se apparente o incomprensibile; nel caso concreto la sentenza di merito aveva invece un percorso argomentativo ampio e intelligibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato per la motivazione della sentenza, ma la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata esponeva un ragionamento logico e comprensibile.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 116, comma 8, lettera a), l. 388/2000
Usata dalla Corte territoriale per rideterminare le somme aggiuntive dovute nei limiti ivi previsti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formalmente di violazione di legge sono scrutinabili solo se denunciano un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione normativa, non se mirano a un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza può essere dedotto solo se sussista un reale vizio processuale o motivazionale, non se si contesti soltanto la ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto non sia stato affatto considerato e sia realmente decisivo; non quando il giudice lo abbia esaminato e gli abbia attribuito minor peso rispetto ad altri elementi.
Non è espressamente applicato, ma il ricorso è deciso con rigetto senza rinvio perché non risultano questioni da rimettere al giudice di merito.
art. 20000/2020?
null
Massime di principio
- In tema di appello, la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non comporta inammissibilità se dall'atto di gravame emerge con chiarezza quali statuizioni della sentenza impugnata siano contestate e per quali ragioni.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che, sotto veste di violazione di legge o nullità, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili, perché il controllo della Cassazione non si estende al riesame del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il materiale probatorio è stato apprezzato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per lamentare un cattivo uso del libero convincimento o una prevalenza data ad alcune prove rispetto ad altre; occorre invece un vero error in procedendo o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello stabilito dalla legge.
- Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, il giudice deve valorizzare l'assetto concreto della prestazione e l'insieme degli indici sintomatici della subordinazione; la formale etichetta contrattuale o la presenza di elementi isolati di autonomia non sono di per sé decisive.
- Quando il rapporto a progetto, considerato nel suo concreto svolgimento, presenti i caratteri della subordinazione, opera la trasformazione nel corrispondente rapporto subordinato ai sensi della disciplina speciale applicabile.
- Il giudicato si forma sull'effetto giuridico derivante dalla qualificazione di un fatto, non su singole enunciazioni isolate della motivazione; pertanto, la mancata impugnazione di un'affermazione incidentale non determina automaticamente preclusione su tutto il rapporto controverso.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; non ricorre quando la decisione esponga, in modo intelligibile, una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
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