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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03352/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente amministrativo del servizio sanitario, nominato direttore amministrativo con incarico triennale presso un'azienda sanitaria, veniva prima sospeso cautelarmente e poi dichiarato decaduto dall'incarico per gravi motivi ritenuti idonei a far venir meno il rapporto fiduciario con la direzione generale. Il dirigente agiva per far accertare l'illegittimità della decadenza e per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo: (i) che il provvedimento di decadenza non fosse stato preceduto da adeguate garanzie procedimentali e dal pieno contraddittorio; (ii) che i motivi posti a base della decadenza fossero diversi da quelli della sospensione, con conseguente necessità di una nuova contestazione e di ulteriori difese; (iii) che i gravi motivi addotti dall'azienda non fossero stati specificamente contestati in giudizio, con violazione del principio di non contestazione; (iv) che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare su tali censure. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha osservato che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni desumibili da documenti; ha ritenuto che l'azienda avesse comunque preso posizione sui fatti posti a base della propria difesa con il richiamo ai provvedimenti di sospensione e decadenza; ha escluso un obbligo di immutabilità dei motivi tra sospensione e decadenza, trattandosi di atti ontologicamente diversi; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato in modo completo i contenuti dei provvedimenti e degli atti processuali rilevanti, impedendo di verificare la dedotta lesione del diritto di difesa e l'asserita omissione di pronuncia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione di merito che aveva già respinto la domanda del dirigente. Ha ritenuto che il provvedimento di decadenza fosse stato adottato dopo contestazione specifica e ricezione dei chiarimenti, con piena possibilità di difesa, e che la diversa articolazione dei motivi tra sospensione e decadenza non integrasse, di per sé, una violazione procedimentale. Ha inoltre respinto la censura sul principio di non contestazione, precisando che l'azienda aveva contrastato i fatti costitutivi della domanda e che, in cassazione, non risultavano soddisfatti gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti per sostenere le asserite omissioni della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal testo, è stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione delle norme sul principio di non contestazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per le censure di omessa pronuncia e nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla contestazione dei fatti costitutivi nel rito del lavoro e al principio di non contestazione

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il contenuto del controricorso e la sua funzione difensiva

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla Corte territoriale per escludere il contrasto della clausola contrattuale con i principi di buon andamento

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 1-quinquies

    richiamato dalla Corte territoriale quale parte della disciplina applicabile alla dirigenza sanitaria

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 3, comma 8

    richiamato come fonte che consente al direttore generale di sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo e il direttore sanitario in presenza di gravi motivi

  • L.R. Campania n. 32 del 1994, art. 22, commi 6, 7 e 8

    richiamata quale disciplina regionale che prevede la sospensione o la decadenza per gravi motivi

  • art. 8 del contratto individuale

    interpretato come clausola che consente al direttore generale, previa contestazione formale e contraddittorio, di sospendere o recedere dichiarando la decadenza in presenza di gravi motivi

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il presupposto dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici costitutivi delle domande ed eccezioni, non le valutazioni ricostruttive o inferenze tratte dalla documentazione prodotta in causa.
  • La mera diversità tra i motivi della sospensione cautelare e quelli della successiva decadenza dall'incarico non integra, di per sé, una violazione del diritto di difesa, quando il destinatario sia stato comunque posto in condizione di conoscere gli addebiti rilevanti e di controdedurre.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia o motivazione per relationem, la parte deve indicare specificamente il contenuto della motivazione condivisa, il motivo di appello e gli atti rilevanti, non essendo sufficiente una riproduzione parziale degli stessi.
  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché emerga un percorso argomentativo coerente che consenta di comprendere le ragioni della conferma e la risposta alle censure di gravame.
  • Quando la disciplina applicabile e la clausola contrattuale prevedono la decadenza per gravi motivi previa contestazione e contraddittorio, ciò che rileva è l'effettiva possibilità di difesa dell'interessato, non un'astratta identità dei fatti posti a base dei diversi provvedimenti adottati dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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