Cassazione Civile, Ordinanza n. 29697/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un detenuto aveva agito per ottenere l'adeguamento retributivo previsto per il lavoro penitenziario, deducendo di avere prestato attività lavorativa intramuraria in più mansioni e in diversi periodi tra il 2014 e il 2022 alle dipendenze del Ministero della giustizia, senza ricevere il dovuto adeguamento della retribuzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto una somma inferiore, ritenendo che ogni singolo periodo di lavoro carcerario costituisse un rapporto autonomo e che la prescrizione dei crediti decorresse dalla cessazione di ciascun rapporto, così estinguendo per prescrizione i crediti anteriori al 6.9.2017. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione della disciplina del lavoro penitenziario e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il rapporto fosse unitario e che i vuoti tra un impiego e l'altro non fossero cessazioni del rapporto ma mere sospensioni dovute all'organizzazione carceraria; ha inoltre dedotto che l'amministrazione non aveva provato l'effettiva interruzione del rapporto e che la Corte territoriale non aveva applicato i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non si sia attenuta ai principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lavoro intramurario. In particolare, è stato ribadito che, nel lavoro dei detenuti, la condizione di attesa della 'chiamata al lavoro', la rotazione dei turni e la soggezione del detenuto rispetto all'amministrazione escludono la configurabilità di cessazioni intermedie volontariamente concordate; i periodi di mancata occupazione, prima della cessazione della detenzione o di altri fatti che dimostrino la fine del rapporto, vanno letti come sospensioni di un rapporto sostanzialmente unico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini la decorrenza della prescrizione e la natura unitaria del rapporto secondo i principi indicati.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente quale parametro violato in tema di lavoro penitenziario e disciplina dell'assegnazione al lavoro intramurario
art. 20, commi 1 e 3, L. 354/1975
richiamato dal ricorrente quale base normativa del lavoro dei detenuti e dei relativi diritti retributivi
richiamato nei fatti di causa come norma posta a fondamento della domanda di adeguamento della retribuzione del detenuto lavoratore
invocato per sostenere che l'onere di provare l'interruzione del rapporto di lavoro grava sull'amministrazione penitenziaria
richiamato come norma sul principio di disponibilità e valutazione delle prove, in relazione all'accertamento dell'asserita interruzione del rapporto
richiamato in combinazione con le censure processuali sulla motivazione e sull'accertamento dei fatti
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
indicato come fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuale
art. 396/2024
richiamata dalla Corte quale precedente in tema di cessazione del rapporto di lavoro intramurario alla fine della detenzione e disoccupazione involontaria rilevante ai fini NASPI
Cass. nn. 17476/2024, 17478/2024, 17484/2024
utilizzate come precedenti decisivi per affermare l'unitarietà del rapporto di lavoro intramurario e l'irrilevanza delle cessazioni intermedie ai fini della prescrizione
Cass. n. 2092/2024
richiamata dal ricorrente a sostegno dell'unitarietà del rapporto e dell'onere probatorio dell'amministrazione
Massime di principio
- Nel lavoro penitenziario intramurario il rapporto va tendenzialmente considerato unitario, poiché i periodi di inattività tra una 'chiamata al lavoro' e l'altra, nel contesto della detenzione, non equivalgono di per sé a cessazioni del rapporto ma possono integrare mere sospensioni dell'esecuzione.
- Ai fini della prescrizione dei crediti retributivi del detenuto lavoratore, il dies a quo non si collega automaticamente alla cessazione dello stato detentivo, ma al momento in cui cessa effettivamente il rapporto di lavoro; prima di tale momento, le interruzioni apparenti non fanno decorrere la prescrizione se il rapporto sostanziale permane.
- Quando si contesta la continuità del rapporto di lavoro penitenziario, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare il fatto estintivo o la reale cessazione del rapporto, non essendo sufficiente richiamare la mera turnazione, l'avvicendamento o la mancata assegnazione temporanea al lavoro.
- La specifica funzione rieducativa del lavoro carcerario e la condizione di soggezione del detenuto rispetto alla 'chiamata al lavoro' impediscono di assimilare tali rapporti ai contratti a termine ordinari, specie quanto alla configurabilità di interruzioni volontariamente concordate e alla decorrenza della prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29615/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29617/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29637/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29643/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29679/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29683/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →