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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, fondato dall'Ufficio sulle risultanze degli studi di settore e su un preventivo invito al contraddittorio cui il contribuente non aveva preso parte per asseriti motivi personali. L'Agenzia aveva ritenuto emersi maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e aveva notificato un avviso di accertamento. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'avviso fosse fondato solo sul mero scostamento tra ricavi stimati e dichiarati, senza ulteriori riscontri e senza considerare la realtà aziendale; con un secondo motivo ha denunciato vizio/carenza di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta priva di adeguata spiegazione circa i parametri che rendevano legittimo lo scostamento superiore al 10%.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che l'accertamento standardizzato mediante studi di settore è legittimo quando sia stato ritualmente attivato il contraddittorio preventivo e il contribuente, pur invitato, non vi partecipi: in tal caso l'Ufficio può fondare l'avviso sugli standards, dando conto dell'impossibilità di instaurare il contraddittorio, mentre il contribuente conserva in giudizio la possibilità di provare circostanze idonee a superare la presunzione, onere che però nel caso concreto non è stato assolto. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha escluso che essa scendesse sotto il minimo costituzionale e ha rilevato che la censura mirava in realtà a un riesame del merito non consentito in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento tributario fondato su presunzioni e, nel caso degli studi di settore, legittima l'uso dello standard in presenza dei presupposti accertati dal giudice di merito.

  • art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993

    costituisce base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non ne ravvisa la violazione nella specie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012, consente il sindacato di legittimità sulla motivazione solo entro il limite del "minimo costituzionale", escludendo censure di insufficienza o contraddittorietà non riconducibili a motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato su studi di settore si regge su presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza all'esito del contraddittorio preventivo obbligatorio; il mero scostamento tra reddito dichiarato e standard, da solo, non basta in astratto, ma può sorreggere l'avviso quando il contribuente non collabori al contraddittorio e non offra elementi contrari idonei.
  • Se il contribuente, ritualmente invitato, non partecipa al contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standards, purché dia conto dell'impossibilità di instaurare il contraddittorio; in giudizio, tuttavia, il contribuente conserva la facoltà di fornire prova contraria ampia, anche presuntiva.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili doglianze che mirino solo a ottenere una rivalutazione della sufficienza della motivazione di merito, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
  • L'onere di allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare la non applicabilità dello standard o la peculiarità dell'attività economica grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia validamente attivato il procedimento standardizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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