Cassazione Civile, Ordinanza n. 31625/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria fondata su una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per tributi, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. In primo grado e in appello ha dedotto: la nullità della notificazione della cartella, perché effettuata in un indirizzo diverso dalla propria residenza e senza collegamento con lui; la decadenza dal potere di riscossione; la nullità della cartella per mancata previa comunicazione di irregolarità; la carenza dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria; inoltre ha sostenuto che un giudice ordinario avrebbe già accertato con efficacia di giudicato la nullità della notifica della cartella. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli che avrebbe dichiarato nulla la notificazione; 2) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dalla riscossione, assumendo che la cartella non fosse stata notificata entro il termine utile; 3) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza della comunicazione prevista dall'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza del Tribunale di Napoli invocata come giudicato esterno non era corredata dall'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, elemento necessario per dimostrare l'esistenza del giudicato formale. Conseguentemente ha rigettato anche il secondo motivo, che presupponeva l'efficacia del giudicato sulla tardività o invalidità della notifica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva dimostrato di avere riproposto in appello la questione dell'omessa comunicazione, né aveva trascritto o specificamente indicato la censura nell'atto di appello; la Corte ha inoltre ribadito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o eccezione sia stata comunque implicitamente disattesa o non sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Norma utilizzata per veicolare le censure di violazione di legge sui primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Norma richiamata per dedurre il vizio di omessa pronuncia sul terzo motivo.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato esterno.
Richiamato per affermare la vincolatività del giudicato esterno dedotto dal ricorrente.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Invocato per sostenere la decadenza del potere di riscossione in relazione ai termini di notifica della cartella.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omesso invio della comunicazione preventiva prima dell'esecuzione/riscossione.
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Nel merito era stata richiamata per escludere la nullità della cartella in assenza di incertezze sull'entità dell'obbligazione tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per far valere in cassazione un giudicato esterno è necessario che la sentenza invocata sia prodotta con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria; in difetto, l'eccezione è infondata per mancanza di prova del giudicato formale.
- La deduzione del giudicato esterno deve essere supportata da un documento idoneo a dimostrarne l'effettiva formazione; la mera allegazione della sentenza o della sua notificazione non basta.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la questione non è stata ritualmente riproposta in appello o se la decisione impugnata, pur senza espressa motivazione, ne ha comunque comportato il rigetto o la non esaminabilità.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un generico rinvio agli atti del giudizio di merito senza trascriverne il contenuto rilevante.
- L'eccezione di decadenza dalla riscossione e le doglianze sulla notifica della cartella presuppongono una corretta e specifica allegazione dei fatti e, se fondate su un preteso giudicato, restano travolte quando il giudicato non sia provato.
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