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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9870/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva avviato nei confronti del debitore una prima esecuzione immobiliare sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo, conclusasi con il recupero di Euro 30.310,75. Dopo che la condanna era divenuta definitiva, aveva intimato precetto per Euro 68.582,12 e promosso una seconda espropriazione immobiliare. Con ricorso del 12 novembre 2013, il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, deducendo che le notificazioni della procedura erano state eseguite presso la precedente residenza, con la quale non aveva più collegamenti perché dal 2001 risiedeva altrove; sosteneva di avere appreso dell’esecuzione soltanto durante il sopralluogo del perito stimatore e di avere avuto legale conoscenza dell’ordine di rilascio dell’immobile il 2 novembre 2013, quando l’atto gli era stato notificato alla nuova residenza. Contestava inoltre che dal precetto non fosse stata detratta la somma già recuperata nella prima esecuzione. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4715 pubblicata l’8 novembre 2016, aveva dichiarato tardiva l’opposizione, ritenendo che il debitore avesse avuto conoscenza della procedura sin dall’accesso del perito del 28 gennaio 2013. In cassazione il debitore ha articolato cinque motivi: il primo denunciava la violazione dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c., perché il magistrato che aveva deciso la causa aveva anche svolto funzioni di giudice dell’esecuzione, adottando provvedimenti relativi all’attività del custode; con gli ulteriori motivi sosteneva, in sostanza, che le notificazioni presso la precedente residenza fossero inesistenti e insanabili e che, pertanto, non operasse il termine per proporre opposizione. Contestava altresì, nell’ambito dell’opposizione, la mancata detrazione della somma già riscossa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha giudicato inammissibile il primo motivo: la violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 186-bis disp. att. c.p.c. deve essere fatta valere mediante ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., non come motivo di impugnazione; inoltre, la norma mira a evitare la coincidenza tra i magistrati che trattano la fase sommaria e quella ordinaria dell’opposizione agli atti esecutivi, situazione che non ricorreva nel caso concreto. Gli ulteriori motivi non si confrontavano con la ragione decisiva della sentenza impugnata: per la decorrenza del termine dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. è sufficiente la conoscenza di fatto degli atti esecutivi, dalla quale sorge per l’interessato l’onere di attivarsi per acquisirne piena conoscenza e valutare tempestivamente l’opposizione. Tale conoscenza era stata correttamente individuata dal Tribunale nell’accesso del perito del 28 gennaio 2013; l’opposizione proposta il 12 novembre 2013 era quindi tardiva rispetto al termine di venti giorni. La Corte ha inoltre escluso che le notificazioni descritte potessero considerarsi inesistenti: erano state effettuate in un luogo in cui il destinatario aveva in precedenza avuto la residenza e che non era dunque del tutto privo di collegamenti con lui. Le altre censure, compresa quella relativa alla mancata detrazione della somma già riscossa, sono rimaste assorbite dalla conferma della tardività dell’opposizione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al controricorrente Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 186-bis disp. att. c.p.c.

    La violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186-bis disp. att. c.p.c., per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

    L’inosservanza dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione non può essere denunciata per la prima volta con l’impugnazione della sentenza come causa di nullità: deve essere fatta valere attraverso la ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    La violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186-bis disp. att. c.p.c., per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

    La ricusazione è lo strumento processuale con cui dedurre la violazione dell’obbligo di astensione; la questione non può essere proposta come motivo di nullità in sede di impugnazione.

  • art. 617 c.p.c.

    ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, è sufficiente una conoscenza di fatto, essendo onere dell’interessato, anche in caso di incompletezza della informazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza degli atti espropriativi e valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

    Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi decorre quando l’interessato acquisisce una conoscenza di fatto della procedura, anche incompleta; da quel momento deve attivarsi per conoscere pienamente gli atti e proporre tempestivamente l’opposizione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    In conseguenza della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza che residuino valutazioni discrezionali.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione agli atti esecutivi è sufficiente la conoscenza di fatto della procedura; anche se l’informazione è incompleta, l’interessato deve attivarsi per acquisire piena conoscenza degli atti e proporre tempestivamente l’opposizione.
  • La notificazione è inesistente soltanto in caso di totale mancanza materiale dell’atto o quando manchino gli elementi costitutivi essenziali che consentono di riconoscere l’attività come notificazione: la trasmissione da parte di un soggetto qualificato e il raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Le altre difformità dal modello legale ricadono nella nullità.
  • La notificazione eseguita presso un luogo in cui il destinatario aveva precedentemente avuto la residenza non è, per ciò solo, inesistente se quel luogo non è del tutto privo di collegamenti con il destinatario.
  • La violazione dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione, nei casi previsti dall’art. 186-bis disp. att. c.p.c., deve essere dedotta mediante ricusazione e non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
  • L’art. 186-bis disp. att. c.p.c. impedisce la coincidenza tra i magistrati che trattano la fase sommaria e quella ordinaria dell’opposizione agli atti esecutivi; non vieta, di per sé, che il magistrato incaricato del merito coincida con il giudice dell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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