Cassazione Civile, Ordinanza n. 33188/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso versamento dell'IVA 2009, notificata dall'agente della riscossione in qualità di coobbligata solidale della società conferente di un ramo d'azienda. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo mancante la previa escussione della cedente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997; la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo corretta tale soluzione e aggiungendo che il gravame fosse comunque privo di specificità. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza esaminare le censure e la documentazione prodotta sulla previa notifica alla cedente e sul pignoramento immobiliare. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, contestando l'affermazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, perché la CTR aveva in realtà deciso nel merito e quella parte della motivazione era solo incidentale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era intellegibile e conteneva il minimo costituzionale: il giudice d'appello aveva espresso adesione alla decisione di primo grado e al rilievo della mancata prova della preventiva escussione della società cedente ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché il passaggio sulla possibile inammissibilità dell'appello per difetto di specificità costituiva un obiter dictum e la vera ratio decidendi era il rigetto nel merito dell'appello. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre precisato che non si applicava il contributo unificato aggiuntivo in ragione del regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
previa escussione della società conferente
la responsabilità del cessionario/condebitoriale presuppone la previa escussione del cedente secondo il regime previsto dalla norma; la CTR ha ritenuto non provata tale preventiva escussione
l'atto di appello deve contenere motivi specifici di impugnazione; nel caso concreto la censura sulla declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta priva di interesse perché la decisione era fondata sul merito
richiamato insieme all'art. 36 per il contenuto e la struttura della sentenza tributaria
richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione
la motivazione può essere sintetica ma deve rendere comprensibile l'iter logico-giuridico
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come veicolo delle censure di nullità della sentenza e della violazione del paradigma motivazionale
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al controllo del minimo costituzionale, censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riduzione al "minimo costituzionale"
la riformulazione del vizio di motivazione consente la censura solo nei casi di radicale anomalia motivazionale
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato alla parte soccombente ammessa a prenotazione a debito e all'ADER per il regime normativo richiamato
ha modificato il regime dell'ADER, includendola tra le agenzie fiscali ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
richiamato per effetto della modifica introdotta dall'art. 22 d.l. n. 34/2023
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è invece denunciabile il semplice difetto di sintesi o di ampiezza della motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono rilevanti solo le anomalie radicali, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti irriducibili o motivazione incomprensibile.
- Nel processo tributario, la doglianza sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile per carenza di interesse se la sentenza d'appello ha deciso nel merito; il rilievo sull'inammissibilità formulato solo ad abundantiam non incide sulla ratio decidendi.
- L'adesione del giudice d'appello alla decisione di primo grado può essere sufficiente, se la motivazione rende chiaro quale fatto decisivo sia stato ritenuto provato o non provato e quale norma sia stata applicata.
- In materia di responsabilità del cessionario di azienda per debiti tributari del cedente, assume rilievo decisivo la prova della preventiva escussione del soggetto originariamente obbligato, quando richiesta dal regime applicabile.
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