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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03356/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo relativo a rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto instaurati da una società con più collaboratori addetti ad attività di cura e assistenza alla persona. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno respinto l'opposizione della società, ritenendo che i progetti fossero descritti in modo generico, coincidenti sostanzialmente con l'oggetto sociale e con l'ordinaria attività d'impresa, e che i rapporti si fossero comunque atteggiati sin dall'origine come subordinati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 2697 c.c.: con il primo motivo ha sostenuto che i programmi di lavoro fossero specifici e non richiedessero attività eccezionali o altamente specialistiche; con il secondo ha contestato la qualificazione dei rapporti come subordinati, la mancata considerazione degli indici della subordinazione e delle prove testimoniali, nonché una erronea applicazione delle regole sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla genericità dei progetti, poiché essi richiamavano in modo indeterminato la cura e assistenza alla persona e non individuavano un risultato ulteriore e distinto rispetto alla prestazione resa nell'ordinaria attività aziendale. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione delle prove e dei fatti, osservando che, in presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale era deducibile solo con specifici oneri di indicazione non assolti; ha poi precisato che la censura sull'art. 2697 c.c. era impropria, perché non riguardava una falsa ripartizione dell'onere probatorio ma una contestazione dell'apprezzamento del materiale istruttorio. Ha quindi confermato la conversione ope legis dei rapporti in subordinati a tempo indeterminato sin dall'origine ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Il contratto a progetto presuppone una collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a uno o più progetti specifici, gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo del committente.

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    La disciplina richiamata impone che il progetto sia correttamente individuato nel contratto e valutato nella sua concreta attuazione.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    La mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    È distinta l'ipotesi in cui, pur esistendo un progetto, il rapporto si sia di fatto svolto come subordinato, accertamento che qui è ritenuto non decisivo perché la mancanza di specificità del progetto già determina la conversione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è denunciabile solo se il giudice ha attribuito la prova alla parte sbagliata, non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento delle prove raccolte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel regime della doppia conforme la censura motivazionale è inammissibile se non si indicano e confrontano specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è sottoposto a un regime di ammissibilità più rigoroso.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    La parte soccombente è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a progetto, il progetto specifico deve individuare in modo concreto e dettagliato un'attività produttiva o un risultato finale distinto, non potendo consistere in formule generiche o nella mera ripetizione dell'oggetto sociale del committente.
  • Ai fini dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza necessità di accertare ulteriormente la subordinazione in concreto.
  • La valutazione sulla specificità del progetto va compiuta sulle concrete modalità del rapporto e sul contenuto effettivo della pattuizione, non sul nomen iuris attribuito dalle parti.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove, il motivo non attiene alla regola di distribuzione dell'onere probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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