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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9861/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La persona poi deceduta aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma il conducente dell’autovettura che lo aveva investito e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti in solido a pagare Euro 155.400,68. In appello, la compagnia aveva dedotto che l’attore era deceduto; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 12 dicembre 2017, aveva riformato la decisione, considerando un’invalidità permanente del 38% e liquidando equitativamente il danno biologico iure successionis per il periodo di vita effettiva, di poco superiore a tre anni dal sinistro alla morte. Applicando i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2016 per il cosiddetto danno intermittente, aveva quantificato il danno in Euro 44.143,00 e disposto la restituzione di quanto percepito oltre Euro 67.000,00, somma già corrisposta dall’assicuratrice, oltre agli interessi dalla percezione e alle spese del doppio grado. Le eredi hanno proposto sei motivi: (1) nullità dell’atto di appello per modifica delle conclusioni e mancata indicazione della somma richiesta in restituzione; (2) inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e contestazione dell’applicazione dell’art. 348-bis c.p.c.; (3) mancata motivazione sull’ammissione di nuovi documenti in appello; (4) omesso esame della documentazione medico-legale che, secondo le ricorrenti, collegava la morte all’ematoma conseguente all’investimento; (5) violazione delle norme sulla liquidazione del danno, per mancata conferma della liquidazione di primo grado, mancata valorizzazione della personalizzazione e mancato ricalcolo omogeneo secondo le Tabelle milanesi; (6) illegittimità della condanna alle spese del doppio grado e mancata compensazione, anche in ragione dell’inadeguato risarcimento stragiudiziale. L’assicuratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava specificamente le conclusioni di primo grado che sarebbero state modificate e non chiariva il dedotto difetto di petitum. Il secondo è stato dichiarato inammissibile: le ricorrenti confondevano la presenza nell’atto di appello dell’indicazione del fatto posto a fondamento dell’impugnazione con la valutazione giudiziale della sua rilevanza. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché censurava il difetto di motivazione di un asserito provvedimento di ammissione dei documenti senza indicare l’ordinanza né spiegare come il vizio si riflettesse sulla sentenza. I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati: il richiamo al referto che indicava un ematoma subdurale non dimostrava, nei termini in cui la censura era formulata, un fatto decisivo; inoltre le ricorrenti non avevano dedotto un danno catastrofale né spiegato in modo specifico come il riconoscimento del nesso tra sinistro e morte avrebbe comportato una liquidazione più favorevole del danno biologico rispetto a quella riferita alla vita effettiva, né come la quantificazione del Tribunale potesse conservarsi invariata o dovesse essere ricalcolata secondo le Tabelle milanesi. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: la compensazione delle spese rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e la censura sulla condanna alle spese era fondata soltanto sulla pretesa fondatezza del ricorso. Le spese di cassazione sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale, segnata dall’emersione in appello della morte dell’attore. È stato inoltre dato atto dell’obbligo delle ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    Ai fini della mancanza delle indicazioni prescritte dall’art. 163, cui rinvia l’art. 342, comma 1, non vengono specificatamente indicate le conclusioni di primo grado rispetto alle quali vi sarebbe la denunciata modifica, anche considerando che in primo grado l’appellante rivestiva, secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, la posizione di convenuta.

    La censura di nullità dell’appello per mancanza delle indicazioni prescritte non è scrutinabile se chi la propone non individua specificamente le conclusioni di primo grado che sarebbero state modificate.

  • art. 342 c.p.c.

    Una cosa è l’indicazione della circostanza ai fini dell’art. 342, comma 1, n. 2 (che, come la stessa ricorrente precisa, è la morte del D.), allegata in funzione di riduzione del quantum liquidato, altra cosa è la valutazione della circostanza di competenza del giudice dell’impugnazione, anche ai fini dell’assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.

    Il requisito di specificità dell’appello, costituito dall’indicazione della circostanza posta a fondamento della richiesta di riduzione del quantum, va distinto dalla successiva valutazione giudiziale della rilevanza di quella circostanza.

  • art. 345 c.p.c.

    Le ricorrenti denunciano non l’inammissibilità dei nuovi documenti ai sensi dell’art. 345, ma il difetto di motivazione di un asserito provvedimento di ammissione dei documenti.

    La contestazione dell’ammissione di nuovi documenti in appello deve investire la loro ammissibilità secondo l’art. 345 c.p.c.; la diversa denuncia di difetto di motivazione di un provvedimento di ammissione richiede inoltre l’indicazione dell’atto e della sua concreta incidenza sulla sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Il fatto di cui si denuncia l’omesso esame, anche alla stregua di quanto si afferma nel quinto motivo, è tuttavia privo di decisività.

    La denuncia di omesso esame non può condurre alla cassazione se il fatto allegato, alla luce delle censure effettivamente formulate e del danno oggetto di liquidazione, è privo di decisività.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Le ricorrenti denunciano non l’inammissibilità dei nuovi documenti ai sensi dell’art. 345, ma il difetto di motivazione di un asserito provvedimento di ammissione dei documenti. Non specificano però quale sia l’ordinanza in discorso ed in quale misura l’asserita nullità (per difetto di motivazione) si ripercuoterebbe sulla sentenza impugnata.

    La denuncia di nullità per difetto di motivazione deve individuare il provvedimento censurato e chiarire in che modo il vizio si ripercuota sulla decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le ricorrenti denunciano non l’inammissibilità dei nuovi documenti ai sensi dell’art. 345, ma il difetto di motivazione di un asserito provvedimento di ammissione dei documenti. Non specificano però quale sia l’ordinanza in discorso ed in quale misura l’asserita nullità (per difetto di motivazione) si ripercuoterebbe sulla sentenza impugnata.

    La censura concernente la motivazione del provvedimento non può essere accolta se non identifica l’atto e non indica la ricaduta del vizio sulla sentenza.

  • art. 1226 c.c.

    Il giudice di appello ha liquidato il danno, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, sulla base di un’invalidità permanente del 38%, per il periodo di vita effettiva dal sinistro alla morte del danneggiato.

    Nel caso deciso, il danno biologico trasmissibile agli eredi è stato liquidato equitativamente con riferimento all’invalidità e al periodo di vita effettiva tra il sinistro e la morte.

  • art. 2043 c.c.

    Premesso che il danno di cui si controverte è quello iure successionis (e non quello iure proprio delle eredi odierne ricorrenti), il giudice di appello ha liquidato il danno, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, sulla base di un’invalidità permanente del 38%, per il periodo di vita effettiva dal sinistro alla morte del danneggiato.

    La pretesa trasmessa agli eredi concerne il danno maturato in capo alla vittima; nel caso in esame la liquidazione è stata riferita alla menomazione e al periodo effettivamente vissuto dopo il sinistro.

  • art. 2059 c.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350), mentre si riconosce la risarcibilità del c.d. danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, nonchè del c.d. danno “biologico terminale”, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea (Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; 24 marzo 2011, n. 6754; 31 ottobre 2014, n. 23183; 20 giugno 2019, n. 16592; 28 giugno 2019, n. 17577).

    La perdita della vita non dà luogo a un danno risarcibile iure hereditatis quando il decesso segue immediatamente o a brevissima distanza dalle lesioni; sono invece risarcibili il danno catastrofale, se la vittima è lucidamente consapevole dell’imminenza della morte, e il danno biologico terminale, quando tra lesioni e morte causata dalle stesse trascorra un apprezzabile intervallo, da liquidare considerando la menomazione sino al decesso e i criteri dell’inabilità temporanea.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura attiene alle ragioni per le quali si sarebbe dovuta disporre una compensazione delle spese, invero rimessa, sotto tale profilo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

    La scelta di compensare le spese, nei limiti dedotti nel caso concreto, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura attiene alle ragioni per le quali si sarebbe dovuta disporre una compensazione delle spese, invero rimessa, sotto tale profilo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere contestata in cassazione sulla sola base di una diversa valutazione delle ragioni che l’avrebbero giustificata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    L’importo aggiuntivo dovuto in seguito al rigetto è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione ha introdotto nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 il comma 1-quater, applicato dalla Corte per dare atto del contributo aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La specificità dell’atto di appello richiede l’indicazione della circostanza posta a fondamento della richiesta di riforma; tale requisito va tenuto distinto dalla valutazione del giudice d’appello sulla fondatezza e rilevanza della circostanza.
  • La censura di nullità dell’atto di appello per inosservanza delle indicazioni richieste deve individuare concretamente le conclusioni di primo grado che si assumono modificate e chiarire il difetto denunciato.
  • Perché l’omesso esame di un fatto possa rilevare in cassazione, il fatto deve essere decisivo in relazione alla domanda e alle specifiche censure formulate; la mera allegazione di un dato documentale non basta se non si spiega come esso avrebbe inciso sull’esito.
  • Il danno da perdita della vita non è trasmissibile agli eredi quando la morte intervenga immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni; restano distintamente risarcibili il danno catastrofale, se vi è lucida consapevolezza della morte imminente, e il danno biologico terminale, quando tra lesioni e morte causalmente collegata intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
  • La censura relativa alla mancata compensazione delle spese non è sufficiente se si limita a proporre una diversa valutazione delle ragioni che, secondo la parte, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a disporla.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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