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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33097/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che confermava la condanna di Sarmiento per i reati previsti dagli artt. 73, comma 1 e comma 5, del DPR 309/90 (traffico di stupefacenti, con continuazione). Il ricorrente deduceva: 1) erronea qualificazione della fattispecie rispetto al comma 5 dell'art. 73 (contestando la valutazione della perizia sul peso netto e sostenendo un uso anche personale della droga, nonostante il rinvenimento di 4500 euro); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con espressa disponibilità a collaborare e richiesta di essere interrogato; 3) mancata valutazione adeguata della lunga permanenza in Italia e dell'esistenza di un nucleo familiare in relazione al provvedimento di espulsione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla conferma della condanna e al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo corretta la motivazione sulla natura di spaccio (valutazione del quantitativo, dei mezzi, modalità e circostanze, nonché l'ammissione dell'imputato circa la destinazione allo spaccio) e giudicando generica e inconsistente la pretesa disponibilità a collaborare. Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativamente all'ordine di espulsione: la motivazione della Corte di appello non ha compiuto una valutazione specifica e complessiva delle ragioni di integrazione familiare e di lunga permanenza in Italia rispetto agli elementi di pericolosità, come richiesto dalla giurisprudenza. Per tale motivo la sentenza è stata annullata limitatamente all'espulsione e la questione rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73

    La Corte ha valutato la sussistenza del reato ex art. 73 comma 1 con riferimento anche ai parametri del comma 5 (quantitativo, mezzi, modalità e circostanze). Ha ritenuto corretta la qualificazione come attività di spaccio sulla base del complesso degli elementi probatori, nonostante eccezioni difensive sul peso netto.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    I motivi di cassazione dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (vizii di motivazione e violazione di legge) sono stati esaminati: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi per carenza di adeguata allegazione o per motivazione del giudice di merito congrua; ha invece rilevato carenza motivazionale sulla questione dell'espulsione.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato nei principi sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può basare il proprio apprezzamento su uno o più elementi ritenuti decisivi, anche sul singolo elemento prevalente.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano, Rv. 279549)

    Conferma il principio che, ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in considerazione l'elemento che ritiene prevalente fra quelli indicati dall'art. 133 c.p., anche se unico.

  • Giurisprudenza consolidata in materia di espulsione

    Il provvedimento di espulsione deve essere motivato con riferimento al bilanciamento fra esigenze di ordine e sicurezza pubblica e ragioni di integrazione familiare e di lunga permanenza; la mancata motivazione su questi profili rende il provvedimento viziato e suscettibile di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Per distinguere tra detenzione per uso personale e finalità di spaccio non è decisivo solo il peso della sostanza: il giudice valuta complessivamente quantità, natura delle sostanze, modalità, mezzi, somme di denaro rinvenute e dichiarazioni dell'imputato.
  • La mera disponibilità generica a collaborare, senza manifestazioni concrete e non supportata da elementi puntuali, difficilmente è idonea a determinare il riconoscimento di attenuanti o benefici.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (ad es. entità del reato o profili personali), purché la decisione sia adeguatamente motivata.
  • I provvedimenti di espulsione devono contenere una motivazione specifica che contempli la durata della permanenza nel Paese, l'esistenza di legami familiari e il grado di integrazione; l'assenza di tale valutazione comporta l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
  • In caso di insufficiente motivazione su profili rilevanti (es. espulsione) la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quella parte e dichiarare inammissibile il resto del ricorso se le altre censure risultano infondate o genericamente proposte.

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