Cassazione Penale, Sentenza n. 33107/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: 1) censura sulla mancata sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato associativo (art. 74 DPR n. 309/1990), per la brevità delle indagini e per l'assenza di un vincolo associativo stabile; contestata anche la qualificazione del ricorrente come "apicale" nel sodalizio, ritenendo che le captazioni non giustificassero tale ruolo. 2) censura sull'adozione della misura cautelare custodiale per violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p.: secondo la difesa il Tribunale avrebbe dedotto l'attualità del periculum solo dalla gravità dei reati (in particolare la detenzione illegittima di armi, per la quale non sarebbe stata trovata la Beretta indicata), omettendo di motivare sull'attualità del pericolo rispetto al lungo periodo successivo alle indagini e senza valutare la personalità del ricorrente (incensurato, lavoro di bracciante, assenza di sequestri) e l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo essenzialmente un appello in fatto sulle valutazioni probatorie del giudice del riesame (inammissibile in cassazione) e ha giudicato non determinante la brevità temporale delle indagini ove siano presenti elementi personali ed organizzativi della associazione. Quanto al ruolo apicale, la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi che indicavano autonomia decisionale del ricorrente (ricezione di direttive dal cugino ristretto e discrezionalità nell'approvvigionamento). Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la presunzione relativa secondo cui, in presenza di gravi indizi, può ritenersi necessaria la misura custodiale e che gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono mera modalità di esecuzione non autonoma; pertanto non è richiesto un'argomentazione specifica sull'inidoneità di tale modalità se la custodia è ritenuta necessaria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ordine di notifiche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; il provvedimento non implica remissione in libertà.
Norme richiamate
Norma contestata per il reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la combinazione di elementi organizzativi e di ruolo operativo possa qualificare la fattispecie anche in presenza di breve arco temporale investigativo.
Norma relativa ai singoli reati di detenzione/spaccio; richiamata nel quadro degli addebiti che dimostrano l'attività del sodalizio.
Codice penale, artt. 81 comma 2 e 110
Richiamati per la punibilità in concorso e per la determinazione del concorso di reati fra più soggetti, rilevanti ai fini della ricostruzione associativa.
Legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7
Norme relative alla illegalità della detenzione di armi; richiamate tra i capi di imputazione ponderati ai fini della valutazione della gravità del quadro probatorio.
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato nella censura difensiva sulla motivazione delle misure cautelari e sull'uso degli atti investigativi; la Corte ha considerato le contestazioni come questioni di fatto non decisionali in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che, con gravi indizi, ricorra la presunzione relativa dell'esigenza cautelare che può giustificare la custodia in carcere.
Codice di procedura penale, art. 275
Regole sulla necessità e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha richiamato che gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono modalità di esecuzione non autonoma e che la motivazione sull'inidoneità di tale modalità non è necessaria se la custodia è comunque ritenuta necessaria.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Riferimento alla presunzione di necessità delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi; la difesa aveva sostenuto che questa non eliminerebbe l'obbligo di motivare l'attualità del periculum, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione data sul quadro probatorio e sulla pericolosità.
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 maggio 2016, n. 20769
Giurisprudenza richiamata secondo cui gli arresti domiciliari con strumenti elettronici non costituiscono una misura autonoma ma una modalità di esecuzione della misura detentiva; ciò influisce sulla valutazione della loro idoneità rispetto al carcere.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma prevista per la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma sulle comunicazioni obbligatorie in caso di provvedimenti che non determinano la remissione in libertà; la Corte ha ordinato le notifiche previste.
Massime di principio
- I motivi che impugnano la valutazione in fatto delle risultanze investigative (peso e decodifica delle captazioni, ricostruzione dell'organizzazione) sono spesso considerati inammissibili in Cassazione perché attengono alla sfera di valutazione del giudice di merito.
- La brevità temporale delle condotte non esclude automaticamente la sussistenza di un'associazione per delinquere: rilevano gli elementi organizzativi, la ripartizione di compiti e la capacità decisionale dei componenti.
- La qualifica di "dirigente" o "ruolo apicale" può essere desunta anche dalla concreta autonomia decisionale e dalla disponibilità a determinare quantità e approvvigionamenti, non solo da dichiarazioni esplicite.
- In presenza di gravi indizi di colpevolezza opera una presunzione relativa circa la necessità delle misure cautelari più afflittive; per contestare la custodia è quindi necessario dimostrare fatti concreti e attuali che escludano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono considerati una modalità di esecuzione e non una misura cautelare autonoma: se il giudice ritiene necessaria la custodia in carcere, non è obbligato a motivare in modo approfondito sull'inidoneità della modalità domiciliare sorvegliata.
- Per ottenere la misura meno afflittiva occorre documentare elementi nuovi e concreti (es. stabile lavoro, legami familiari, assenza di strumenti e stupefacenti, decorso temporale privo di condotte sospette) che possano effettivamente controbilanciare la presunzione relativa derivante da gravi indizi.
- Quando si impugna in Cassazione un provvedimento cautelare è strategico sollevare questioni di diritto chiaramente distinte da mere contestazioni di fatto o, se si propongono fatti nuovi, allegarli e documentarli in modo puntuale per far valere l'eventuale novità.
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