Cassazione Civile, Ordinanza n. 05391/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività stagionale dal 12.6.2019 al 30.9.2019 presso una struttura alberghiera e assumeva di aver maturato il diritto di precedenza all’assunzione ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015 per la stagione successiva. Domandava quindi l’accertamento della violazione di tale diritto e il risarcimento del danno da mancata riassunzione, quantificato nelle retribuzioni non percepite per la stagione invernale 2019/2020. La pretesa era contrastata dalle controparti, che opponevano una dichiarazione del 15.9.2019 con cui il lavoratore aveva attestato la risoluzione consensuale anticipata del rapporto e aveva rinunciato al diritto di precedenza. In appello la domanda era stata respinta; il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che la quietanza liberatoria sarebbe stata imposta dal datore di lavoro e costituirebbe atto finale conciliativo/transattivo; 2) violazione delle norme processuali e del giusto processo per omessa pronuncia su una richiesta istruttoria decisiva; 3) violazione degli artt. 2113 e 1362 c.c. perché l’atto andrebbe letto come transazione unitaria, con conseguente impugnabilità anche della rinuncia alla riassunzione; 4) violazione degli artt. 1965 e 1966 c.c., sostenendosi che la transazione richiederebbe solo un dissenso potenziale e non una lite già determinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per difetto di decisività del fatto allegato; il secondo perché il mancato esame di un’istanza istruttoria non integra omessa pronuncia e, comunque, la censura sarebbe stata veicolata come vizio motivazionale precluso; il terzo perché mirava a ottenere una rivalutazione del contenuto della quietanza e non denunciava specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; il quarto perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi, fondata sul difetto del presupposto della res litigiosa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
riconosce, nel contesto del lavoro stagionale, un diritto di precedenza all’assunzione per le successive assunzioni nella medesima attività stagionale, diritto che nel caso concreto si assumeva violato e oggetto di rinuncia contestata.
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità della rinuncia ad un diritto futuro, ma la censura non è stata accolta perché ritenuta nuova e comunque infondata nel quadro della decisione.
richiamato per la preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme di merito, non superata dalla prospettazione di travisamento della prova.
vizio motivazionale invocato sul primo motivo, ma ritenuto inammissibile per la doppia conforme e per difetto di decisività del fatto omesso.
richiamato per la dedotta violazione di norme sostanziali e processuali; la Corte ha escluso che le censure fossero specifiche e pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
richiamato per la nullità della sentenza dedotta per omessa pronuncia; la Corte ha affermato che l’omesso esame di un’istanza istruttoria non integra di per sé omessa pronuncia.
invocati come parametri del vizio processuale e della nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sulla domanda in quanto la doglianza riguardava solo un’istanza istruttoria.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 6 CEDU
invocato come parametro convenzionale del giusto processo, senza accoglimento della censura.
richiamato per sostenere l’impugnabilità della rinuncia inserita in un preteso accordo transattivo; la Corte ha escluso la natura transattiva dell’atto e quindi la pertinenza della doglianza.
richiamato quale canone ermeneutico per leggere l’atto come transazione unitaria; la Corte ha ribadito che l’interpretazione del giudice di merito è censurabile solo per specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione.
richiamato per l’applicabilità delle regole ermeneutiche anche agli atti unilaterali.
richiamato sulla nozione di transazione; la Corte ha escluso che l’atto contenesse una res litigiosa, requisito reputato mancante.
richiamato sulla validità della transazione; la Corte ha ritenuto che il tema fosse inconferente perché la decisione di merito si fondava sul radicale difetto di lite, anche potenziale.
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- La deduzione di travisamento della prova non consente di aggirare automaticamente la preclusione derivante dalla doppia conforme, se la censura resta comunque riconducibile al vizio motivazionale.
- Il mancato esame di un’istanza istruttoria non integra omessa pronuncia, perché l’omessa pronuncia riguarda la decisione su domande, eccezioni o conclusioni di merito, non sulle richieste di prova.
- Per censurare in cassazione l’interpretazione di un atto negoziale o unilaterale non basta contrapporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
- La transazione richiede l’esistenza di una lite o quantomeno di una res litigiosa, anche potenziale; se il giudice di merito accerta il radicale difetto di un conflitto da comporre, non può parlarsi di negozio transattivo.
- Quando la ratio decidendi esclude la natura transattiva dell’atto per assenza di lite, sono inconferenti le censure che si limitano a discutere il grado di determinatezza delle reciproche pretese.
- La qualificazione di una dichiarazione di quietanza o rinuncia come atto autonomo e dispositivio, anziché come transazione unitaria, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo entro limiti rigorosi in sede di legittimità.
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