Cassazione Civile, Ordinanza n. 21736/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due professionisti avevano convenuto in giudizio il Comune chiedendo il pagamento del compenso pattuito per un incarico di progettazione preliminare e definitiva relativo alla realizzazione di un sottovia ferroviario, oltre al rimborso del parere di congruità e agli interessi moratori ex art. 9 della L. n. 143/1949; in subordine avevano chiesto l'indennizzo per arricchimento senza causa, sostenendo che l'opera era stata poi effettivamente realizzata secondo il loro progetto. Il Comune aveva resistito eccependo la nullità della delibera di incarico per difetto di copertura finanziaria e di impegno di spesa, con conseguente estraneità del rapporto rispetto all'ente, nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto il credito dei professionisti, ritenendo valida la convenzione perché la delibera integrativa recava impegno di spesa e visto di regolarità contabile, e aveva liquidato capitale, interessi dal 27.10.2000 e spese. In Cassazione il Comune ha dedotto, con un primo motivo, violazione della disciplina sull'impegno di spesa e sulla copertura finanziaria degli enti locali, sostenendo che non bastasse la mera indicazione di un futuro finanziamento per rendere valida la delibera di incarico; con un secondo motivo ha censurato la decorrenza degli interessi moratori, che la Corte territoriale aveva fatto decorrere dalla consegna degli elaborati e non dal sessantesimo giorno successivo alla prima presentazione della parcella.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la tesi della nullità della delibera per difetto di copertura finanziaria: alla data delle deliberazioni del 2000 era applicabile la disciplina modificata dalla L. n. 127/1997, secondo cui l'attestazione di copertura finanziaria e il visto di regolarità contabile rilevano come condizione di esecutività e non di validità dell'atto; in ogni caso la Corte d'appello aveva accertato la presenza del visto e della copertura, nonché il successivo finanziamento regionale dell'opera. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l'art. 9, comma 4, della L. n. 143/1949 fa decorrere gli interessi legali sulle somme dovute al professionista dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica/parcella, sicché era errata la decorrenza dalla data di consegna degli elaborati progettuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sugli interessi e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 L. 2 marzo 1949, n. 143
per il saldo della parcella professionale gli interessi legali decorrono solo dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica, non dalla data di consegna degli elaborati o da altra data anteriore
richiamato come titolo subordinato di arricchimento senza causa, ma non oggetto della ratio decisoria finale
invocato dal ricorrente nel primo motivo in relazione all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria
art. 284 R.D. n. 383/1934
nel precedente regime richiedeva l'indicazione dell'importo necessario e dei mezzi per farvi fronte, con nullità in mancanza degli elementi richiesti
art. 55 L. n. 142/1990
nel testo originario prevedeva la nullità dell'atto in assenza di attestazione di copertura finanziaria; dopo la modifica del 1997 l'attestazione assume rilievo come condizione di esecutività e non più di validità
richiedeva impegno contabile registrato e, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione di tali obblighi, faceva insorgere il rapporto obbligatorio tra fornitore e amministratore/funzionario che avesse consentito la prestazione
L. n. 144/1989
citata come legge di conversione del D.L. n. 66/1989
art. 191; art. 151, comma 4; art. 274, lett. q
l'art. 191 disciplina l'impegno contabile e, per la Corte, non introduce nullità per difetto di copertura; l'art. 151, comma 4, ribadisce che il visto di regolarità contabile rende esecutivo l'atto; l'art. 274 abroga la L. n. 142/1990
ha sostituito il testo dell'art. 55, comma 5, L. n. 142/1990, eliminando la previsione di nullità e collegando la copertura finanziaria al visto di regolarità contabile
richiamata con riferimento al Fondo rotativo per la progettazione e all'anticipazione delle spese per studi di fattibilità e progettazioni
richiamata in relazione alla disciplina del Fondo rotativo per la progettazione
L. n. 143/1949
richiamata per la tariffa professionale degli ingegneri e architetti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del sindacato per violazione di legge nei due motivi di ricorso
citato per il tasso legale degli interessi, ma la Corte ha applicato la disciplina speciale della tariffa professionale per la decorrenza
Massime di principio
- Per gli incarichi professionali affidati dagli enti locali nel regime successivo alla riforma del 1997, l'attestazione di copertura finanziaria e il visto di regolarità contabile non costituiscono elementi di validità dell'atto, ma condizioni di esecutività; la loro mancanza non determina nullità della delibera, salvo le discipline temporalmente applicabili precedenti.
- Quando l'atto di spesa sia stato adottato nel vigore della disciplina riformata, non è corretto applicare retroattivamente norme più risalenti che facevano discendere la nullità dalla mancata copertura finanziaria.
- La decorrenza degli interessi sui compensi dei professionisti tecnici va individuata secondo la disciplina speciale della tariffa professionale: il termine utile decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della parcella/specifica, non da un momento anteriore come la consegna degli elaborati progettuali.
- La parte obbligata può censurare in cassazione una statuizione che anticipi illegittimamente la decorrenza degli interessi anche se le sia stato riconosciuto un tasso inferiore a quello speciale, perché l'interesse a contestare l'an debeatur della decorrenza resta attuale.
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