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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33104/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Foti impugna la sentenza d’appello che, pur confermando la sua condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990), ha negato la sospensione condizionale della pena. Con due motivi deduce (1) che la Corte ha erroneamente ritenuto ostativa la precedente condanna pecuniaria (decreto penale con multa per furto sostituita) alla concessione della seconda sospensione condizionale, e non ha svolto adeguata prognosi circa il rischio di recidiva; (2) che non ha motivato la pena in modo da valutare la possibilità di contenerla nei limiti dei due anni, anche ragguagliando la pena pecuniaria a pena detentiva ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione della sospensione condizionale: ha annullato la parte della sentenza che ha negato il beneficio e ha rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina sul solo punto della concedibilità della sospensione condizionale. La Cassazione ha chiarito che la precedente condanna a pena pecuniaria (anche se derivante da sostituzione) non è di per sé ostativa alla seconda sospensione condizionale, perché, dopo la modifica legislativa del 2004, ai fini del limite dei due anni si tiene conto solo della pena detentiva; resta invece fermo che la Corte d'appello dovrà valutare, nel rito di rinvio, se siano soddisfatti gli ulteriori presupposti (in particolare la prognosi sulla ulteriore commissione di reati). L'affermazione di responsabilità è divenuta definitiva.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163

    L'art.164 consente una seconda sospensione solo se la pena detentiva complessiva non supera i limiti di cui all'art.163; il rinvio va inteso richiamando il contenuto e i limiti di quest'ultimo articolo

  • art. 163 cod. pen.

    In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa

    La norma stabilisce i limiti per la sospensione condizionale; la giurisprudenza e la Cassazione interpretano che, dopo la novella del 2004, ai fini del limite dei due anni si tiene conto esclusivamente della pena detentiva

  • art. 135 cod. pen.

    Disciplina il criterio del ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive; la Corte ritiene che, ai fini del calcolo del limite biennale per la sospensione, non si debba tener conto dell'equivalente della pena pecuniaria

  • Legge 11 giugno 2004, n. 145

    La modifica ha cambiato il calcolo dei limiti di cui all'art.163, orientando l'interpretazione a considerare esclusivamente la pena detentiva per il limite dei due anni

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di reati, riguarda la contestazione di più fattispecie nel capo d'imputazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; identifica il fatto illecito per cui la ricorrente è stata condannata

Massime di principio

  • Per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini del limite dei due anni si considera soltanto la pena detentiva; le pene pecuniarie non devono essere convertite o ragguagliate in termini di pena detentiva per valutare il limite biennale
  • Una precedente condanna che abbia avuto come pena solo una multa o una pena pecuniaria (anche se derivante da sostituzione) non è automaticamente ostativa alla seconda sospensione condizionale, salvo che non siano intervenute precedenti condanne a pena detentiva
  • Il giudice che riesamina la concedibilità del beneficio deve comunque valutare i requisiti sostanziali (in particolare la prognosi sulla futura commissione di reati) e motivare specificamente la decisione
  • Se il ricorso riguarda solo la questione della sospensione condizionale, l'affermazione di responsabilità resta definitiva e la Cassazione può limitare l'annullamento al solo punto sul beneficio
  • In presenza di cumulo di pene ai sensi dell'art.164, occorre interpretare il rinvio all'art.163 nel senso che il parametro di riferimento è il limite relativo alla pena detentiva introdotto dalla novella del 2004, non un diverso limite piú restrittivo

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