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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03357/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso una cartella di pagamento con cui le venivano richiesti contributi previdenziali e somme aggiuntive, sul presupposto che i rapporti formalmente qualificati come contratti a progetto fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato. In primo grado l'opposizione era stata accolta; in appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto provata la subordinazione sulla base delle risultanze istruttorie e ha applicato la disciplina di conversione prevista dal d.lgs. n. 276 del 2003. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe confuso coordinamento e subordinazione e avrebbe valorizzato dati non decisivi, trascurando la volontà negoziale e circostanze che deporrebbero per l'autonomia; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un erroneo riparto dell'onere della prova e l'errata svalutazione delle deposizioni favorevoli all'autonomia; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che non sarebbe stata dimostrata la subordinazione di tutti i collaboratori indicati nel libro matricola e che le testimonianze utilizzate sarebbero state generiche o riferite a soggetti non pertinenti. L'INPS ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla genericità dei progetti e che, comunque, i rapporti avrebbero dovuto essere convertiti in lavoro subordinato a tempo indeterminato per carenza di un progetto specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, svolgendo un accertamento in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto e valorizzando indici tipici della subordinazione, in particolare l'eterodirezione e l'etero-organizzazione: turni obbligatori con orario fisso, necessità di giustificare ritardi e chiedere autorizzazioni per variazioni di turni, controllo sulle pause, uso esclusivo di strumenti aziendali, conformazione a un canovaccio standardizzato nella conclusione dei contratti. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che l'onere probatorio non era stato invertito, ma correttamente assolto dall'INPS/giudice di merito nella dimostrazione della subordinazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché veicolava in realtà una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso incidentale dell'INPS è stato dichiarato assorbito, non essendo stata accolta la domanda principale che ne costituiva il presupposto di esame. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Definisce il paradigma della subordinazione, individuato nella soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; il giudice di merito deve accertarne in concreto la ricorrenza.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato come modello del contratto d'opera/autonomia, incompatibile con la subordinazione quando vi sia eterodirezione e controllo stringente.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è censurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; nel caso di specie ciò non è avvenuto.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    "Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti".

    In presenza di un rapporto a progetto che, in concreto, si configuri come subordinato, opera la trasformazione legale nel corrispondente rapporto di lavoro subordinato, secondo la tipologia negoziale di fatto realizzatasi.

  • art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per il requisito del progetto nei contratti di collaborazione; la dedotta genericità del progetto è invocata dall'INPS come ulteriore ragione di conversione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione di legge, ma non il riesame del fatto o della valutazione delle prove salvo errore nel paradigma normativo applicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per asserita omessa pronuncia sulla genericità dei progetti.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indicato quale base del rinvio della causa in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 371, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla società per resistere al ricorso incidentale mediante controricorso.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Base della condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di qualificazione o nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini della subordinazione non rileva il nomen iuris attribuito dalle parti, ma la concreta modalità di svolgimento del rapporto; gli indici formali o la mera autonomia dichiarata nel contratto cedono dinanzi alla realtà effettuale del rapporto.
  • L'elemento centrale della subordinazione è l'eterodirezione: direttive specifiche, controllo ravvicinato, vincoli su orari, turni, pause e modalità esecutive sono incompatibili con una vera autonomia organizzativa del prestatore.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando si contesta, in realtà, la valutazione del materiale probatorio o la maggiore o minore persuasività delle prove acquisite.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico preciso e decisivo, non essendo sufficiente dedurre l'insufficienza della motivazione, la genericità delle prove o la necessità di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando il rapporto a progetto, in concreto, si svolga come lavoro subordinato, opera la conversione legale nel corrispondente rapporto subordinato, con effetti conformi alla tipologia negoziale effettivamente realizzata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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