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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12454/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla concessione di un contributo pubblico per l'impianto di un mandorleto, poi revocato dalla Regione perché la beneficiaria avrebbe mutato la destinazione colturale dei terreni prima della scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso. La Regione ha quindi emesso ingiunzione di pagamento per la restituzione di euro 123.591,40. L'opposizione all'ingiunzione è stata rigettata in primo grado e l'appello è stato respinto dalla Corte territoriale. In cassazione la beneficiaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle regole del bando e difetto di istruttoria/motivazione, sostenendo che il mandorleto non aveva attecchito per cause non imputabili a lei e che il successivo impianto di olivi costituiva una variante sostanziale consentita dal bando o comunque ammissibile nella programmazione successiva; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa istruttoria e mancata valutazione della documentazione, lamentando il mancato rinnovo o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché sollecitava una diversa interpretazione del bando e una nuova valutazione di merito degli atti e delle risultanze istruttorie, senza adeguata trascrizione degli atti amministrativi rilevanti e con una deduzione generica della pretesa impossibilità sopravvenuta; il secondo perché aspecifico e privo di autosufficienza, oltre a riguardare una richiesta di rinnovazione della CTU rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata. La Corte ha inoltre confermato che il cambio colturale era avvenuto senza previa autorizzazione regionale e dopo la conclusione del progetto e il pagamento del saldo, sicché non poteva essere qualificato come variante legittima. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    onere previsto dall'art. 366 n. 4 del codice di rito

    il motivo di ricorso deve essere esposto in modo specifico e autosufficiente; la deduzione generica di una questione non trattata in sentenza non è sufficiente.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    contrariamente a quanto previsto dall'art. 366 n. 6 del cod. proc. civ. a pena di inammissibilità

    ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario riportare o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione dell'art. 112 c.p.c. può riguardare solo l'omesso esame di domanda o di eccezione, ma non l'omessa pronuncia su istanze istruttorie o la mancata rinnovazione della CTU

    il vizio di omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non le richieste istruttorie o la decisione di non rinnovare la consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e 115, comma 2, c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    la conferma della proposta di definizione anticipata comporta la definizione del giudizio in rito/nel merito secondo la procedura accelerata prevista dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta nel procedimento accelerato può integrare un indice legale di abuso del processo, senza automatismo sanzionatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 24 L.R. Puglia 25 settembre 2000, n. 13

    sanzionato anche dall'art. 24 della legge reg. Puglia 25 settembre 2000 n° 13

    il vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per il periodo previsto dal bando trova anche supporto nella disciplina regionale richiamata.

  • art. 316-bis c.p.

    delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen.

    l'assoluzione penale per distrazione di somme non esclude la configurabilità dell'illecito amministrativo di revoca e recupero del contributo, perché i relativi presupposti sono diversi.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, come un bando o un avviso pubblico, è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentita una nuova lettura del contenuto dell'atto se l'interpretazione adottata è plausibile.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono l'esame di atti o documenti devono rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo gli elementi rilevanti; la deduzione generica di fatti o questioni non trattate è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. riguarda l'omessa pronuncia su domande o eccezioni, non la mancata ammissione o rinnovazione di mezzi istruttori, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio.
  • La scelta del giudice di merito di disporre, non disporre o rinnovare una CTU rientra nel suo potere discrezionale e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
  • La revoca di un contributo pubblico e il recupero delle somme erogate possono fondarsi sulla violazione del vincolo di destinazione imposto dal bando e dalla normativa di settore, anche quando le somme siano state inizialmente impiegate per lo scopo dichiarato, se il beneficiario modifica illegittimamente il progetto dopo la sua conclusione senza previa autorizzazione.
  • L'assoluzione in sede penale per un fatto diverso non impedisce, di per sé, l'accertamento della responsabilità amministrativa connessa alla violazione delle condizioni del finanziamento, quando i presupposti delle due fattispecie non coincidono.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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