Cassazione Civile, Ordinanza n. 29679/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato pensionato di ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia, sostenendo che i redditi professionali da assumere per il calcolo della media dovessero essere rivalutati sin dal 1980, con applicazione dell'indice ISTAT medio annuo del 1980 (relativo alla svalutazione 1979-1980), e non dal 1981 come aveva fatto la Cassa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile anche alle pensioni maturate dopo il 1980 l'art. 27 l. n. 576/1980 e affermando che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato versamento dei maggiori contributi corrispondenti alla rivalutazione più elevata. In Cassazione la Cassa ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 10, 15, 16, 26 e 27 l. n. 576/1980, sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1981 e non dal 1980; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2 l. n. 576/1980, censurando la riliquidazione della pensione nonostante non fossero stati versati i contributi maggiori derivanti dalla rivalutazione corretta. Il controricorrente ha resistito, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha rigettato il primo motivo e ha accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché accerti se l'omesso versamento dei maggiori contributi sia giustificato da una causa non imputabile, valutando anche se l'errore sulla misura dell'obbligo contributivo fosse scusabile secondo la diligenza professionale esigibile dall'avvocato. La Corte ha inoltre disposto il rinvio anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27 l. n. 576/1980
La rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della pensione di vecchiaia maturata dal 1° gennaio 1982 decorre dall'anno di entrata in vigore della legge, quindi dal 1980, con applicazione dell'indice medio annuo ISTAT del 1980.
art. 15 l. n. 576/1980
La norma riguarda la rivalutazione dei redditi professionali da porre a base del calcolo della pensione, distinta dalla rivalutazione delle pensioni già maturate.
art. 16 l. n. 576/1980
La disposizione attiene alla rivalutazione delle pensioni e non incide direttamente sulla rivalutazione dei redditi usati per determinare l'ammontare della prestazione secondo il sistema retributivo.
art. 10 l. n. 576/1980
L'obbligo contributivo è parametrato ai redditi professionali rivalutati; la minore rivalutazione applicata comporta un inadempimento contributivo parziale.
art. 2 l. n. 576/1980
Ai fini del calcolo della pensione contano i redditi coperti da contribuzione effettivamente versata; in mancanza del versamento dei maggiori contributi dovuti, la prestazione non può essere riliquidata secondo il coefficiente più alto.
art. 1218 c.c.
Una volta accertato l'inadempimento contributivo, grava sul professionista la prova liberatoria della causa non imputabile dell'inadempimento.
art. 1176, comma 2, c.c.
L'errore invocato dal professionista come causa non imputabile è scusabile solo se non vincibile con la diligenza qualificata esigibile dall'avvocato.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata ritenuta inconferente perché l'orientamento di legittimità sul tema si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle pensioni degli iscritti alla Cassa forense, la rivalutazione dei redditi professionali rilevanti per il calcolo della prestazione segue l'anno di entrata in vigore della l. n. 576/1980, sicché per i redditi maturati dal 1980 si applica l'indice ISTAT medio annuo 1980 e non quello 1981.
- La disciplina della rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo della pensione va distinta dalla disciplina della rivalutazione delle pensioni già in godimento: le due operazioni rispondono a regole diverse e non sono automaticamente sovrapponibili.
- Ai fini del trattamento pensionistico fondato sul sistema retributivo della Cassa forense, rilevano soltanto i redditi coperti da contribuzione effettivamente versata; se il contributo è stato versato in misura inferiore per effetto di una rivalutazione errata, il trattamento non può essere ricalcolato come se il maggior contributo fosse stato effettivamente assolto.
- L'omesso versamento, anche parziale, della contribuzione dovuta integra inadempimento dell'obbligazione contributiva; il professionista può liberarsi solo provando che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
- L'errore del debitore sulla misura del proprio obbligo contributivo può valere come causa non imputabile solo se non era superabile con l'ordinaria diligenza qualificata richiesta al professionista interessato.
- La mancata prescrizione del credito contributivo dell'ente previdenziale non attribuisce, di per sé, il diritto a una prestazione pensionistica maggiorata in assenza dell'effettivo versamento dei contributi dovuti.
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