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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9874/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società elettrica)

La controversia

Il titolare di un’impresa agricola aveva agito davanti al Tribunale con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la restituzione di Euro 20.337,02, somma che assumeva di avere indebitamente pagato per ottenere lo spostamento di un palo della luce. La società convenuta era rimasta contumace e il Tribunale, con ordinanza del 2 maggio 2011, aveva accolto la domanda. L’ordinanza e il precetto furono notificati presso luoghi diversi dalla sede legale della società; quest’ultima pagò poi la somma con assegno il 2 settembre 2011, facendo riferimento all’ordinanza e al precetto. La società impugnò l’ordinanza deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dell’intero giudizio. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2369 del 13 luglio 2017, respinse l’eccezione di tardività dell’appello: ritenne che la notifica dell’ordinanza non fosse idonea a far decorrere il termine breve, poiché effettuata presso la sede della controllante e presso un ufficio territoriale, e accolse l’appello dichiarando nulla la notifica dell’atto introduttivo, nullo l’intero giudizio di primo grado e rimettendo le parti al primo giudice. In Cassazione il titolare dell’impresa ha proposto due motivi. Con il primo, articolato in quattro censure, ha contestato l’ammissibilità dell’appello per tardività: ha dedotto che la notifica dell’ordinanza era valida perché effettuata presso la sede effettiva della società o presso un suo ufficio direttamente riferibile; che la notifica aveva comunque raggiunto il proprio scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.; e che la Corte d’appello non poteva rilevare d’ufficio la nullità della notifica dell’ordinanza né esaminare la relativa eccezione, formulata tardivamente, in relazione all’art. 157 c.p.c. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulla nullità della notifica del ricorso introduttivo, sostenendo di avere rappresentato che l’ufficio di Firenze era stabilmente utilizzato per la gestione dei rapporti interni e con i terzi, non che costituisse la sede legale della società.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Le prime due censure del primo motivo sono state respinte: la Corte d’appello aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, che non era stata provata la natura di sede effettiva del luogo in cui era stata notificata l’ordinanza. In mancanza di tale prova, la notifica non faceva decorrere il termine breve per impugnare e l’appello, proposto nel termine lungo, era tempestivo. La Corte ha inoltre confermato che le questioni sulla tempestività dell’appello sono rilevabili d’ufficio, respingendo le due ulteriori censure fondate sull’art. 157 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza d’appello: la notifica del ricorso introduttivo era stata ritenuta nulla perché eseguita presso la sede legale di un soggetto diverso e presso un ufficio decentrato, non sede legale, della società convenuta. È quindi rimasta ferma la dichiarazione di nullità della notifica dell’atto introduttivo e dell’intero giudizio di primo grado, con rimessione delle parti al primo giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800, oltre Euro 200 per esborsi, accessori e spese generali del 15%; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    In mancanza di prova circa la sede effettiva, la sentenza ha correttamente ritenuto che la notifica dell’ordinanza conclusiva del giudizio non era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello di guisa che quest’ultimo, intervenuto nel termine lungo, era conseguentemente ammissibile.

    La notificazione alla persona giuridica presso un luogo diverso dalla sede legale è idonea a far decorrere il termine breve solo se è provato che quel luogo costituisce la sede effettiva; in difetto, la notifica non produce tale effetto.

  • art. 46 c.c.

    La notifica effettuata presso la sede effettiva, ove distinta da quella legale, è valida purchè il notificante provi che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative, in mancanza della quale prova la notifica non può ritenersi valida.

    La sede effettiva, distinta da quella legale, rileva ai fini della validità della notificazione soltanto quando il notificante dimostri che vi si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive dell’ente; non basta la presenza di attività decentrate o l’uso organizzativo del luogo come recapito.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Anche in base a tale secondo profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’appello perchè tempestivo, dovendosi, invece, dichiarare l’inammissibilità rispetto al termine breve.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che la notificazione dell’ordinanza avesse raggiunto lo scopo; la Corte ha respinto la censura perché non risultava provato che il luogo di notificazione fosse la sede effettiva della società.

  • art. 157 c.p.c.

    Le due censure possono essere esaminate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambe palesemente infondate, in quanto le questioni relative alla tempestiva proposizione dell’appello sono evidentemente scrutinabili d’ufficio.

    La rilevabilità d’ufficio delle questioni relative alla tempestività dell’impugnazione esclude che la decisione sulla decorrenza del termine breve sia preclusa dalle regole dell’art. 157 c.p.c. sulle nullità relative.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Ha conseguentemente concluso che il processo dovesse ricominciare con la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., comma 1.

    Accertata la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e dell’intero giudizio di primo grado, la Corte d’appello ha rimesso le parti al giudice di primo grado secondo la disposizione richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione a una persona giuridica presso una sede effettiva diversa da quella legale è valida soltanto se il notificante prova che in quel luogo si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente; non è sufficiente che vi siano decentrate alcune attività o che il luogo sia utilizzato come recapito per ragioni organizzative.
  • Se non è dimostrato che il luogo in cui è stata notificata la sentenza costituisca la sede effettiva della società, la notificazione non fa decorrere il termine breve per impugnare; l’impugnazione proposta nel termine lungo è pertanto tempestiva.
  • Le questioni relative alla tempestività dell’impugnazione sono scrutinabili d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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