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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31579/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, inquadrato come addetto agli ATM point, è stato destinatario di destituzione disciplinare a seguito di contestazione relativa a episodi di produzione e vendita di biglietti di viaggio senza contabilizzazione, con conseguente danno patrimoniale per l'azienda. Il licenziamento è stato confermato in primo grado e in appello, con accertamento della condotta tramite istruttoria testimoniale, documentale e consulenza tecnica. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: ha dedotto violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 604/1966, oltre a omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova; ha contestato la mancata prova, da parte datoriale, della metodologia di estrazione e formazione dei dati contenuti in un documento utilizzato come riscontro; ha lamentato l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; ha infine sostenuto che la sola possibilità di risalire, tramite il codice seriale di un biglietto, allo sportellista che lo avrebbe emesso non bastava a provare la riferibilità dei titoli contestati al lavoratore, con asserita inversione dell'onere probatorio e ricorso a una prova per esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo, terzo e quarto motivo, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito, in presenza di doppia conforme. Ha inoltre escluso la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la censura riguardava soltanto il diverso peso attribuito alle prove. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, così come tutte le doglianze formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché precluse dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova per presunzioni è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservata al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non consente di contestare la mera valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione non ricorre quando si contesti soltanto che il giudice abbia attribuito maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la prova dei fatti posti a base del licenziamento; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché reputata inammissibile come rivalutazione fattuale.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, limita la proponibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma che coordina la preclusione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove: la rivalutazione del compendio istruttorio è riservata al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda il regime legale del materiale probatorio; non basta lamentare che alcune prove siano state ritenute più persuasive di altre.
  • La censura sulla prova presuntiva è ammissibile in cassazione solo se si denuncia un errore di sussunzione; la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando appello e primo grado abbiano deciso sulla base delle stesse circostanze fattuali e dello stesso percorso logico-argomentativo, anche se la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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