L.R. Puglia 13/2000
Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Puglia, modalità e procedure di attuazione del P.O.R. 2000-2006. Regola l’approvazione del programma da parte della Giunta, l’informazione al Consiglio, il complemento di programmazione, la consultazione degli organismi di concertazione e sorveglianza, nonché il sistema di gestione e controllo dei fondi. È riferita al ciclo di programmazione 2000-2006, quindi oggi ha rilievo essenzialmente storico.
Procedure per l’attuazione del Programma operativo regionale Puglia 2000-2006
Procedure per l’attuazione del Programma operativo regionale Puglia 2000-2006
La legge disciplina, per la Regione Puglia, le modalità di attuazione del Programma operativo regionale 2000-2006 (P.O.R.). Il provvedimento si concentra sulla governance del programma, sul complemento di programmazione e sui rapporti tra Giunta, Consiglio e organismi di concertazione/sorveglianza.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente gli interventi previsti nel P.O.R. Puglia 2000-2006. La legge stabilisce che l’attuazione degli assi e delle misure del programma è regolata dalla stessa legge e dal complemento di programmazione, con prevalenza su eventuali norme regionali di settore incompatibili.
Approvazione e responsabilità di gestione del P.O.R.
Il P.O.R. è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, trasmessa al Consiglio regionale a titolo informativo. La Giunta è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione del programma, in particolare delle attività previste dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999 sui fondi strutturali.
Informazione e controllo politico-istituzionale
La Giunta approva e trasmette al Consiglio regionale, entro 120 giorni dalla fine dell’anno civile, il rapporto annuale di esecuzione previsto dall’art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il Consiglio regionale esamina il rapporto in una seduta specifica e può formulare eventuali proposte.
Complemento di programmazione
Il complemento di programmazione (C.d.p.) dà attuazione alla strategia e agli assi prioritari del P.O.R. Oltre agli elementi richiesti dalla normativa comunitaria, deve contenere:
- l’organizzazione amministrativa responsabile delle singole misure, con indicazione dell’ufficio o struttura operativa competente;
- le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione nell’ambito delle singole misure;
- il cronogramma delle attività da svolgere per l’attuazione;
- il sistema di gestione e controllo finanziario, orientato a garantire l’impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.
Piano finanziario e criteri di formulazione
Il piano finanziario del complemento di programmazione deve essere basato su previsioni attendibili e coerenti con le regole di gestione finanziaria previste dal capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Procedimento di predisposizione, consultazione e approvazione del C.d.p.
Il complemento di programmazione è predisposto dalla Giunta regionale, previa consultazione del Comitato regionale di concertazione. Successivamente è sottoposto alle valutazioni del Comitato di sorveglianza, che può richiederne l’adeguamento. La Giunta approva il documento con deliberazione, valutando la pertinenza e l’efficacia delle richieste di adeguamento, e lo trasmette al Consiglio regionale per informazione.
Modifiche e adeguamenti
Le modifiche e gli adeguamenti del complemento di programmazione seguono la stessa procedura prevista per la sua predisposizione e approvazione: consultazione del Comitato regionale di concertazione, valutazione del Comitato di sorveglianza e deliberazione della Giunta regionale.
Attualità della disciplina
La legge è riferita a un programma operativo limitato al periodo 2000-2006. Pur non risultando espressamente abrogata nel testo fornito, ha oggi rilievo sostanzialmente esaurito e valore prevalentemente storico-programmatico.
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