Cassazione Civile, Sentenza n. 9873/2020 del 26/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia originaria riguardava un’operazione di sale and leaseback immobiliare. La società utilizzatrice aveva contestato la validità dell’operazione per violazione del divieto di patto commissorio; dopo una transazione e l’estinzione del giudizio, la curatela fallimentare aveva riassunto la causa chiedendo la nullità del leaseback e della transazione. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato cessata la materia del contendere; la Corte d’appello di Brescia aveva riformato la decisione dichiarando nullo il leaseback. Il precedente ricorso per cassazione della società di leasing era stato rigettato con sentenza n. 16646, depositata il 6 luglio 2017. La società incorporante ha quindi chiesto la revocazione di tale sentenza ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo: (1) che nel passaggio dedicato al sesto motivo fosse stata inserita una proposizione palesemente estranea alla lite, relativa a occupazioni, alloggi ed ente comunale, e che tale refuso rivelasse un errore percettivo e la mancata specifica valutazione del motivo; (2) che la sentenza avesse erroneamente indicato il deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c. da parte della curatela e non avesse menzionato la memoria della società di leasing.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto alla memoria della curatela, ha rilevato che il controricorso attestava il deposito della memoria l’8 novembre 2016; inoltre, la mancata menzione della memoria della ricorrente non dimostrava né che essa fosse stata ignorata né che contenesse elementi decisivi tali da condurre a una statuizione diversa. Quanto alla proposizione estranea alla controversia, la Corte ha escluso che integrasse una falsa percezione degli atti o l’affermazione dell’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso: si trattava di un mero refuso di videoscrittura, privo di incidenza sull’argomentazione. La motivazione della sentenza revocanda conteneva numerosi riferimenti specifici agli atti e alla vicenda e aveva indicato più ragioni di inammissibilità del sesto motivo, sicché anche l’ipotetica incidenza del refuso su una sola ragione non avrebbe avuto carattere decisivo. L’insoddisfazione per l’adeguatezza della motivazione non è deducibile con il rimedio revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Infatti, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.
Il rimedio revocatorio per errore di fatto è utilizzabile soltanto nei limiti in cui ricorrano i presupposti dell’errore percettivo descritti dalla Corte; la mancata menzione di una memoria, da sola, non basta e occorre dimostrare anche che la sua considerazione avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Infatti, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.
L’errore revocatorio deve riguardare una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, non un punto controverso né una valutazione delle risultanze processuali. Un refuso estraneo al ragionamento decisorio, che non incida sulle ragioni della decisione, non integra tale errore.
Infatti, qualora si volesse ritenere che dalla sola mancata menzione della memoria possa dedursi che ne sia stato completamente omesso l’esame, si dovrebbe comunque considerare che tale circostanza può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa.
La mancata menzione della memoria difensiva non prova da sola che essa non sia stata esaminata e non giustifica la revocazione: la parte deve dimostrare anche la decisività dello scritto rispetto all’esito della controversia.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
La Corte pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente, liquidandole nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
In presenza dei presupposti previsti, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza che residui discrezionalità sulla relativa applicazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
La disposizione, che ha introdotto l’obbligo richiamato dalla Corte, comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato quando sussistono i relativi presupposti.
Massime di principio
- L’errore di fatto che consente la revocazione presuppone una falsa percezione della realtà o una svista materiale relativa a un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti oppure positivamente accertato, e non deve riguardare un punto controverso né tradursi in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
- Un refuso materiale palesemente estraneo alla controversia non integra errore revocatorio quando non incide sull’apparato argomentativo e non è decisivo per la statuizione.
- La mancata menzione di una memoria difensiva non dimostra, da sola, che il giudice ne abbia omesso l’esame; per dedurre l’errore di fatto occorre provare anche che la memoria conteneva elementi decisivi idonei a condurre a una decisione diversa.
- La revocazione non è lo strumento per far valere una generica insoddisfazione o un’asserita inadeguatezza della motivazione della sentenza.
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