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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25495/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso su ricorso dell'istituto di credito per il pagamento di una somma di denaro nei confronti della società debitrice principale e di due garanti. L'opposizione al decreto fu rigettata in primo grado; la corte d'appello confermò la decisione, ritenendo: validamente disconosciute le sottoscrizioni ma superflua la querela di falso perché i rimedi di disconoscimento e querela sono alternativi; autentiche le scritture sulla base del raffronto con scritture di comparazione e della mancata presentazione al saggio grafico; generiche e quindi inammissibili le censure su interessi, commissione di massimo scoperto, valute e spese; non consumatore il fideiussore, avendo agito in relazione alla qualità di legale rappresentante della debitrice principale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla verificazione della scrittura privata e sulla querela di falso, sostenendo che la querela fosse ammissibile e che non potesse essere affermata l'autenticità delle firme senza c.t.u. grafologica; 2) violazione di numerose norme processuali e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il diniego di c.t.u. sugli estratti conto e la mancata verifica di anatocismo, interessi, c.m.s., valute e spese; 3) violazione della disciplina consumeristica e della direttiva 93/13/CEE, contestando la mancata qualificazione del fideiussore come consumatore. Nella memoria è stata anche sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta manifestamente infondata dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura non decisoria della proposta del consigliere delegato, sulla decisione collegiale finale e sulla compatibilità del nuovo procedimento con il contraddittorio scritto e con il giusto processo. Quanto ai motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata, contrastava con il principio di alternatività tra disconoscimento e querela di falso e non censurava l'autonoma ratio della genericità dell'appello; inoltre, la mancata ammissione della c.t.u. grafologica era comunque conforme al principio per cui il giudice può desumere l'autenticità del documento dalla comparazione con altre scritture certamente provenienti dalla parte. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per la commistione di censure eterogenee, per la mancata specifica distinzione tra vizi di violazione di legge e di motivazione, per l'applicabilità della preclusione derivante dalla doppia conforme quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la c.t.u. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una rivisitazione di un accertamento fattuale, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi sulla qualità non consumeristica del fideiussore. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, la condanna al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel motivo per contestare il disconoscimento della scrittura privata e la verificazione del documento

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di efficacia del disconoscimento della scrittura privata

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di verificazione della scrittura privata

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di querela di falso

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per qualificare i vizi dedotti in cassazione; la Corte rileva inammissibilità per difetto di specificità, commistione di censure eterogenee e inapplicabilità del n. 5 in presenza di doppia conforme

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiesto un motivo specifico, con confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata

  • art. 380-bis c.p.c.

    ritenuto strumento processuale di definizione accelerata dei ricorsi, compatibile con Costituzione e con il contraddittorio scritto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la decisione in camera di consiglio dopo proposta del consigliere delegato

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la sua applicazione è giustificata quando la decisione finale conferma la proposta definitoria, configurando abuso del processo e responsabilità aggravata

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di c.t.u.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di attività del consulente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel secondo motivo sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte evidenzia che non è consentita la mescolanza di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; il n. 5 è precluso in caso di doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicabile ratione temporis; esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla nullità e sulla disciplina consumeristica

  • art. 1421 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla rilevabilità d'ufficio della nullità

  • art. 1 direttiva 93/13/CEE

    richiamato nel terzo motivo sulla tutela del consumatore contro clausole vessatorie

  • art. 2, lett. b), direttiva 93/13/CEE

    richiamato nel terzo motivo per la nozione di consumatore

  • art. 6 direttiva 93/13/CEE

    richiamato nel terzo motivo per l'effetto di non vincolatività delle clausole abusive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per escludere l'obbligo di astensione del relatore/proponente

  • art. 25 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta infondata

  • art. 3 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta infondata

  • art. 24 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta infondata

  • art. 111 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta infondata

  • art. 117 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta infondata

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito non è sufficiente e determina inammissibilità per difetto di specificità.
  • La querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono rimedi alternativi: quando il disconoscimento è validamente esperito, non è necessario instaurare anche il giudizio di falso per contestare il documento.
  • In tema di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito non è obbligato a disporre sempre una c.t.u. grafologica, potendo desumere l'autenticità del documento dal confronto con altre scritture certamente provenienti dalla parte e ritualmente acquisite.
  • Non è ammissibile cumulare in modo indistinto vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in un unico motivo di ricorso per cassazione, se la formulazione non consente di separare chiaramente le censure.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La qualificazione di una parte come consumatore dipende da un accertamento fattuale sullo scopo perseguito nell'operazione; non può essere trasformata in cassazione in una nuova valutazione del merito.
  • Il procedimento accelerato di definizione dei ricorsi in cassazione introdotto dall'art. 380-bis c.p.c. è stato ritenuto compatibile con il giusto processo e con la collegialità della decisione, poiché la proposta del consigliere non ha natura decisoria e la decisione resta del Collegio.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. può essere applicata come misura dissuasiva dell'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoIntermediazione finanziariaClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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