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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35957/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di violazione di legge - sosteneva che la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che richiedeva 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza, riducendo il requisito a 5 anni; perciò, a suo dire, sarebbe venuto meno un elemento costitutivo del reato (la falsa dichiarazione sulla residenza decennale); 2) vizio di motivazione - contestava la motivazione della Corte di merito circa la prova della paternità da parte sua della dichiarazione falsa sulla residenza decennale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Primo motivo: ritenuto infondato perché la disciplina sanzionatoria dell'art. 7, comma 1, del d.l. 28/1/2019 n. 4 (conv. L. 28/3/2019 n. 26) è stata considerata conforme ai principi costituzionali e sovranazionali anche dopo gli indirizzi della Corte di giustizia UE (sent. 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) e della Corte Costituzionale (sent. n. 31/2025), che hanno limitato il requisito della residenza a 5 anni; nel caso concreto, tuttavia, la falsa dichiarazione riguardava comunque la mancanza di residenza per almeno 5 anni (la ricorrente era entrata in Italia il 29/5/2016 e aveva presentato la domanda il 1/12/2020), pertanto l'elemento contestato permaneva. Secondo motivo: manifestamente infondato e inammissibile per aspecificità e cumulazione di censure di motivazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di specificazione ex artt. 581 e 606 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata che esclude denunce promiscue e perplesse dei vizi della motivazione; inoltre la Corte ha dato risposta puntuale al punto contestato nella motivazione impugnata. Conseguenze: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2019, n. 26)

    art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    La norma sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza; la Corte ha ritenuto la disposizione conforme a principi costituzionali e sovranazionali e applicabile nella fattispecie anche dopo la riduzione temporale del requisito di residenza a 5 anni

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 31 del 2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che richiedeva 10 anni di residenza, riducendo il parametro a 5 anni; la Corte di legittimità ha però ritenuto che tale decisione non esoneri automaticamente il soggetto quando la dichiarazione falsa riguarda comunque la soglia quinquennale

  • Sentenza Corte di giustizia UE 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22)

    sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    La Corte di giustizia ha contribuito all'interpretazione conforme del divieto di false dichiarazioni in materia di prestazioni sociali; la Corte di legittimità ha richiamato tale pronuncia per confermare la conformità della fattispecie penale ai principi sovranazionali

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Stabilisce la ricorribilità per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"; la Corte ne ha richiamato i criteri per dichiarare inammissibile il motivo generico e cumulativo della ricorrente

  • art. 581 c.p.p.

    Impone l'onere del ricorrente di enunciare i motivi del ricorso con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che la mancata specificazione renda il motivo aspecifico e inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere di sostenere le spese del procedimento da parte della ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (es. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015; sez. 2, n. 31811 dell'8/05/2012)

    sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015; sez. 2, n. 31811 dell'8/05/2012

    Richiamate per il principio secondo cui le censure motivazionali devono essere specifiche e non cumulative; la denunzia promiscua di diversi vizi rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale o la modifica normativa non automatica\mente annulla una condanna per false dichiarazioni: va verificato se la modifica elimina effettivamente l'elemento materiale o soggettivo del reato così come contestato nel singolo caso
  • Se la falsa dichiarazione riguarda un requisito che rimane rilevante anche dopo la correzione normativa (ad es. la soglia ridotta a 5 anni e la dichiarazione attiene comunque a meno di 5 anni), la condanna può restare valida
  • In cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici: le censurazioni sulla motivazione vanno distinte chiaramente tra mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, altrimenti risultano inammissibili
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare esattamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono ciascun motivo (art. 581 c.p.p.); la vaghezza o la cumulazione di censure può comportare il rigetto per inammissibilità
  • Quando si invoca una pronuncia costituzionale a favore, nel ricorso bisogna spiegare l'effetto retroattivo e come essa incide sugli elementi dell'imputazione concreta; senza tale collegamento la censura sarà probabilmente respinta

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