Cassazione Civile, Sentenza n. 9872/2020 del 26/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
La controversia
Il creditore procedente agiva esecutivamente nei confronti di una società per un credito di Euro 6.229,06, pignorando presso la banca quanto dovuto alla debitrice esecutata. Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la banca si era dichiarata debitrice della società per Euro 25.425,00, somma corrispondente al controvalore di 25.000 proprie obbligazioni, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla società. Il giudice dell’esecuzione assegnava al creditore procedente la somma precettata, con interessi e spese. La banca propose opposizione agli atti esecutivi il 20 maggio 2011; nel frattempo il creditore notificò un precetto per Euro 8.901,75 oltre ulteriori spese, importo poi pagato dalla banca. La banca introdusse la fase di merito chiedendo la nullità e la revoca dell’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 669 depositata il 15 novembre 2016, accolse l’opposizione e dichiarò nulla l’ordinanza, compensando le spese. Il creditore ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 544 e 546 c.p.c. e degli artt. 2786, 2787 e seguenti c.c. Contestò la lettura della dichiarazione del terzo e l’affermazione che non vi fosse un credito assegnabile perché mancavano un debito certo e determinato e una celere liquidabilità. La Cassazione ha rilevato che la dichiarazione indicava testualmente un debito della banca e che l’oggetto del pignoramento erano i titoli obbligazionari, non il rapporto di affidamento; ha inoltre contestato il requisito della celere liquidabilità. Restava da valutare, in sede di rinvio, se il pegno menzionato nella dichiarazione fosse opponibile al creditore procedente.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo nei termini indicati in motivazione, cassato la sentenza del Tribunale di Trapani e rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la dichiarazione della banca era testualmente positiva quanto all’esistenza del credito e che la pignorabilità non dipende dalla possibilità di una celere liquidazione: i titoli detenuti dal terzo possono essere liquidati secondo le regole dell’espropriazione. Non ha però deciso definitivamente l’opponibilità del pegno; ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione se il vincolo, menzionato nella dichiarazione, fosse opponibile al creditore procedente.
Norme richiamate
art. 547 c.p.c.
Il tenore testuale della dichiarazione, dunque, è nel senso dell’esistenza del credito pignorato. Stante il valore confessorio della stessa, già sulla base di questo solo rilievo, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l’opposizione agli atti esecutivi.
La dichiarazione positiva del terzo pignorato, quando afferma espressamente l’esistenza del debito, ha valore confessorio e deve essere interpretata in base al suo tenore testuale.
art. 553, comma 2, c.p.c.
Al contrario, in tema di pignoramento di crediti, l’art. 553 c.p.c., comma 2, espressamente prevede la possibilità di assoggettare ad espropriazione forzata crediti esigibili in termini maggiori di 90 giorni, con l’unica differenza, rispetto all’ipotesi inversa, che in tal caso è nella facoltà del creditore procedente chiedere, anzichè l’assegnazione, la vendita del credito pignorato.
La non immediata esigibilità del credito non ne esclude la pignorabilità: per i crediti esigibili oltre novanta giorni è prevista la possibilità di chiedere la vendita anziché l’assegnazione.
art. 552 c.p.c.
Nel caso in cui, invece, il pignoramento abbia ad oggetto cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 552 c.p.c., ne dispone la vendita, a norma degli artt. 529 ss. c.p.c., e ciò a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.
Quando il pignoramento riguarda cose del debitore in possesso del terzo, il giudice dispone la vendita secondo le regole dell’espropriazione mobiliare, senza che sia necessario che i beni siano agevolmente liquidabili.
artt. 529 ss. c.p.c.
Nel caso in cui, invece, il pignoramento abbia ad oggetto cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 552 c.p.c., ne dispone la vendita, a norma degli artt. 529 ss. c.p.c., e ciò a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.
La liquidazione delle cose pignorate in possesso del terzo segue le disposizioni sulla vendita forzata mobiliare, indipendentemente dalla loro facile liquidabilità.
art. 617 c.p.c.
Alla banca era riconosciuta la possibilità di far valere in sede esecutiva il privilegio costituito dal pegno, mediante le opportune iniziative processuali.
La tutela delle ragioni del creditore pignoratizio sul ricavato deve essere perseguita mediante le iniziative processuali appropriate nella sede esecutiva; la decisione demanda al rinvio la verifica dell’opponibilità del pegno al creditore procedente.
Massime di principio
- La dichiarazione del terzo pignorato va interpretata secondo il suo tenore testuale; se il terzo vi si dichiara espressamente debitore del debitore esecutato, la dichiarazione ha valore confessorio quanto all’esistenza del credito pignorato.
- Il pignoramento di crediti o di cose del debitore detenute da un terzo non è subordinato alla possibilità di una celere o agevole liquidazione: per i crediti esigibili oltre novanta giorni è possibile chiedere la vendita del credito, mentre le cose pignorate sono liquidate secondo le regole della vendita forzata.
- Quando titoli obbligazionari appartenenti al debitore sono nella disponibilità di un terzo perché costituiti in pegno, il pignoramento può avere a oggetto i titoli; la presenza del pegno non esclude di per sé l’esecuzione, ma spetta al giudice verificare se il vincolo sia opponibile al creditore procedente.
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