Cassazione Penale, Sentenza n. 35953/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d\'appello di Milano del 13/12/2024 in relazione alla qualificazione e alla sussistenza del reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (capo 1), contestando in particolare: la valutazione del ruolo attribuito a Sergi (da mero acquirente a partecipe/"uomo di fiducia"), l\'idoneit\'a dei singoli episodi (capi 5, 12, 14, 15, 21) a fondare l\'esistenza del vincolo associativo, la riconduzione di vicende riferite a "i Barbaro" anche quando alcuni imputati erano stati assolti o non imputati, l\'applicazione dell\'aggravante prevista dal comma 4 dell\'art. 74 (associazione armata), il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, nonch\'e la mancata unificazione/riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati satellite per i quali erano intervenute pronunce precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato gran parte dei motivi di impugnazione ritenendoli, in larga misura, tentativi di riesame del merito e valutazioni alternative del compendio probatorio non consentite in sede di legittimit\'a. In particolare: ha confermato che la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua e coerente sulla sussistenza del reato associativo ex art. 74 DPR 309/90, richiamando i principi che consentono di desumere il vincolo associativo dalla ripetizione dei reati-fine, dalla ripartizione dei ruoli e da una organizzazione anche minima; ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati numerosi motivi che proponevano una rilettura dei fatti; ha dichiarato inammissibile il ricorso di BARBARO ROCCO e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali; ha invece accolto parzialmente il motivo finale proposto per BARBARO ANTONIO e per SERGI DOMENICO, disponendo l\'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata applicazione della continuazione tra il reato associativo e i reati giudicati con la sentenza del 17/10/2023, e rimandando la valutazione al giudice di rinvio per il corretto esame della continuazione e della quantificazione complessiva della pena. Restano confermate, salvo quanto anzidetto, le statuizioni di merito in ordine alla qualificazione dell\'associazione e agli altri profili penalmente decisivi; molte censure procedurali e di motivazione sono state ritenute inammissibili o infondate.
Norme richiamate
La Corte conferma che l\'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti pu\'o essere provata anche senza formalit\'a o atto costitutivo: l\'esistenza del vincolo si desume dalla ripetizione dei reati-fine, dalla ripartizione dei ruoli, dalla continuit\'a delle condotte e dall\'esistenza di una struttura, anche minima. L\'elemento organizzativo assume rilievo secondario ma necessario a dimostrare la seriet\'a del patto criminoso.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Precisato il limite del controllo di legittimit\'a sulla motivazione: la Cassazione verifica la coerenza e la congruit\'a dell\'apparato argomentativo ma non pu\'o sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti; i ricorsi che prospettano letture alternative del materiale probatorio sono inammissibili.
L\'acquisizione di sentenze irrevocabili nel fascicolo non impone al giudice del procedimento l\'automatico recepimento delle conclusioni ivi contenute; il giudice conserva autonomia valutativa, salvo che non vi sia motivazione che giustifichi l\'eventuale discostamento.
La Cassazione ha richiamato il principio per cui, se la continuazione fra reati era stata riconosciuta dal GIP e non impugnata in modo utile, la Corte territoriale doveva procedere all\'unificazione; la mancata applicazione della continuazione ha determinato l\'annullamento con rinvio relativamente a taluni imputati.
Sull\'ammissibilit\'a delle attenuanti generiche la Corte ha sottolineato che non possono essere riconosciute in contrasto con precedenti statuizioni definitive che le avevano negate per reati pi\'u lievi, quando tale riconoscimento sarebbe incoerente rispetto all\'impostazione complessiva del giudizio.
Richiamato quale criterio guida per la quantificazione della pena; la Corte ricorda che quando la pena inflitta risulta al di sotto della media edittale non sempre occorre motivazione dettagliata oltre al richiamo ai criteri di adeguatezza previsti dall\'art. 133.
Massime di principio
- In processi per associazione di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) il giudice pu\'o desumere il vincolo associativo dalla totalit\'a delle condotte, dalla ripetizione dei reati-fine, dalla ripartizione dei ruoli e dalla disponibilit\'a di mezzi anche minimali: non sono necessarie forme societarie o atti costitutivi formali.
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione globale delle prove: i motivi che in realt\'a propongono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili; il ricorso deve colpire la motivazione nel suo rapporto logico con la decisione, individuando lacune o contraddizioni nel tessuto argomentativo.
- Se si contesta l\'aggravante dell\'associazione armata occorre dimostrare il collegamento tra armi e finalit\'a dell\'associazione; la presenza di armi nella disponibilit\'a di singoli non basta se non si mostra il loro vincolo funzionale rispetto al sodalizio.
- La questione della continuazione e dell\'unificazione delle pene va sollevata e dedotta nel gravame in modo chiaro: se la continuazione era stata riconosciuta in primo grado e la Corte d\'appello omette l\'unificazione senza motivo, la Cassazione pu\'o disporre annullamento e rinvio sul punto.
- L\'uso di sentenze irrevocabili acquisite al fascicolo (art. 238-bis) non vincola il giudice; tuttavia, se si pretende il recepimento di un giudicato in modo favorevole, occorre motivare la sua incidenza sul caso concreto in sede di merito.
- Per ottenere successo in Cassazione su questioni sanzionatorie o di riconoscimento di circostanze attenuanti, il ricorrente deve indicare con precisione i profili di manifesta illogicit\'a o l\'incompletezza della motivazione, non limitandosi a formule generiche o a una nuova valutazione del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35951/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35952/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35954/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35956/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35957/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35959/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →