Cassazione Penale, Sentenza n. 33102/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di prescrizione del reato: Petricich deduce violazione dell'art. 159 cod. pen., sostenendo che il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) relativo alla dichiarazione annuale 2011 fosse già prescritto al momento della sentenza di secondo grado. Assume che il termine di prescrizione massimo di dieci anni decorra dal 30/09/2012 (scadenza della presentazione della dichiarazione annuale 2011) e che sia intervenuta una sola sospensione della prescrizione a causa dell'astensione degli avvocati dal 31/03/2021 al 20/10/2021 (203 giorni), per cui il termine sarebbe già spirato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, il termine di prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione (termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2). Con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2011 il termine utile è stato individuato nel 31/12/2012. Tenuto conto della sospensione contestata (31/03/2021-20/10/2021, 203 giorni), il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 22/07/2023; essendo la pronuncia di appello del 28/06/2023, il reato non era ancora prescritto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Rilevata l'esistenza di un termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione tardiva della dichiarazione; la decorrenza del termine di prescrizione per l'omessa dichiarazione va individuata dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
Il motivo di ricorso era fondato sulla presunta applicazione della disciplina della prescrizione; la Corte ha esaminato il corretto punto di decorrenza della prescrizione alla luce della normativa tributaria e della giurisprudenza consolidata, rigettando il profilo di illegittimità invocato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese del procedimento ricade sul ricorrente.
art. 616 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità quando non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa; la Corte ha equitativamente fissato la somma in euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per considerare che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine legale per la presentazione della dichiarazione (termine ordinario + 90 giorni dilatori).
- Nelle impugnazioni basate sulla prescrizione è necessario calcolare con precisione la data di decorrenza e tutte le eventuali sospensioni o interruzioni (es. astensioni forensi) per verificare se il termine fosse già spirato alla data della pronuncia impugnata.
- Le sospensioni riconosciute (anche se limitate) allungano la durata effettiva del termine di prescrizione; il computo deve essere documentato e confrontato con la data della sentenza impugnata.
- Se alla data della pronuncia di appello la prescrizione non è ancora maturata, il ricorso per cassazione volto solo ad ottenere la declaratoria di prescrizione è inammissibile o infondato.
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che dimostrino colpa grave nella proposizione del ricorso.
- In casi analoghi il difensore deve allegare e provare in modo chiaro tutte le date rilevanti (scadenze, eventuali proroghe, sospensioni) per rendere efficace la doglianza sulla prescrizione.
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