Cassazione Penale, Sentenza n. 35956/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado: Maiuri deduce vizio di illogicità della motivazione sostenendo che la Corte d'appello aveva congetturato che il "sottotetto" fosse destinato ad abitazione e non avrebbe valutato adeguatamente le prove che dimostravano l'ultimazione dell'opera prima del sopralluogo del 2020, con conseguente prescrizione dei reati; inoltre chiedeva che la demolizione fosse limitata alla sola scala interna e chiusura del foro nel solaio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che, valutando unitariamente l'abuso edilizio, ha ricostruito la destinazione abitativa del piano rialzato (sottotetto) alla luce della presenza di balconi e della suddivisione in 5 ambienti allo stato grezzo, con lavori non definitivamente interrotti e ancora diretti al completamento: pertanto il reato edilizio aveva carattere di perdurante consumazione e non era estinto per prescrizione. Ha altresì respinto la richiesta di demolizione parziale, affermando la necessità di estendere l'ordine demolitorio all'intera opera abusiva per effetto della valutazione unitaria dell'abuso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - artt. citati
artt. 64, 65, 71, 72, 93, 95
Le norme relative all'edilizia sono state interpretate nel senso che l'abuso edilizio ha natura permanente e l'ultimazione coincide con il completamento delle rifiniture: finché i lavori sono diretti al completamento dell'opera ad uso abitativo, il reato permane e non si perfeziona la prescrizione.
Codice di procedura penale
art. 616, art. 619 comma 1
Art. 616 c.p.p.: onere per il ricorrente di sostenere le spese nel caso di inammissibilità; art. 619 comma 1 c.p.p.: possibilità per la Corte di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta, e distinzione fra questioni di fatto e di diritto.
Sentenza Corte costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento per la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e per la valutazione della responsabilità del ricorrente circa la presentazione del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014; Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020; Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019; Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001; Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016
È richiamato il consolidato principio secondo cui l'abuso edilizio è di natura permanente: l'ultimazione dell'opera include rifiniture interne ed esterne; la consumazione dura finché proseguono lavori diretti al completamento o finché non interviene una sospensione effettiva od un provvedimento autoritativo che la interrompa. Inoltre è riaffermata la distinzione tra censure di fatto (valutazioni istruttorie) e censure di diritto, con limitata sindacabilità in Cassazione delle mere valutazioni probatorie.
Massime di principio
- L'abuso edilizio è normalmente considerato un reato di natura permanente: se i lavori risultano incompleti ma evidentemente diretti al completamento e alla destinazione abitativa, la prescrizione non può essere ritenuta maturata.
- La valutazione dell'esistenza e della destinazione d'uso dell'opera (es. sottotetto ad uso abitativo) è una valutazione di fatto del giudice, difficilmente sindacabile in Cassazione se ben motivata e non manifestamente illogica.
- Spetta all'imputato/ricorrente fornire prove precise e datate sull'interruzione definitiva o sull'ultimazione dei lavori per fare valere la prescrizione; dichiarazioni vaghe o intervalli temporali ampi e non specificati sono insufficienti.
- La demolizione parziale dell'opera abusiva è spesso esclusa quando l'abuso va considerato unitariamente: se l'opera è unitaria e diretta a un unico scopo (es. abitativo), l'ordine demolitorio può essere esteso all'intero manufatto.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a contestare valutazioni prognostiche o valutazioni istruttorie del giudice di merito: tali questioni devono essere affrontate nei gradi precedenti con prove adeguate.
- Presentare un ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; occorre valutare il rischio economico prima di impugnare.
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