Cassazione Civile, Sentenza n. 9871/2020 del 26/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio la propria cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il marito della cliente, chiamato in causa, si era riconosciuto debitore e aveva versato un acconto di Euro 1.474,52; con sentenza n. 2571/2011, il Tribunale di Monza aveva determinato il credito in Euro 4.692,92, oltre accessori. Sulla base di tale titolo, l’avvocato aveva notificato al marito un precetto; questi aveva proposto opposizione lamentando che dal credito intimato non fosse stato detratto l’acconto. Il Giudice di pace aveva dichiarato nullo il precetto, compensando le spese. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1836 depositata il 21 giugno 2016, aveva respinto sia l’appello principale del creditore sia l’appello incidentale del debitore limitato alle spese. In Cassazione il creditore ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato che la decisione sul precetto avrebbe rimesso in discussione il giudicato formatosi sulla sentenza che liquidava i compensi; con il secondo ha invocato la violazione degli artt. 324 e 615 c.p.c., sostenendo che residuasse comunque a suo favore un credito di Euro 202,80; con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’acquisizione d’ufficio del precetto, sostenendo che l’opponente non lo avesse prodotto; con il quarto ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese e la condanna della controparte per lite temeraria, come conseguenza dell’accoglimento delle precedenti doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha riprodotto in modo adeguato il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato né indicato specificamente come il giudice di merito l’avrebbe violata, avendo riportato soltanto due righe incomplete, insufficienti a verificare gli accertamenti coperti dal giudicato. Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente ha esposto calcoli senza chiarire l’origine degli importi né indicare specificamente gli atti processuali e il loro contenuto. Il terzo motivo è inammissibile: l’assunto che il precetto non fosse mai stato prodotto era indimostrato e contrastava con l’attestazione della cancelleria; inoltre, la doglianza investiva un accertamento di fatto e non era formulata come violazione di legge. Per tutti i primi tre motivi è stata rilevata anche l’inammissibilità delle deduzioni riferite all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non essendo indicato alcun fatto decisivo omesso. Il quarto motivo, dipendente dall’accoglimento delle precedenti censure, è stato dichiarato inammissibile per la stessa sorte dei primi tre. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Infatti, per prospettare correttamente l’eccezione di giudicato esterno, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre direttamente o indirettamente il contenuto della sentenza passata in giudicato ed indicare specificatamente in che modo il giudice del merito avrebbe violato tale giudicato.
La censura relativa al giudicato esterno deve riportare, direttamente o indirettamente, il contenuto della decisione invocata e indicare in modo specifico la violazione imputata al giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Infatti, in tutti e tre i motivi manca l’esposizione delle ragioni sottese alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Un motivo di ricorso deve esporre le ragioni della censura proposta; la mera indicazione formale del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza indicare il fatto decisivo asseritamente non esaminato e senza sviluppare le relative ragioni, comporta l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ma nel prosieguo è assente qualsiasi riferimento ad un “fatto decisivo” di cui sarebbe stato omesso l’esame.
La deduzione del vizio di omesso esame richiede l’indicazione del fatto decisivo non esaminato; la sola menzione della norma nell’intestazione del motivo non è sufficiente.
Non si tratta di una specifica censura della sentenza impugnata, ma della sollecitazione a riformare, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., un capo dipendente della sentenza impugnata, nel presupposto della fondatezza delle prime doglianze.
La riforma di un capo dipendente ai sensi dell’art. 336 c.p.c. presuppone l’accoglimento delle censure da cui quel capo dipende; se le doglianze principali sono inammissibili, anche la richiesta consequenziale relativa alle spese segue la medesima sorte.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
In caso di soccombenza nel giudizio di legittimità, le spese sono poste a carico del ricorrente secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
Quando ricorrono i presupposti previsti, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza che residui una valutazione discrezionale della Corte.
Massime di principio
- Per dedurre in Cassazione la violazione di un giudicato esterno, il ricorrente deve riprodurre, direttamente o indirettamente, il contenuto della decisione passata in giudicato e specificare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; estratti incompleti che non consentano di individuare gli accertamenti coperti dal giudicato rendono la censura inammissibile.
- Un motivo fondato su conteggi o importi deve chiarire l’origine delle singole somme e indicare gli atti processuali e il loro contenuto su cui la censura si basa; la ricostruzione non può essere rimessa a una conoscenza presunta della precedente vicenda processuale.
- La contestazione in Cassazione di un accertamento sull’effettiva presenza di un documento nel fascicolo, se prospettata come mera divergenza sull’accertamento fattuale e non come specifica violazione di legge, non integra una censura ammissibile.
- La deduzione del vizio di omesso esame richiede l’indicazione del fatto decisivo asseritamente trascurato e l’esposizione delle ragioni della censura; la sola citazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non soddisfa i requisiti di specificità del motivo.
- La richiesta di riforma di un capo dipendente dalla fondatezza di altri motivi non può essere accolta quando questi ultimi siano inammissibili; la censura consequenziale ne segue la sorte.
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