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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00220/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente di azienda sanitaria a seguito di segnalazione ANAC, per avere disposto nell'anno 2019 affidamenti diretti in appalto ritenuti in violazione della normativa e tali da impedire i necessari controlli. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo contro la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo il recesso, escludendo la decadenza dall'azione disciplinare e ritenendo tempestivo il procedimento in relazione ai termini sospesi dalla normativa emergenziale COVID-19. Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione, respinto con sentenza n. 31536/2024, e poi ricorso per revocazione deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. sul termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare: sostiene che la Corte avrebbe erroneamente presupposto una decorrenza del termine dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, mentre il termine avrebbe dovuto essere calcolato dall'8 gennaio 2020, risultando così spirato al momento del licenziamento. Deduce inoltre la violazione degli artt. 55-bis d.lgs. 165/2001, 103 d.l. 18/2020, 37 d.l. 23/2020, 1175 e 1375 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato anzitutto che il ricorso non rispettava i requisiti di contenuto-forma richiesti, perché non esponeva adeguatamente i fatti di causa né riproduceva il contenuto delle censure dell'originario ricorso per cassazione, limitandosi a richiamarne la rubrica. Inoltre, ha osservato che comunque non ricorrevano i presupposti dell'errore revocatorio, poiché la questione del momento di acquisizione della notizia dell'illecito era controversa tra le parti, non costituiva un fatto incontestato erroneamente percepito, e non era decisiva in relazione alla disciplina applicabile ai fatti del 2019. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare, nel pubblico impiego privatizzato, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio disciplinare secondo gli orientamenti richiamati, e non dalla mera conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura; i tempi anteriori alla comunicazione all'UPD non rilevano salvo che sia compromesso il diritto di difesa.

  • art. 103 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Ha sospeso i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinari fino al 15 aprile 2020, secondo il richiamo operato dalla decisione.

  • art. 37 d.l. n. 23/2020

    Ha prorogato la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari sino al 15 maggio 2020.

  • art. 1175 c.c.

    La norma è richiamata nel ricorso come parametro di violazione, ma la Corte non sviluppa uno specifico autonomo principio su di essa.

  • art. 1375 c.c.

    La norma è richiamata nel ricorso come parametro di violazione, ma la Corte non sviluppa uno specifico autonomo principio su di essa.

  • art. 398 c.p.c.

    La domanda di revocazione della sentenza della Cassazione deve indicare il motivo di revocazione ed essere assistita dai requisiti formali previsti per il ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per revocazione devono essere esposti i fatti di causa; il mero rinvio al precedente ricorso per cassazione non è sufficiente.

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto incontestato, decisivo e non oggetto di dibattito processuale, con effetto meramente percettivo e non valutativo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è inammissibile se non contiene una autonoma e completa esposizione dei fatti di causa e delle censure, non potendo supplire il mero rinvio agli atti del precedente giudizio di legittimità.
  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto incontestato e decisivo, rilevabile immediatamente dal confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare valutazioni giuridiche, interpretazioni o questioni controverse tra le parti.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, ai fini del termine di conclusione del procedimento disciplinare, rileva il momento di acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari; i tempi anteriori alla comunicazione all'ufficio non incidono, salvo che abbiano compromesso il diritto di difesa del dipendente.
  • Le sospensioni dei termini disciplinari introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 si applicano secondo la disciplina temporale richiamata dalla Corte, in coordinamento con gli orientamenti di legittimità menzionati nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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