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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03355/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi ritenuti dovuti in relazione a rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative / lavoro a progetto, ma ritenuti in sede di merito sostanzialmente riconducibili a lavoro subordinato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della società, mentre la Corte d'appello, su gravame dell'ente previdenziale, ha riformato la decisione e respinto l'opposizione, valorizzando la genericità dei progetti e la fittizietà dei rapporti. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni processuali, giudicato interno e regime contributivo; (2) violazione delle regole sull'onere della prova e sul valore del verbale ispettivo, sostenendo che spettasse all'ente provare la subordinazione e che il lavoro a progetto introducesse solo una presunzione semplice di autonomia; (3) violazione delle norme sul lavoro a progetto e sull'art. 2094 c.c., assumendo che i contratti descrivessero specificamente obiettivo e attività e che, in ogni caso, occorresse accertare in concreto la subordinazione; (4) omesso esame di fatti decisivi e delle prove acquisite, ritenute idonee a dimostrare l'autonomia; (5) ulteriore omesso esame relativo al giudicato interno e alla qualificazione del rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di omessa pronuncia sulle eccezioni processuali e sulle istanze istruttorie, ha ritenuto infondate/inammissibili le censure che pretendevano di superare la conversione legale prevista per il lavoro a progetto privo di progetto specifico, e ha confermato che la genericità del progetto era la ratio decidendi decisiva; ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dell'omissione contributiva come evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, in presenza di contratto a progetto fittizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha affermato che l'assenza di uno specifico progetto nel contratto di lavoro a progetto comporta la conversione legale del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione o di consentire al datore di provare la mera autonomia del rapporto. Ha inoltre ritenuto che le censure sul giudicato interno, sull'omessa pronuncia e sulle prove fossero inammissibili perché o rivolte contro questioni implicitamente disattese, o formulate come richiesta di riesame del merito, o prive di specifica decisività. La Corte ha quindi confermato la decisione d'appello che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito dell'ente previdenziale, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione o pronuncia mancante.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non alle istanze istruttorie.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le eccezioni processuali ritenute non decisive.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze processuali.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato per contestare la specificità dell'appello dell'ente previdenziale; la Corte ha ritenuto il gravame specifico.

  • art. 436-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno, esclusa dalla Corte.

  • art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato occultato sotto forma di lavoro a progetto integra evasione contributiva ai sensi della lettera b), non mera omissione di cui alla lettera a).

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere una diversa ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che, a fronte della mancanza di un progetto specifico, incomba all'ente la prova della subordinazione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare il valore probatorio del verbale ispettivo.

  • art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Richiamato in relazione alla disciplina del lavoro a progetto e alla necessità di un progetto specifico.

  • art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    La mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta la qualificazione legale del rapporto come subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza verifica della concreta autonomia del rapporto.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'accertamento dei caratteri della subordinazione; la Corte ritiene tale verifica non necessaria quando opera la conversione legale per mancanza del progetto.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello dell'ente è ritenuto specifico perché correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia; applicato in senso restrittivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge in tema di prova, qualificazione del rapporto e regime contributivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammesso solo nei limiti stretti dell'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del merito o dell'intero compendio probatorio.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, la mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta una conversione legale del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione, senza necessità di accertare in concreto i tradizionali indici della subordinazione.
  • Quando opera la disciplina sanzionatoria di conversione del lavoro a progetto per difetto di specificità del progetto, è irrilevante la dimostrazione della pretesa autonomia effettiva della prestazione: il giudice deve verificare solo se il progetto sia specifico e autonomo secondo legge.
  • La genericità del progetto è ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione; le censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura del fatto o delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • L'omessa pronuncia è denunciabile ex art. 112 c.p.c. solo per domande ed eccezioni di merito, non per le mere istanze istruttorie; il mancato esame di queste ultime può rilevare solo, se del caso, come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: è inammissibile la doglianza che si risolva nella richiesta di rivalutare il materiale istruttorio o di sostituire un apprezzamento fattuale a quello del giudice di merito.
  • In tema di contributi previdenziali, l'utilizzo di un contratto a progetto privo dei requisiti legali, allorché mascheri un rapporto subordinato, può integrare evasione contributiva e non semplice omissione, salvo prova contraria dell'assenza di intento fraudolento.
  • Il giudicato interno si forma sull'unità minima della decisione, non su singole affermazioni della motivazione; se l'impugnazione investe un punto logicamente pregiudiziale, il giudicato interno su un profilo dipendente non si consolida.
  • Per superare una censura di inammissibilità in appello o in cassazione occorre confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica generica o apodittica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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