Cassazione Civile, Ordinanza n. 29643/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico di anzianità decorrente dal 2012, proposta da un iscritto/pensionato nei confronti della Cassa professionale. La pretesa si fondava, da un lato, sulla tesi secondo cui la quota retributiva del trattamento (c.d. quota A), calcolata sulle 24 migliori annualità di reddito, dovesse essere determinata a ritroso dalla data di pensionamento e non dal 2003, anno di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; dall’altro, sulla tesi per cui non potesse applicarsi il coefficiente di neutralizzazione previsto dal regolamento della Cassa. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 50 del Regolamento di esecuzione della Cassa e/o dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 2) violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 per asserito contrasto dell’art. 53 del Regolamento con la legge, con conseguente illegittimità del coefficiente di neutralizzazione; 3) questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e alle norme di cui all’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 e all’art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, se interpretate nel senso di equiparare al valore di legge qualsiasi regolamento; 4) in via subordinata, violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 come modificato dalla L. n. 296/2006, per avere il regolamento introdotto l’art. 50 in contrasto con i nuovi criteri legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito che aveva già respinto la domanda di riliquidazione della pensione. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo, il terzo e il quarto motivo: per le prestazioni maturate dopo il 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 nella formulazione modificata dalla L. n. 296/2006, che impone di considerare il principio del pro rata in modo non assoluto, in funzione della salvaguardia dell’equilibrio finanziario dell’ente e secondo criteri di gradualità ed equità intergenerazionale; sono legittimi gli atti regolamentari approvati dai Ministeri vigilanti se finalizzati all’equilibrio di lungo termine. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull’art. 50 del Regolamento perché i regolamenti della Cassa, pur approvati con decreto ministeriale, hanno natura negoziale e il relativo sindacato in cassazione è limitato alla dedotta violazione delle regole di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., violazione qui non prospettata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla disciplina della Cassa è già stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità e non soggetto al principio del pro rata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 50 del Regolamento di esecuzione della Cassa
Il ricorso non ne ha denunciato una violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ma lo ha trattato come norma direttamente violata; per questo la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 53 del Regolamento di esecuzione della Cassa
È richiamato come disposizione regolamentare ritenuta dalla parte ricorrente incompatibile con l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; la Corte ne ha escluso l'illegittimità sulla base della giurisprudenza sul coefficiente di neutralizzazione.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Per le prestazioni maturate dopo il 1° gennaio 2007, nella formulazione modificata dalla L. n. 296/2006, impone agli enti privatizzati di adottare misure per l’equilibrio finanziario; il principio del pro rata non opera in modo assoluto, ma va considerato in relazione alle anzianità già maturate e ai criteri di gradualità ed equità intergenerazionale.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Ha attenuato il rigore del principio del pro rata e consente la legittimità dei provvedimenti degli enti previdenziali privatizzati se diretti alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Ha contenuto chiarificatore della disciplina e conferma la legittimità ed efficacia degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima della L. n. 296/2006, purché finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 117 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non meritevole di accoglimento, non sussistendo i presupposti per l’incidente costituzionale richiesto.
art. 6 CEDU
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato profili tali da giustificare il rinvio alla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondato il dubbio di costituzionalità.
artt. 76 e 77 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha escluso la necessità di promuovere l’incidente di costituzionalità.
Il sindacato di legittimità sui regolamenti della Cassa, qualificati come fonti negoziali, è limitato alla dedotta violazione dei canoni di interpretazione contrattuale; in assenza di tale censura, il motivo è inammissibile.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stata data atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli enti previdenziali privatizzati, per le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007, il principio del pro rata non opera come limite assoluto alle modifiche regolamentari, dovendosi bilanciare con l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio finanziario di lungo periodo dell’ente.
- Le modifiche regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti prima della riforma del 2006 restano legittime ed efficaci se funzionali all’equilibrio di bilancio, secondo i criteri di gradualità ed equità tra generazioni.
- I regolamenti delle casse previdenziali privatizzate, pur approvati con decreto ministeriale, hanno natura negoziale; pertanto in cassazione possono essere scrutinati solo per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, non come norme immediatamente violate.
- Il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla disciplina previdenziale della Cassa professionale può essere ritenuto legittimo e non è automaticamente soggetto al principio del pro rata.
- La proposizione di una questione di legittimità costituzionale richiede la concreta individuazione di un dubbio rilevante e non manifestamente infondato; se la censura si risolve in una mera critica alla disciplina applicata, il relativo incidente non è proponibile.
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