Cassazione Civile, Ordinanza n. 15034/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per l'acquisto e l'utilizzo di un fabbricato. L'utilizzatrice ha agito sostenendo che il contratto fosse illecito/usurario perché gli interessi moratori sarebbero stati calcolati anche sugli interessi corrispettivi e su altre componenti della rata, con superamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione e/o nel corso del rapporto. In appello aveva anche dedotto la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB, lamentando la mancata indicazione dell'ISC/TAEG. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, censurando la tesi della corte territoriale secondo cui la clausola di salvaguardia impedirebbe il superamento della soglia usura da parte degli interessi moratori; (2) violazione dell'art. 117 TUB, per omessa rilevazione della nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC/TAEG, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente non aveva rispettato l'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., omettendo di riportare il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, in particolare il contratto e la clausola di salvaguardia, senza indicare dove reperirli. Ha inoltre osservato che alcune doglianze richiedevano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e che altre si risolvevano nella mera riproposizione di tesi già disattese dai giudici di merito. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla non configurabilità dell'usura sopravvenuta come causa di nullità o inefficacia della clausola validamente pattuita; quanto al secondo, ha ritenuto non adeguatamente sviluppata la censura e, comunque, in parte nuova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"
La Corte richiama la norma nel contesto della censura della ricorrente, ma chiarisce che essa non consente di affermare la nullità della clausola per il solo superamento sopravvenuto del tasso soglia, né di estendere automaticamente la sanzione all'intero contratto o agli interessi corrispettivi non usurari.
La legge è richiamata quale fonte del meccanismo di determinazione del tasso soglia usura; la Corte ribadisce che il superamento sopravvenuto del tasso soglia non determina, di per sé, nullità o inefficacia della clausola validamente pattuita.
La doglianza relativa alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG viene considerata non adeguatamente sviluppata e, in parte, nuova rispetto al giudizio di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile perché non riporta il contenuto degli atti e documenti richiamati e non ne indica la sede processuale, impedendo il controllo sulla fondatezza delle censure.
Le censure vengono formalmente ricondotte a violazione di legge, ma sono in parte ritenute inammissibili perché implicano accertamenti di fatto o non colpiscono la ratio decidendi.
La controparte aveva eccepito l'introduzione di elementi nuovi in appello; la Corte di legittimità richiama il tema solo per descrivere il contesto difensivo, senza fondare su esso la decisione.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di legge fondandosi su clausole contrattuali o documenti di causa deve riportarne il contenuto essenziale e indicare specificamente dove siano rinvenibili nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Il giudizio di legittimità non può essere usato per sollecitare nuovi accertamenti di fatto: sono inammissibili le censure che presuppongono valutazioni fattuali non compiute o non sindacabili dalla Corte.
- Il superamento del tasso soglia usura intervenuto nel corso del rapporto non comporta, di per sé, nullità o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi validamente pattuita quando, al momento della stipula, il tasso non superava la soglia; non si configura una "usura sopravvenuta" idonea a far venir meno il diritto agli interessi.
- La clausola di salvaguardia che impedisca il superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori esclude sia l'usurarietà originaria sia quella sopravvenuta della pattuizione, con conseguente insussistenza delle conseguenze invocate sulla nullità dell'intero contratto.
- La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., per gli interessi usurari, non può essere automaticamente estesa oltre i limiti individuati dalla ratio della norma e non comporta, in ogni ipotesi, la nullità dell'intero contratto né l'azzeramento di ogni forma di interesse non usurario.
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