Cassazione Penale, Sentenza n. 35961/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Ragusa che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio. Denunciano tre profili: (1) violazione degli artt. 67 e 103 d.l. n.18/2020 (sospensione termini COVID) perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto scaduto l'affidamento della zona cinologica alla società concessionaria; (2) vizio di valutazione sull'elemento oggettivo del reato, sostenendo che l'attività si sarebbe svolta in zona cinologica di tipo B dove, per regolamento regionale, sono consentiti durante l'anno gare, allenamenti e addestramento con fauna allevata sottoposta a controllo sanitario; (3) carenza del dolo, atteso che gli indagati erano in possesso di documentazione che giustificava trasporto e uso di armi e avevano già svolto analoghe attività in passato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo 1: inammissibile perché la questione di diritto non era stata sollevata nel precedente giudizio di merito, richiamando l'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Motivo 2: inammissibile per genericità e mancato specifico confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, secondo i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; Motivo 3: manifestamente infondato, poiché nel riesame del sequestro probatorio il giudice verifica la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare il sequestro per acquisire ulteriori indagini, senza dover accertare ex ante l'esistenza del dolo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Articolo richiamato come parte della contestazione penale; la Corte non entra nel merito dell'accertamento di responsabilità ma riconosce che per il riesame del sequestro è sufficiente la configurabilità astratta del reato.
art. 30 lett. a) legge 157/1992
art. 30 lett. a) L. 157/1992
Norma riferita alla tutela della fauna selvatica utilizzata per qualificare il fatto contestato; la valutazione di merito su applicazione e portata della norma non è stata compiuta in sede di riesame del sequestro, che richiede solo giudizio di configurabilità astratta.
artt. 67 e 103 d.l. n. 18/2020
artt. 67 e 103 d.l. n. 18/2020
I ricorrenti hanno invocato la sospensione dei termini prevista dal decreto COVID per sostenere che non era decorso il termine di affidamento della zona; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non dedotto nel precedente giudizio, per cui non si è pronunciata nel merito sull'applicabilità della sospensione.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Disponimento interpretato dalla Corte nel senso che non possono essere proposte in cassazione censure che non siano state sollevate nei precedenti gradi/giudizi di merito; principio applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo.
Richiamato per il principio che i motivi devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata correlazione e la genericità conducono all'inammissibilità del mezzo di impugnazione.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Citato a supporto dell'idea che l'assenza di specificità dei motivi di ricorso costituisce causa di inammissibilità.
Norma applicata per imporre la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria ai ricorrenti in caso di inammissibilità non derivante da assenza di colpa.
art. 41 LR n. 33/1997 (Regolamento zone cinologiche Sicilia)
Riferimento normativo regionale evocato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di attività cinologiche tutto l'anno nelle zone di tipo B; il Tribunale di merito aveva invece ritenuto che il decreto di affidamento fosse scaduto, e la Corte suprema non ha riformato quella valutazione perché i motivi che miravano a contestarla sono stati giudicati inammissibili o generici.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice verifica la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare l'acquisizione di prove; non è richiesto l'accertamento compiuto dell'elemento soggettivo (dolo) per autorizzare il sequestro.
- In Cassazione non possono essere proposte censure che non siano state sollevate nei precedenti gradi o giudizi: questioni di diritto nuove o tardive sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o prive di correlazione con le ragioni del giudice portano all'inammissibilità.
- Argomentazioni relative a sospensioni dei termini (ad es. disposizioni emergenziali) o all'applicazione di regolamenti regionali devono essere tempestivamente sollevate e documentate nelle fasi procedurali appropriate per poter essere esaminate in sede di impugnazione.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che l'inammissibilità sia senza colpa.
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