Cassazione Civile, Sentenza n. 9846/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice ipotecaria)
La controversia
La controversia trae origine da una sequenza di trasferimenti e gravami immobiliari. Il precedente proprietario aveva alienato un immobile al figlio; in seguito, sull’immobile era stata iscritta ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo concesso al figlio, che aveva poi trasferito alla moglie una quota indivisa. Una creditrice del precedente proprietario aveva promosso azione revocatoria, accolta con sentenza passata in giudicato quanto all’inopponibilità nei suoi confronti delle due alienazioni, ma non dell’ipoteca; la creditrice aveva inoltre iscritto ipoteca sull’immobile per Euro 90.000. La banca aveva poi avviato l’esecuzione immobiliare contro il debitore e la moglie, intervenendo nella procedura anche la creditrice e un’altra banca; dopo il fallimento del debitore, vi era subentrata la curatela per la quota acquisita al fallimento. All’udienza del 21 maggio 2013 erano state sollevate contestazioni al progetto di distribuzione dalla banca procedente, dall’altra banca e dalla curatela; la creditrice ipotecaria non era presente e il progetto non le attribuiva somme. Il giudice dell’esecuzione, respinte le contestazioni, aveva approvato il progetto il 9 luglio 2013. La banca aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza; la creditrice, costituitasi nel successivo giudizio di merito, aveva aderito alla domanda e chiesto in via riconvenzionale l’assegnazione di Euro 24.975, somma che sarebbe residuata dopo l’accoglimento delle doglianze della banca. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della banca e accolto la domanda della creditrice, assegnandole tale somma. La curatela ha proposto ricorso straordinario per cassazione articolando tre motivi, illustrati con memorie. La Corte non ne ha esaminato il merito: ha rilevato preliminarmente che la copia della relata di notificazione via PEC della sentenza impugnata era priva dell’attestazione di conformità richiesta e che non ricorreva nessuna delle modalità alternative idonee a sanare o rendere irrilevante l’omissione. La curatela non aveva integrato il documento entro l’udienza, la controricorrente non aveva depositato copia autentica e le altre parti non si erano costituite. Il CD-Rom allegato non poteva sostituire il deposito di un documento analogico nel giudizio di cassazione non telematico. Ne risultava non provata la data della notificazione della sentenza, rilevante per verificare il termine breve d’impugnazione; inoltre, la prova di resistenza mostrava che il termine, decorrente dalla pubblicazione del 10 maggio 2016, scadeva l’11 luglio 2016, mentre il ricorso era stato consegnato per la notificazione il 12 luglio 2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi nel merito. La relata della notificazione PEC della sentenza impugnata era priva dell’attestazione di conformità e non risultava integrata né altrimenti resa irrilevante secondo le alternative indicate dalle Sezioni Unite. Il documento digitale depositato su CD-Rom non era acquisibile come sostitutivo del documento analogico richiesto nel giudizio di cassazione allora non telematico. La data di notificazione della sentenza non era quindi ritualmente provata; in ogni caso, la prova di resistenza conduceva alla medesima conclusione sull’impedimento alla procedibilità, poiché, pubblicata la sentenza il 10 maggio 2016, il termine per notificare il ricorso scadeva l’11 luglio 2016 e la consegna per la notificazione risultava avvenuta il 12 luglio 2016. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulle modalità di asseverazione della notificazione PEC, composto dalle Sezioni Unite con pronuncia successiva alla proposizione del ricorso. La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato perché la curatela soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Le Sezioni unite hanno chiarito che tale omissione non determina l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a condizione che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata; ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; oppure il ricorrente abbia depositato l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
L’omessa attestazione di conformità della copia analogica della sentenza notificata via PEC non determina da sola l’improcedibilità ai sensi di questa disposizione se ricorre una delle alternative individuate: deposito, anche tardivo, di copia autentica da parte del controricorrente; mancato disconoscimento della conformità della copia informale da parte del controricorrente; oppure deposito, entro l’udienza o l’adunanza, dell’asseverazione di conformità da parte del ricorrente.
art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005
Le Sezioni unite hanno chiarito che tale omissione non determina l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a condizione che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata; ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; oppure il ricorrente abbia depositato l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Nel quadro richiamato dalla Corte, il mancato disconoscimento da parte del controricorrente della conformità della copia informale all’originale notificatogli rende irrilevante l’omissione dell’attestazione di conformità della copia analogica depositata dal ricorrente.
L. n. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
La relata di notificazione della sentenza che si rinviene in atti, tuttavia, non è completa, in quanto difetta dell’attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter.
La Corte rileva che la copia della relata PEC della sentenza impugnata è incompleta perché manca l’attestazione di conformità del difensore; nel caso concreto, poiché non ricorreva alcuna modalità alternativa di regolarizzazione o di superamento dell’omissione, la data della notificazione non risultava ritualmente provata.
Pertanto, non risulta ritualmente provata la data di effettiva notificazione della sentenza impugnata, circostanza che invece sarebbe stata decisiva per verificare l’osservanza termine per l’impugnazione fissato dall’art. 325 c.p.c., comma 2.
La data di effettiva notificazione della sentenza deve risultare ritualmente provata quando è necessaria per verificare il rispetto del termine breve d’impugnazione.
La notifica del ricorso non supera neppure la prova di resistenza di cui a Cass. 17066/13, in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 10 maggio 2016 e quindi il termine per la notificazione del ricorso scadeva l’11 luglio 2016, lunedì, operando la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.
La proroga prevista dai commi 4 e 5 si applica al computo del termine per la notificazione del ricorso quando la scadenza cade in giorno festivo; nel caso concreto il termine è scaduto lunedì 11 luglio 2016.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono neppure i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè la Curatela soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito.
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti della curatela soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non telematico, quando il ricorrente deposita la copia analogica di una sentenza notificata via PEC senza attestazione di conformità, l’omissione non determina l’improcedibilità soltanto se ricorre una delle alternative indicate: il controricorrente deposita copia autentica, non disconosce la conformità della copia informale all’originale notificatogli, oppure il ricorrente deposita l’asseverazione di conformità entro l’udienza di discussione o l’adunanza.
- La produzione di un documento digitale su supporto informatico non sostituisce, nel giudizio di cassazione non telematico, il deposito del documento analogico richiesto, eventualmente asseverato conforme all’originale digitale.
- Quando la verifica del termine breve d’impugnazione dipende dalla data di notificazione della sentenza, tale data deve essere ritualmente provata; se la notificazione non è documentata in modo idoneo, la tempestività può essere verificata in via di prova di resistenza rispetto alla data di pubblicazione e alle regole di computo del termine.
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