Cassazione Penale, Sentenza n. 35957/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di violazione di legge - sosteneva che la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che richiedeva 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza, riducendo il requisito a 5 anni; perciò, a suo dire, sarebbe venuto meno un elemento costitutivo del reato (la falsa dichiarazione sulla residenza decennale); 2) vizio di motivazione - contestava la motivazione della Corte di merito circa la prova della paternità da parte sua della dichiarazione falsa sulla residenza decennale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Primo motivo: ritenuto infondato perché la disciplina sanzionatoria dell'art. 7, comma 1, del d.l. 28/1/2019 n. 4 (conv. L. 28/3/2019 n. 26) è stata considerata conforme ai principi costituzionali e sovranazionali anche dopo gli indirizzi della Corte di giustizia UE (sent. 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) e della Corte Costituzionale (sent. n. 31/2025), che hanno limitato il requisito della residenza a 5 anni; nel caso concreto, tuttavia, la falsa dichiarazione riguardava comunque la mancanza di residenza per almeno 5 anni (la ricorrente era entrata in Italia il 29/5/2016 e aveva presentato la domanda il 1/12/2020), pertanto l'elemento contestato permaneva. Secondo motivo: manifestamente infondato e inammissibile per aspecificità e cumulazione di censure di motivazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di specificazione ex artt. 581 e 606 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata che esclude denunce promiscue e perplesse dei vizi della motivazione; inoltre la Corte ha dato risposta puntuale al punto contestato nella motivazione impugnata. Conseguenze: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2019, n. 26)
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La norma sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza; la Corte ha ritenuto la disposizione conforme a principi costituzionali e sovranazionali e applicabile nella fattispecie anche dopo la riduzione temporale del requisito di residenza a 5 anni
Sentenza Corte Costituzionale n. 31 del 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che richiedeva 10 anni di residenza, riducendo il parametro a 5 anni; la Corte di legittimità ha però ritenuto che tale decisione non esoneri automaticamente il soggetto quando la dichiarazione falsa riguarda comunque la soglia quinquennale
Sentenza Corte di giustizia UE 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22)
sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
La Corte di giustizia ha contribuito all'interpretazione conforme del divieto di false dichiarazioni in materia di prestazioni sociali; la Corte di legittimità ha richiamato tale pronuncia per confermare la conformità della fattispecie penale ai principi sovranazionali
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Stabilisce la ricorribilità per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"; la Corte ne ha richiamato i criteri per dichiarare inammissibile il motivo generico e cumulativo della ricorrente
art. 581 c.p.p.
Impone l'onere del ricorrente di enunciare i motivi del ricorso con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che la mancata specificazione renda il motivo aspecifico e inammissibile
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere di sostenere le spese del procedimento da parte della ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (es. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015; sez. 2, n. 31811 dell'8/05/2012)
sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015; sez. 2, n. 31811 dell'8/05/2012
Richiamate per il principio secondo cui le censure motivazionali devono essere specifiche e non cumulative; la denunzia promiscua di diversi vizi rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile
Massime di principio
- La sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale o la modifica normativa non automatica\mente annulla una condanna per false dichiarazioni: va verificato se la modifica elimina effettivamente l'elemento materiale o soggettivo del reato così come contestato nel singolo caso
- Se la falsa dichiarazione riguarda un requisito che rimane rilevante anche dopo la correzione normativa (ad es. la soglia ridotta a 5 anni e la dichiarazione attiene comunque a meno di 5 anni), la condanna può restare valida
- In cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici: le censurazioni sulla motivazione vanno distinte chiaramente tra mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, altrimenti risultano inammissibili
- Il ricorrente ha l'onere di indicare esattamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono ciascun motivo (art. 581 c.p.p.); la vaghezza o la cumulazione di censure può comportare il rigetto per inammissibilità
- Quando si invoca una pronuncia costituzionale a favore, nel ricorso bisogna spiegare l'effetto retroattivo e come essa incide sugli elementi dell'imputazione concreta; senza tale collegamento la censura sarà probabilmente respinta
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