Cassazione Civile, Ordinanza n. 31579/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, inquadrato come addetto agli ATM point, è stato destinatario di destituzione disciplinare a seguito di contestazione relativa a episodi di produzione e vendita di biglietti di viaggio senza contabilizzazione, con conseguente danno patrimoniale per l'azienda. Il licenziamento è stato confermato in primo grado e in appello, con accertamento della condotta tramite istruttoria testimoniale, documentale e consulenza tecnica. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: ha dedotto violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 604/1966, oltre a omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova; ha contestato la mancata prova, da parte datoriale, della metodologia di estrazione e formazione dei dati contenuti in un documento utilizzato come riscontro; ha lamentato l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; ha infine sostenuto che la sola possibilità di risalire, tramite il codice seriale di un biglietto, allo sportellista che lo avrebbe emesso non bastava a provare la riferibilità dei titoli contestati al lavoratore, con asserita inversione dell'onere probatorio e ricorso a una prova per esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo, terzo e quarto motivo, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito, in presenza di doppia conforme. Ha inoltre escluso la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la censura riguardava soltanto il diverso peso attribuito alle prove. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, così come tutte le doglianze formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché precluse dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla prova per presunzioni è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservata al giudice di merito.
È deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non consente di contestare la mera valutazione comparativa delle prove.
La violazione non ricorre quando si contesti soltanto che il giudice abbia attribuito maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la prova dei fatti posti a base del licenziamento; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché reputata inammissibile come rivalutazione fattuale.
Il motivo per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove.
Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
In caso di doppia conforme, limita la proponibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale norma che coordina la preclusione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove: la rivalutazione del compendio istruttorio è riservata al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda il regime legale del materiale probatorio; non basta lamentare che alcune prove siano state ritenute più persuasive di altre.
- La censura sulla prova presuntiva è ammissibile in cassazione solo se si denuncia un errore di sussunzione; la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando appello e primo grado abbiano deciso sulla base delle stesse circostanze fattuali e dello stesso percorso logico-argomentativo, anche se la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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