Cassazione Civile, Ordinanza n. 33381/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce dall’emissione, da parte del Comune, di una fattura di euro 344 relativa a "ruolo idrico 2016-2017" e ai consumi di acqua dal 31.12.2015 al 31.3.2017, ricevuta dall’utente nel mese di ottobre 2020. L’utente ha chiesto l’accertamento della prescrizione del credito, deducendo che la pretesa era tardiva. Il giudice di pace ha accolto la domanda ritenendo applicabile il termine biennale di prescrizione alle fatture con scadenza successiva al 1.1.2020, e ha osservato che, essendo la fattura del 25.9.2020, potevano essere richiesti solo consumi relativi ai due anni precedenti, mentre la fattura riguardava consumi e canoni anteriori. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma non ha specificato né dimostrato che la sentenza fosse stata resa in una controversia esclusa dalla giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, cioè in un rapporto contrattuale concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., che avrebbe reso la decisione appellabile secondo diritto. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente il regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace e ha ritenuto che, in difetto di prova della natura del rapporto ai sensi dell’art. 1342 c.c., la sentenza fosse da considerare equitativa e non ricorribile direttamente per cassazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, poiché la sentenza del giudice di pace era stata resa in una controversia di valore inferiore a 1.100 euro e il ricorrente non aveva dimostrato che si trattasse di un rapporto contrattuale concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., la decisione doveva considerarsi resa secondo equità necessaria. In tale ipotesi, l’unico rimedio ordinario esperibile è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari; il ricorso per cassazione è quindi precluso. Nessuna pronuncia sulle spese in favore dell’intimato, che non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.
Le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a 1.100 euro sono, in linea generale, pronunciate secondo equità necessaria, salvo l’eccezione dei rapporti contrattuali conclusi mediante moduli o formulari.
l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso
Le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito dell’equità necessaria sono impugnabili solo con appello a motivi limitati, non con ricorso diretto per cassazione.
sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado
Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo di primo grado e appellabile, non rientra in tali categorie.
contratti conclusi mediante moduli o formulari
Solo se la controversia deriva da un contratto concluso con moduli o formulari si esce dall’ambito dell’equità necessaria del giudice di pace, con conseguente regime ordinario delle impugnazioni.
trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 10
alle fatture con scadenza successiva al 1°.1.2020 si applica il termine di prescrizione biennale
È richiamata come base della decisione di merito del giudice di pace sulla prescrizione biennale dei crediti fatturati per il servizio idrico.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non eccedente 1.100 euro sono, di regola, pronunciate secondo equità necessaria, salvo che la controversia derivi da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
- Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia equitativa e quindi soggetta al regime speciale delle impugnazioni, occorre guardare al valore della causa e non al contenuto concreto della decisione.
- Contro le sentenze del giudice di pace pronunciate nell’ambito dell’equità necessaria l’unico rimedio ordinario è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., mentre il ricorso per cassazione è precluso salvo i casi consentiti dalla legge.
- Chi propone ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice di pace deve allegare e dimostrare specificamente i presupposti che rendono la decisione soggetta al regime ordinario delle impugnazioni; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
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