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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30703/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società aveva impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo la nullità dell'atto perché le cartelle di pagamento presupposte non le sarebbero state ritualmente notificate. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, l'agente della riscossione aveva prodotto le relate e gli avvisi di ricevimento, e la decisione di secondo grado aveva riformato la sentenza, ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle e dichiarando tardivo il ricorso originario. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., il difetto di motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte tributaria regionale avesse erroneamente valorizzato avvisi di ricevimento di raccomandate, mentre la notificazione sarebbe in realtà avvenuta con deposito presso la casa comunale e affissione all'albo comunale; ha inoltre insistito sulla dedotta inesistenza/nullità assoluta della notifica, assumendo l'irritualità delle modalità seguite in relazione a una asserita irreperibilità relativa del destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, quando il destinatario contesta di aver ricevuto la notificazione di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione deve provare la regolare esecuzione della notifica nelle forme previste, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente valorizzato la documentazione prodotta, da cui emergeva la ritualità della notificazione effettuata secondo il procedimento previsto per l'irreperibilità del destinatario, con deposito in casa comunale e affissione all'albo, corredato dall'indicazione delle ricerche svolte. Ha quindi escluso l'errore denunciato e ha confermato la validità della notifica, con conseguente rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo e di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell'articolo è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva valutato gli atti prodotti dall'agente della riscossione ai fini della prova della notifica.

  • art. 26 D.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale norma di riferimento per la notificazione delle cartelle di pagamento e per le modalità di prova dell'avvenuta notifica.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    La notificazione in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso nell'albo del Comune, senza ulteriori adempimenti nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di una cartella contesta la notificazione, l'agente della riscossione può assolvere l'onere probatorio producendo la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione secondo le forme previste, senza dover necessariamente depositare la copia integrale della cartella.
  • Nel procedimento notificatorio per irreperibilità del destinatario, la ritualità della notifica è integrata dal deposito dell'atto nella casa comunale e dall'affissione dell'avviso all'albo del Comune, purché il messo notificatore indichi le ricerche svolte per accertare l'irreperibilità.
  • La validità della notificazione non è esclusa dall'imprecisione lessicale del giudice di merito nella descrizione dei documenti prodotti, se dal complesso degli atti esaminati risulta comunque accertata la regolare esecuzione della notifica.
  • In tema di notifica semplificata per irreperibilità, non sono richiesti ulteriori adempimenti o l'invio della raccomandata informativa quando la fattispecie rientra nell'ipotesi di irreperibilità assoluta disciplinata dalla norma richiamata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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