Cassazione Civile, Ordinanza n. 29617/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, da parte della società subentrata nell'appalto del servizio di pulizia presso l'aeroporto di Linate, dell'erogazione dei buoni pasto del valore di euro 4,67 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a decorrere dal 1° dicembre 2015. Alcuni lavoratori hanno chiesto la condanna della datrice di lavoro e della committente a consegnare i buoni pasto o, in alternativa, a pagarne il controvalore. In appello, per una parte dei lavoratori è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione sindacale; per gli altri, la Corte d'appello ha respinto il gravame ritenendo non provato un uso aziendale, ritenendo legittimo il recesso unilaterale da accordi collettivi di diritto comune stipulati senza termine e qualificando i buoni pasto come prestazione non retributiva. I ricorrenti hanno proposto dieci motivi: violazione del contraddittorio per l'acquisizione e utilizzo dei verbali di conciliazione; erronea efficacia delle conciliazioni anche verso la committente; omessa pronuncia sulle domande nei confronti della committente; errata interpretazione delle conciliazioni come transazioni sulla pretesa ai buoni pasto; mancata verifica delle reciproche concessioni ex art. 1965 c.c.; errato governo dell'onere della prova sull'uso aziendale; omessa pronuncia sul motivo relativo all'impossibilità di recesso unilaterale dall'accordo; omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova; violazione dei principi in tema di irriducibilità della retribuzione; omesso esame delle buste paga e dei calendari delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alle conciliazioni sindacali per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., per l'inidoneità delle censure a scardinare l'accertamento di merito sull'interpretazione dei verbali e perché l'acquisizione dei documenti non ha leso il contraddittorio. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 2697 c.c., poiché non riguardava un errore di riparto dell'onere probatorio ma una contestazione della valutazione delle prove; ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque respinto il motivo di appello; ha ritenuto corretta la qualificazione dei buoni pasto come utilità non retributiva e quindi non soggetta al principio di irriducibilità della retribuzione. Gli ultimi motivi sul vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili perché volti in sostanza a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio e, comunque, al di fuori dei limiti del controllo di legittimità sul travisamento della prova. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la dedotta violazione del contraddittorio in relazione all'acquisizione dei verbali di conciliazione; la Corte rileva che il contraddittorio è comunque stato garantito nel corso di più udienze.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 101 c.p.c. per lamentare la lesione del contraddittorio.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il verbale di conciliazione non potesse produrre effetti verso la committente; la Corte non accoglie la censura.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto la decisione su una domanda o eccezione, non quando la domanda è implicitamente o espressamente respinta.
artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c.
Invocati per contestare l'interpretazione dei verbali conciliativi; la Corte ricorda che l'interpretazione del negozio è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente.
Richiamato per sostenere la mancanza di reciproche concessioni nella transazione; la censura è respinta perché diretta a una diversa lettura dell'accordo.
La Corte precisa che la norma è violata solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
Richiamati per sostenere l'impossibilità di recesso unilaterale dagli accordi collettivi e contestare il recesso dalla fonte dell'attribuzione dei buoni pasto; la Corte ritiene infondata la doglianza.
Richiamati nel motivo sull'omessa pronuncia e sull'ampiezza dell'impugnazione; la Corte osserva che il motivo di appello era stato comunque esaminato e respinto.
Richiamato per sostenere la natura retributiva dei buoni pasto; la Corte aderisce all'orientamento contrario.
Invocato insieme all'art. 2099 c.c. e all'art. 36 Cost. per il principio di irriducibilità della retribuzione.
art. 36 Cost.
Richiamato per sostenere l'irriducibilità della retribuzione; la Corte lo esclude perché i buoni pasto non sono qualificati come retribuzione.
Richiamato in relazione ai vizi di legittimità dedotti; la Corte applica i limiti dell'omesso esame di fatti decisivi e del controllo sulla motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo usa per dichiarare inammissibili i motivi che non riportano specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti e documenti richiamati.
Usato per rinviare a precedenti conformi sulla natura non retributiva dei buoni pasto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per delimitare il vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama i limiti del controllo sull'omesso esame di fatti decisivi, evidenziando l'inammissibilità delle censure che mirano a una nuova valutazione delle prove.
Richiamato per la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Richiamato in relazione alla disciplina del vizio motivazionale dopo le modifiche normative.
Richiamato per indicare il rimedio corretto nel caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova: la revocazione per errore di fatto.
La Corte esclude che il travisamento della prova possa trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dispone il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione dei verbali di conciliazione e, più in generale, del contenuto di un accordo negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante, apparente o costituzionalmente inesistente, non per una semplice diversa lettura della pattuizione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo le regole sulla scomposizione della fattispecie; non quando la censura riguardi la valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione di merito; non sussiste quando la domanda sia stata espressamente o implicitamente respinta.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione; non consente di rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito sulla base di una nuova lettura delle prove.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non costituisce, di regola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione, ma può rilevare nei limiti e con i rimedi processuali specificamente previsti, secondo i presupposti fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
- I buoni pasto, anche nei rapporti di lavoro privato, non hanno natura retributiva ma costituiscono una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro; ne consegue l'inapplicabilità del principio di irriducibilità della retribuzione.
- Quando il contratto collettivo di diritto comune è stipulato a tempo indeterminato e non prevede un termine di scadenza, le parti possono recedere unilateralmente, salvo diversa pattuizione o diversa disciplina risultante dal testo negoziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29615/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29637/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29643/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29679/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29683/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29697/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →