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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31625/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria fondata su una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per tributi, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. In primo grado e in appello ha dedotto: la nullità della notificazione della cartella, perché effettuata in un indirizzo diverso dalla propria residenza e senza collegamento con lui; la decadenza dal potere di riscossione; la nullità della cartella per mancata previa comunicazione di irregolarità; la carenza dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria; inoltre ha sostenuto che un giudice ordinario avrebbe già accertato con efficacia di giudicato la nullità della notifica della cartella. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli che avrebbe dichiarato nulla la notificazione; 2) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dalla riscossione, assumendo che la cartella non fosse stata notificata entro il termine utile; 3) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza della comunicazione prevista dall'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza del Tribunale di Napoli invocata come giudicato esterno non era corredata dall'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, elemento necessario per dimostrare l'esistenza del giudicato formale. Conseguentemente ha rigettato anche il secondo motivo, che presupponeva l'efficacia del giudicato sulla tardività o invalidità della notifica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva dimostrato di avere riproposto in appello la questione dell'omessa comunicazione, né aveva trascritto o specificamente indicato la censura nell'atto di appello; la Corte ha inoltre ribadito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o eccezione sia stata comunque implicitamente disattesa o non sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per far valere in cassazione un giudicato esterno è necessario che la sentenza invocata sia prodotta con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria; in difetto, l'eccezione è infondata per mancanza di prova del giudicato formale.
  • La deduzione del giudicato esterno deve essere supportata da un documento idoneo a dimostrarne l'effettiva formazione; la mera allegazione della sentenza o della sua notificazione non basta.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la questione non è stata ritualmente riproposta in appello o se la decisione impugnata, pur senza espressa motivazione, ne ha comunque comportato il rigetto o la non esaminabilità.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un generico rinvio agli atti del giudizio di merito senza trascriverne il contenuto rilevante.
  • L'eccezione di decadenza dalla riscossione e le doglianze sulla notifica della cartella presuppongono una corretta e specifica allegazione dei fatti e, se fondate su un preteso giudicato, restano travolte quando il giudicato non sia provato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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