Cassazione Civile, Ordinanza n. 21277/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un impianto di depurazione delle acque sito nel Comune di Settimo Torinese, di proprietà/gestione di una società operante nel servizio idrico integrato. A seguito di procedura DOCFA, l’amministrazione aveva rettificato il classamento dalla categoria proposta E/3 alla categoria D/7. La società aveva impugnato l’avviso dinanzi al giudice tributario e aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello, perché la CTR aveva ritenuto che l’impianto, in quanto parte di un servizio pubblico di interesse generale, non svolgesse attività industriale o commerciale e dovesse restare in categoria E. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006 e del d.m. n. 28/1998, deducendo che ai fini catastali conta la potenzialità funzionale e reddituale dell’immobile, non il suo utilizzo concreto o attuale; (2) violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949 e del r.d.l. n. 652/1939, sostenendo che la CTR aveva dato rilievo alla funzione pubblica e all’assenza di scopo di lucro della gestione, invece delle caratteristiche oggettive dell’immobile e della sua attitudine a un uso industriale o commerciale. La Cassazione ha esaminato anche un profilo preliminare di ammissibilità, escludendo che l’erronea indicazione della CTR di provenienza nella parte introduttiva del ricorso comportasse inammissibilità, poiché la sentenza impugnata era comunque identificabile in modo univoco dal complesso del ricorso e degli allegati.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che per la classificazione catastale degli impianti di depurazione rileva la natura economica dell’attività di gestione del servizio idrico integrato e la destinazione funzionale dell’immobile, non la qualificazione pubblicistica del servizio né la circostanza che la gestione sia affidata a una società in house o a partecipazione pubblica. Ne consegue che tali impianti non rientrano nella categoria E, riservata a immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di logica commerciale o produttiva, ma nel gruppo D e, per il depuratore, nella categoria D/7.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 2, c.p.c.
indicazione della sentenza o decisione impugnata
L’erronea indicazione localizzante della sentenza impugnata non determina inammissibilità se il provvedimento è comunque identificabile senza equivoci dal ricorso e dagli allegati.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Nelle categorie E non possono essere inclusi immobili che, per autonomia funzionale e reddituale, siano destinati ad usi commerciali o industriali; ciò impone di valorizzare la potenzialità autonoma dell’immobile.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del classamento catastale, in combinazione con la normativa sulle categorie catastali.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio di classificazione fondato sulle caratteristiche oggettive dell’immobile e sulla sua attitudine funzionale.
r.d.l. n. 652/1939
Richiamato quale base del sistema catastale e del criterio dell’autonomia funzionale e reddituale.
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
Nel combinato disposto con l’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949, consente di qualificare rilevanti ai fini catastali gli immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio.
art. 40 d.P.R. n. 1142/1949
Concorre a fondare il criterio dell’autonomia funzionale e reddituale ai fini del classamento.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
i comuni e le province ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità
Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità
La depurazione delle acque reflue rientra nel servizio idrico integrato, che ha natura economica e va gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ... Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo
La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e presuppone copertura integrale dei costi, indice della natura economica del servizio.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
È richiamato per qualificare i servizi pubblici locali a rilevanza economica, cioè suscettibili di copertura integrale dei costi e di utile d’impresa.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s
Il servizio idrico integrato è ricondotto alle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Richiamato per collegare la gestione del servizio a un minimum teleologico di imprenditorialità.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, ciò che rileva è la destinazione oggettiva dell’immobile e la sua autonomia funzionale e reddituale, non la mera modalità concreta di utilizzo né la natura soggettiva dell’ente che lo gestisce.
- Le unità immobiliari censite nelle categorie catastali E non possono comprendere immobili destinati ad uso commerciale o industriale che siano autonomamente funzionali e redditizi; la categoria E resta riservata a fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili e estranei alla logica produttiva.
- Gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, quando inseriti nel servizio idrico integrato gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e con tariffa avente natura di corrispettivo, hanno natura economica e devono essere ricondotti al gruppo D, in particolare alla categoria D/7, se costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale.
- La destinazione a servizio pubblico o l’affidamento della gestione a società in house non escludono, di per sé, la natura economica dell’attività né impediscono il classamento dell’immobile nella categoria catastale coerente con la sua funzione industriale o produttiva.
- L’errore nell’indicazione della sentenza impugnata non comporta inammissibilità del ricorso per cassazione se, dal ricorso nel suo complesso e dagli atti allegati, la decisione oggetto di impugnazione è individuabile senza incertezze.
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