Cassazione Civile, Ordinanza n. 29615/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che, dal 1° dicembre 2015, la società subentrata nell'appalto dell'attività di pulizia dell'aeroporto di Linate aveva interrotto l'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di euro 4,67 ai dipendenti. I lavoratori hanno chiesto la condanna della datrice di lavoro e della committente alla consegna dei buoni pasto oppure, in alternativa, al pagamento del loro controvalore per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale ha escluso la prova di un uso aziendale, ha ritenuto che l'erogazione trovasse fonte in accordi aziendali liberamente revocabili perché a tempo indeterminato e ha considerato i buoni pasto di natura non retributiva. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse valorizzato documenti inesistenti e che la prova dell'uso aziendale fosse stata già acquisita; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 342 e 434 c.p.c. e violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., lamentando l'omessa pronuncia sul motivo relativo all'impossibilità di recesso unilaterale dagli accordi che attribuivano il benefit; 3) violazione degli artt. 2103 c.c., 36 Cost. e 2099 c.c., contestando l'affermazione della natura assistenziale dei buoni pasto e rivendicandone la natura retributiva, con conseguente irriducibilità della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura sull'art. 2697 c.c. atteneva in realtà alla valutazione delle prove e non alla ripartizione dell'onere probatorio; inoltre il richiamo al travisamento della prova è stato ritenuto estraneo ai limiti del giudizio di legittimità. Ha rigettato il secondo motivo perché non vi è stata omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva esaminato e dichiarato infondato il motivo di gravame; la dedotta carenza motivazionale non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. se non vi è totale pretermissione della domanda o del motivo. Ha infine rigettato il terzo motivo, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ribadendo che i buoni pasto non hanno natura retributiva ma assistenziale e, quindi, non si applica il principio di irriducibilità della retribuzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della sola controricorrente; nulla è stato disposto per la società rimasta intimata e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal merito.
Non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito; il travisamento della prova non è, di regola, sindacabile come vizio di legittimità nei limiti invocati dai ricorrenti.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su domande o eccezioni di merito; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non condivisibile.
Richiamato solo nel motivo di ricorso, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.
Richiamato solo nel motivo di ricorso, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.
Invocato per sostenere l'impossibilità di recesso dagli accordi; la Corte non accoglie la tesi perché la sentenza di merito ha ritenuto gli accordi a tempo indeterminato e dunque liberamente recedibili.
Come sopra: non impedisce il recesso unilaterale da un accordo collettivo di diritto comune a tempo indeterminato, in assenza di un termine di scadenza.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del benefit; la Corte esclude tale qualificazione.
art. 36 Cost.
Il principio di irriducibilità della retribuzione non si applica a prestazioni che, come i buoni pasto, non siano qualificate come retribuzione.
Richiamato per la qualificazione della prestazione economica; la Corte ribadisce che i buoni pasto non hanno natura retributiva.
Usato per rinviare alla giurisprudenza di legittimità già consolidata sulla natura non retributiva dei buoni pasto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- Il travisamento della prova non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito in cassazione, salvo i rigorosi rimedi processuali previsti dall'ordinamento.
- L'omessa pronuncia ricorre soltanto quando il giudice non si pronunci affatto su una domanda o eccezione di merito; una decisione di rigetto, anche sintetica, esclude il vizio.
- I buoni pasto, anche nei rapporti di lavoro privato, hanno natura assistenziale e non retributiva, sicché non sono soggetti al principio di irriducibilità della retribuzione.
- Un accordo collettivo di diritto comune stipulato a tempo indeterminato e privo di termine può essere unilateralmente revocato, salvo diversa regolazione espressa.
- Quando il ricorso è integralmente respinto, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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